La sentenza d’appello impugnata in cassazione che abbia pronunciato nei confronti di una persona diversa da quella evocata in primo grado

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 aprile 2021| n. 10115.

La sentenza d’appello impugnata in cassazione che abbia pronunciato nei confronti di una persona diversa da quella evocata in primo grado va cassata senza rinvio, poiché, a mente dell’ultimo comma dell’art. 382 c.p.c., resta esclusa in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione.

Ordinanza|16 aprile 2021| n. 10115

Data udienza 19 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Processuale – Legittimazione – Difetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21324/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7142/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dal signor (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) Spa, costituita nel giudizio riassunto dagli eredi (OMISSIS), per ottenere lo svincolo di due polizze di investimento.
Contro la predetta sentenza gli eredi (OMISSIS) proponevano appello nei confronti della (OMISSIS) Spa, indicandola come “gia’ (OMISSIS) spa”.
Nella contumacia di ” (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS) spa)”, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 dicembre 2015, accoglieva il gravame dei (OMISSIS) e condannava la contumace ” (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS) spa)” al pagamento di Euro 14762,06, oltre interessi.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la (OMISSIS) spa; gli eredi (OMISSIS) resistono con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo che denuncia la nullita’ della sentenza impugnata, la ricorrente deduce che gli eredi (OMISSIS) erroneamente avevano citato in appello la (OMISSIS) spa, qualificandola “gia’ (OMISSIS) spa”; che la (OMISSIS) spa, che era parte del rapporto sostanziale con il (OMISSIS), aveva modificato la propria denominazione sociale in (OMISSIS) spa in data 15 febbraio 2007, con effetto dall’1 aprile 2007; che la (OMISSIS) spa (costituita il 16 giugno 2009) e la (OMISSIS) spa erano soggetti giuridici diversi e autonomi; che non era intervenuta tra loro alcuna successione nei rapporti sostanziali e processuali; che la sentenza impugnata era stata emessa nei confronti di un soggetto ( (OMISSIS) spa) del tutto privo di legittimazione passiva.
Al contrario, i controricorrenti eredi (OMISSIS) valorizzano il loro intento di convenire nel giudizio di appello la (OMISSIS) – (OMISSIS) (avendo la prima acquisito la denominazione sociale della seconda) e le strette relazioni esistenti tra (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa, come dimostrato dalla intervenuta fusione delle due societa’; evidenziano che l’oggetto del giudizio riguardava il rapporto sostanziale tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS)- (OMISSIS); che (OMISSIS) spa non aveva ricevuto la notificazione dell’atto di citazione in appello, notificato al comune procuratore di (OMISSIS) spa – (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa; che unico era l’amministratore delle due societa’.
Il ricorso e’ fondato.
Le considerazioni di rilievo “sostanziale” svolte nel controricorso non scalfiscono il fatto che con la sentenza impugnata la corte territoriale ha condannato un soggetto giuridico ( (OMISSIS) spa) diverso dal soggetto passivamente legittimato che, senza contestazioni, e’ la (OMISSIS) spa – (OMISSIS) spa, quale parte del rapporto sostanziale controverso.
Il fatto riferito dai controricorrenti – contestato dalla ricorrente (OMISSIS) spa (che ha riferito di essere stata convenuta e di non essersi costituita nel giudizio di appello ritenendosi estranea ai fatti di causa) e contraddetto dalla sentenza impugnata che ha dato atto della mancata costituzione nel giudizio – che la stessa (OMISSIS) spa non avrebbe ricevuto la notificazione dell’atto di citazione in appello, non rileva al fine di sanare il difetto di legittimazione passiva che, al contrario, sarebbe aggravato dalla mancata partecipazione al giudizio della parte poi condannata.
Non e’ invero contestato che (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa – (OMISSIS) spa siano soggetti giuridici diversi e autonomi, ne’ rileva che le due societa’ ( (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa) si siano poi fuse, essendo cio’ avvenuto in data 3 ottobre 2018, cioe’ dopo la proposizione dell’appello, anzi dopo la definizione del relativo giudizio.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata e’ cassata senza rinvio, essendosi accertato il difetto di legittimazione del convenuto, che toglie in radice ogni possibilita’ di prosecuzione dell’azione (Cass., sez. un., n. 1912 del 2012).
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Non si devono liquidare le spese del giudizio di appello, nel quale la (OMISSIS) spa non si e’ costituita.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna i resistenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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