Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|16 aprile 2021| n. 10141.

Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l’attore ha l’onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l’inadempimento, in quanto l’allegazione costituisce l’imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio; la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera “emendatio libelli”, ma configura un mutamento della “causa petendi”, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (La S.C. nella specie, applicando il principio esposto, ha rigettato la domanda della parte acquirente che aveva incentrato la sua azione sull’esistenza di un patto di divieto di cessione del bene a terzi e di un connesso diritto di prelazione a proprio favore, considerando mutamento della domanda la deduzione in corso di causa di un aggiramento del divieto da parte dell’alienante attraverso la sua partecipazione alla produzione del bene da parte di un terzo).

Sentenza|16 aprile 2021| n. 10141

Data udienza 13 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto d’opera – Vendita macchinario – Inadempimento contrattuale – Risoluzione – Onere di allegazione – Deduzione di un fatto diverso da quello posto originariamente a fondamento della domanda – Non si traduce in una mera emendatio libelli – Nuovo tema di indagine – Mutamento della causa petendi – Compromissione potenzialità difensive

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25628/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 60/2015 della CORTE D’APPELLO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 27/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente, che ha chiesto di riportarsi agli atti insistendo per l’accoglimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione, notificato in data 16.11.2009, la (OMISSIS) s.n.c. conveniva innanzi al Tribunale di Bolzano la (OMISSIS) s.r.l. chiedendo di accertare l’inadempimento della convenuta in relazione al contratto dell’8.03.2006 e la condanna della medesima al risarcimento dei danni.
1.1 La (OMISSIS) s.n.c. esponeva che, a seguito di una collaborazione con la (OMISSIS) s.r.l. – unica societa’ ad avere il Know-How per la realizzazione di un pantografo innovativo con trasmissione 1:6 – aveva acquistato dalla stessa due pantografi con le medesime caratteristiche. A seguito dell’acquisto del secondo pantografo, le due societa’ avevano stipulato, in data 8.03.2006, un accordo scritto in forza del quale la (OMISSIS) s.r.l. si impegnava, fino ad otto anni dopo la consegna del pantografo 1:6, a non vendere alcun pantografo fra 1:5,6 e 1:6,5, senza il consenso della (OMISSIS) s.n.c., titolare altresi’ di un diritto di prelazione. La (OMISSIS) s.n.c. deduceva che la (OMISSIS) s.r.l., violando le disposizioni dell’accordo, avesse venduto un pantografo, con le medesime caratteristiche alla ditta di (OMISSIS).
1.2 La (OMISSIS) s.r.l. si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda; eccepiva di aver ceduto alla ditta (OMISSIS) soltanto delle parti di ricambio per l’attivazione delle fresatrici.
2. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza N. 32/2013, rigettava la domanda e condannava la societa’ attrice alle spese di lite.
3. La Corte d’Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, con sent. 60/2015, rigettava l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.n.c., confermando con diversa motivazione la sentenza di primo grado.
3.1 La corte territoriale riteneva che la prestazione della (OMISSIS) s.r.l., sorta a seguito della stipulazione dell’accordo, consisteva nell’impegno a non vendere – il pantografo a terzi. A seguito dell’istruttoria, era, invece, emerso che la (OMISSIS) s.r.l. aveva aggirato il divieto di cessione attraverso la partecipazione alla produzione del pantografo da parte della ditta (OMISSIS), la quale avrebbe venduto il macchinario alla ditta (OMISSIS).
3.2 La Corte d’Appello rilevava, inoltre, che la (OMISSIS) s.n.c. non aveva neanche dato prova del danno, dimostrando il nesso causale tra la violazione del contratto e la perdita della clientela lamentata a seguito dell’inadempimento della (OMISSIS) s.r.l..
4. Per la cassazione della sentenza, la (OMISSIS) s.n.c. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
4.1 La (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.
4.2. In prossimita’ dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
