Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 luglio 2021| n. 20214.
Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell’art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell’atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l’attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata).
Ordinanza|15 luglio 2021| n. 20214. Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata
Data udienza 13 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Processo civile – Notifica telematica – VIzio di notifica – Nullità della notifica – Esclusione dell’inesistenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33031-2019 proposto da:
ASL (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4423/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’Asl (OMISSIS) ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’impugnazione avverso la sentenza del locale Tribunale, emessa al n. 3304 del 5 aprile 2018 in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato la nullita’ del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’inammissibilita’ dell’opposizione ex articolo 645 c.p.c., proposta avverso il titolo monitorio n. 2253 del 2018, emesso dal Tribunale di Napoli.
2. La Corte di merito ha ritenuto l’inesistenza della notifica della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla (OMISSIS) perche’ comprovata dalla Asl opponente in forma cartacea e non mediante deposito, a mezzo di modalita’ telematica, dell’atto notificato, a norma della L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis.
La prova della notifica a mezzo p.e.c. doveva essere offerta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 9, oltre che del Provvedimento del Responsabile S.I.A., 16 aprile 2014, articolo 19-bis, esclusivamente con modalita’ telematica.
Il citato articolo 9, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, e dalla L. n. 114 del 2014, stabilisce, al comma 1-bis, che l’avvocato quando non si possa procedere al deposito con modalita’ telematica dell’atto notificato, possa estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestando la conformita’ ai documenti informatici, da cui sono tratte le copie, dell’atto notificato con modalita’ telematica ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 23, comma 1.
L’Asl aveva dichiarato l’impossibilita’ di provare la notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo a causa di un “virus” informatico che aveva danneggiato i files del server aziendale da cui estrarre il dato, con perdita di quanto archiviato fino all’anno 2016, senza pero’ fornire di tanto la prova.
Per tale ragione la parte non poteva avvalersi del mezzo residuale della prova “cartacea”, ma avrebbe dovuto depositare il file informatico, in formato “EML” o “MSG”.
Il carattere “inesistente” della notifica escludeva la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ammesso che questa potesse dirsi integrata dalla lettera inoltrata, su sollecitazione del legale della Asl, dall’Avvocato della cooperativa che aveva provveduto, in detta sede, ad inviare l’atto notificato ed i relativi avvisi di ricevimento telematici.
2. Resiste con controricorso (OMISSIS) che ha depositato memoria tardiva.
3. Con il primo e secondo motivo la ricorrente deduce “En-or in procedendo ed error in iudicando ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per la controversia ed “error in procedendo ed error in iudicando ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione ed errata applicazione di norme di diritto”.
La Corte di merito non aveva dato conto del fatto integrato dalla intervenuta comunicazione via p.e.c. del legale della societa’ (OMISSIS) che inviava con lo stesso mezzo la copia ricevuta della notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dando atto del relativo adempimento.
Non vi era incertezza sulla persona a cui era stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica ed il raggiungimento dello scopo legale impediva la dichiarazione di nullita’ della notifica.
Il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto sufficiente la prova documentale, depositata telematicamente, rappresentata dalla p.e.c., contenente l’atto di opposizione con impronta “hash” in codifica MD5 del file “Atto di opposizione a D.I. n. (OMISSIS)” con estensione “.pdf.p7m”, e della relata di notifica con impronta “hash” in codifica MD5 del file.
4. I motivi da trattarsi congiuntamente perche’ connessi sono manifestamente fondati.
4.1. Le forme digitali, nella loro violazione, non integrano una causa di “inesistenza” della notifica figura che, soltanto, non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo (vd. Cass. SU n. 7665 del 18/04/2016; Cass. n. 20625 del 31/08/2017; Cass. SU n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 6417 del 05/03/2019).
4.2. Cio’ posto, il raggiungimento dello scopo della notifica – nella presupposta impossibilita’ della parte che ne era onerata di farvi fronte – risulta in modo incontestato dimostrato dall’intervenuto scambio epistolare avuto dalla ASL, con il legale della cooperativa che, compulsato a tanto, ha provveduto a trasmettere alla prima quanto gia’ notificatogli.
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in altra composizione, che si atterra’ all’indicato principio per una motivazione che deve tener conto dei rilievi che seguono:
a) che il vizio rilevato e’ di nullita’;
b) che non si tratta, quindi, di inesistenza, come invece illegittimamente ragionato dal giudice del merito, secondo quanto risulta anche confermato dallo scambio epistolare a mezzo del quale la societa’ destinataria ha evidenziato di aver ricevuto l’atto notificato.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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