Nel caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio di piu’ procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 5 marzo 2019, n. 9743.

La massima estrapolata:

Nel caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio (o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria) di piu’ procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l’azione penale nell’ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell’esercizio del potere di promuovere l’azione, assumendo, nell’assenza di un’espressa previsione normativa, diretto rilievo il principio di “consumazione” del potere medesimo, correlato a quello di “preclusione”, del quale costituisce espressione il divieto di bis in idem

Sentenza 5 marzo 2019, n. 9743

Data udienza 19 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 09/05/2017 dalla Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SILVESTRI Pietro;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza, quanto ai primi due motivi di ricorso, e l’annullamento con rinvio quanto al terzo motivo, nonche’ il difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi e, comunque, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza, quanto alla contravvenzione, per estinzione del reato per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pisa ha condannato: a) (OMISSIS) per i reati previsti dall’articolo 186 C.d.S., commi 2-2 sexies-7 e articolo 341 bis c.p.; b) (OMISSIS) per concorso con (OMISSIS) nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale ed anche per il delitto di cui all’articolo 337 c.p..
A (OMISSIS) e’ contestato:
– di avere guidato in stato di ebbrezza un’autovettura e di aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcoometrici (capo a);
– di avere, in concorso con (OMISSIS), in luogo pubblico o aperto al pubblico, e nella circostanze di cui al capo a), offeso il prestigio ed il decoro dei carabinieri (OMISSIS) e (OMISSIS), rivolgendo loro le seguenti espressioni “noi andiamo via, siamo due ufficiali di vascello e voi siete due appuntati Cosa volete- Siamo colleghi e rompete il cazzo a noi, siamo ufficiali e voi appuntati, presentatevi e dateci i vostri nomi – rompete il cazzo a questi transessuali invece che a noi” e dei carabinieri (OMISSIS) e (OMISSIS), nei cui confronti (OMISSIS) rivolgeva l’espressione “i suoi due colleghi invece di pensare alle cose serie stanno rompendo il cazzo a noi, qui c’e’ il reato di prostituzione minorile e voi state rompendo il cazzo a noi” (capo b);
A (OMISSIS) e’ contestato, oltre al reato di cui al capo b), di avere, nelle circostanze di cui al capo in questione, usato violenza e minaccia nei confronti dei carabinieri (OMISSIS) e (OMISSIS), strattonando quest’ultimo, afferrandolo per un braccio mentre si accingeva a prendere dei verbali dall’autovettura di servizio e, quindi, dicendo all’appuntato (OMISSIS) ed al Brigadiere (OMISSIS) (con riferimento a (OMISSIS)) “vedrai che il pisano presto si ritrovero’ a (OMISSIS)”.
2. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) articolando nove motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di norma processuale prevista a pena di nullita’, quanto agli articoli 420 ter e 178 c.p.p., e vizio di motivazione; la Corte avrebbe erroneamente ritenuto legittima l’ordinanza con cui il Tribunale, all’udienza dell’8/01/2014, aveva rigettato la richiesta dell’imputato di rinvio del processo per legittimo impedimento.
Secondo il difensore, dalla documentazione prodotta emergeva che l’imputato fosse affetto da trauma distorsivo alla caviglia e presentasse difficolta’ di deambulazione, sicche’, si assume, non sarebbero esistite le condizioni per rigettare la richiesta di differimento del processo.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale in relazione agli articoli 521 e 522 c.p.p. in ordine al reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 7.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo a).
Secondo la Corte di appello, l’imputato sarebbe stato condannato solo per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e non anche per quello di guida in stato di ebbrezza, pure contestato; ritiene il ricorrente che, pur volendo recepire il ragionamento della Corte di merito, nondimeno non avrebbe potuto essere contestata e ritenuta l’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 sexies, (relativa alla commissione del fatto in ore notturne) in quanto incompatibile con il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 7.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilita’ penale formulato per il reato di cui al all’articolo 186 C.d.S., comma 7.
2.5. Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’articolo 341 bis c.p..
La sentenza sarebbe viziata per non avere la Corte fornito risposta adeguata al motivo di impugnazione secondo cui, da una parte, la condotta non avrebbe potuto essere sussunta nel reato di cui all’articolo 341 bis c.p. – che richiede la presenza di piu’ persone, oltre a quelli che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali – e, dall’altra, non sarebbe stata fornita la prova del concorso dell’imputato.