4.3. Con ordinanza interlocutoria del 27.9.2019, il collegio ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza e, in data 12.9.2020, la (OMISSIS) snc ha depositato altra memoria illustrativa.
4.4. All’udienza di discussione del 13.10.2020, il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Alessandro Cimmino ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, articolo 163 c.p.c. e dell’articolo 113 c.p.c., in quanto sia nell’atto di citazione che nella memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, parte attrice avrebbe fatto riferimento alla vendita della fresatrice ad un terzo in violazione dell’accordo dell’8.3.2006, sicche’ i fatti costitutivi dell’adempimento sarebbero stati descritti con sufficiente chiarezza. La circostanza, non dedotta in citazione, secondo cui la (OMISSIS) s.r.l. avrebbe aggirato il divieto di cessione attraverso la partecipazione alla produzione del macchinario da parte di altra ditta che, in qualita’ di venditrice simulata, aveva eseguito la cessione a terzi, rileverebbe soltanto ai fini della qualificazione giuridica della domanda.
1.1. Il motivo e’ infondato.
1.2. Nelle azioni relative a diritti eterodeterminati, l’attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l’insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L’onere dell’attore di specificare i fatti costitutivi e l’obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019). Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, e’ anche probatorio; e in quest’ultimo caso l’allegazione ne e’ il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali si correla al diritto di difesa, in quanto (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165). Chi agisce in giudizio, non puo’ proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinche’ possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto.
1.3. Con particolare riferimento all’azione di inadempimento contrattuale, questa Corte ha affermato che l’attore e’ onerato di allegare non solo l’inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell’onere di allegazione. (ex multis Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n. 6618).
1.4. Nel corso del giudizio, e’ consentita la precisazione e la modifica della domanda nei termini previsti dall’articolo 183 c.p.c., riguardo al petitum ed alla causa petendi, sempre che la domanda cosi’ modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per cio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n. 4322.
1.5. Le Sezioni Unite, con la sentenza del 15/06/2015 n. 12310, nel distinguere tra emendatio e mutatio libelli hanno ampliato la possibilita’ delle parti di modificare la domanda, ma sempre tenendo presente la complessiva vicenda sostanziale portata dinanzi al giudice di primo grado.
1.6. Va quindi condiviso il principio secondo cui, nel giudizio avente a oggetto la risoluzione di contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non si traduce in una mera emendatio libelli, ma – comportando l’introduzione di un nuovo tema di indagine – si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali (Cassazione civile sez. I, 28/01/2015, n. 1611).
1.7. Nel caso di specie, non e’ contestato che le parti avessero previsto l’impegno della (OMISSIS) s.r.l. di non vendere fresatrici a terzi ma solamente alla (OMISSIS) snc, che era quindi titolare di un diritto di prelazione.
1.8. Su tali fatti, la convenuta aveva incentrato la sua difesa ed articolato le prove, sicche’ l’aggiramento del divieto di cessione attraverso la partecipazione della (OMISSIS) s.r.l. alla produzione della macchina da parte dell’ (OMISSIS) costituisce un fatto nuovo non dedotto in citazione ne’ nelle memorie di cui all’articolo 183 c.p.c..
1.9. La circostanza che la (OMISSIS) s.r.l. avesse partecipato alla produzione della macchina effettuata dalla (OMISSIS), che ava poi venduto il bene ad un terzo non risulta dalla narrazione dei fatti, ne’ e’ stato oggetto di precisazione della domanda ma e’ emerso a seguito dell’istruttoria svolta. Si tratta quindi di un fatto nuovo, incidente sulle modalita’ dell’inadempimento, che introduce un diverso tema di indagine.
1.10. La corte di merito si e’ conformata ai principi delineati da questa Corte, sicche’ il ricorso deve essere rigettato.
2. E’ assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 191 e 240 c.p.c. e dell’articolo 1453 c.c., in relazione alla prova sul danno.
2.1. E’ altresi’ assorbito il ricorso incidentale, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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