2.6. Con l’ottavo motivo si lamenta violazione di legge, quanto all’articolo 81 c.p., e vizio di motivazione; la sentenza avrebbe illegittimamente escluso la continuazione tra i reati in ragione della natura contravvenzionale di quello di cui al capo a); si assume, invece, che la continuazione potrebbe giuridicamente essere configurata anche in presenza di una contravvenzione, se questa sia commessa con dolo.
2.7. Con il nono motivo si lamenta omessa motivazione; la Corte non avrebbe fornito risposta al motivo di appello con cui si faceva riferimento alla mancata inflizione – nei termini minimi previsti dalla legge – della sanzione della sospensione della patente di guida.
3. Ha proposto ricorso per cassazione anche (OMISSIS) articolando tre motivi.
3.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 649 c.p.p. e vizio di motivazione.
L’imputato, all’epoca dei fatti militare in servizio presso la Marina Militare, sarebbe stato sottoposto per gli stessi fatti ad altro procedimento penale, poi archiviato dal Tribunale Militare di Roma.
Si sostiene che nel presente procedimento l’Autorita’ giudiziaria avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione alla riapertura delle indagini.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 341 bis c.p. nella parte in cui la Corte ha ritenuto erroneamente che al momento della condotta, vi fossero altre persone presenti, oltre i carabinieri – persone offese.
3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’articolo 337 c.p.; La Corte non avrebbe fornito adeguata risposta al motivo di impugnazione con cui si chiedeva di esplicitare, anche al fine di verificare la sussistenza dei presupposti della causa di giustificazione prevista dall’articolo 393 bis c.p., quale fosse l’atto di ufficio che il comportamento dell’imputato avrebbe in concreto pregiudicato, tenuto conto che questi si era qualificato ed aveva posto a disposizione dei verbalizzanti il proprio documento di riconoscimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dira’ in motivazione.
2. Quanto al reato contestato al capo a), in assenza della prova della innocenza del ricorrente, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione.
La contravvenzione contestata sarebbe stata compiuta l’11/05/2012; in considerazione della disciplina prevista dall’articolo 157 c.p. al momento della commissione del fatto, piu’ favorevole di quella attualmente in vigore, il reato si e’ estinto al piu’ tardi l’11/05/2017.
3. E’ inammissibile, perche’ manifestamente infondato, il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), relativo, come detto, alla richiesta di rinvio dell’udienza dell’8/01/2014 per assoluto e legittimo impedimento dell’imputato, afflitto da un trauma distorsivo alla caviglia con conseguenti difficolta’ di deambulazione.
La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni affermato che il giudice di merito puo’ ritenere l’insussistenza dell’impedimento a comparire dell’imputato, dedotto mediante l’allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, idonee a valutare l’impossibilita’ del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute. (Sez. 6, n. 36636 del 03/06/2014, F., Rv. 260814; Sez. 5, n. 44369 del 29/04/2015, Romano, Rv. 265819).
La distorsione alla caviglia puo’ invero manifestarsi con sintomi di diversa intensita’, puo’ essere legata a molteplici cause e, proprio per questo, puo’ essere curata con terapie differenti.
Nella specie, la patologia e’ stata documentata dalla difesa solo genericamente, senza alcuna specificazione delle cause e delle norme di comportamento cui attenersi per attenuare o comunque non aggravare la sintomatologia; soprattutto, nella certificazione prodotta non v’e’ alcuna indicazione dei limiti alla liberta’ di movimento dell’imputato.
Ne discende che correttamente il Tribunale ritenne, pur senza disporre una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, che la patologia attestata nella certificazione prodotta dalla difesa non comportasse di per se’ una impossibilita’ assoluta dell’imputato a deambulare o ad essere trasportato in udienza da terzi e/o con l’ausilio di appositi presidi sanitari (quali, la carrozzina o l’autolettiga), con conseguente rigetto delle richieste di rinvio d’udienza.
In tema di impedimento a comparire dell’imputato e’ infatti sottratto al sindacato di legittimita’ il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si da’ ragione del fatto che l’impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge. (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 36879 dl 31/03/2017, T, Rv. 271167).
4. Inammissibile e’ anche il primo motivo di ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS).
A fondamento della tesi del ricorrente, secondo cui nel caso di specie l’azione penale non avrebbe potuto essere esercitata, e’ stato prodotto un decreto di archiviazione – avente ad oggetto fatti compiuti nello stesso giorno in cu si sarebbero verificati quelli per i quali si procede – emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Militare di Roma per difetto di condizione di procedibilita’, non avendo il Comandante di Corpo formulato per i fatti in questione richiesta di procedimento; l’assunto costitutivo della tesi difensiva e’ che quel provvedimento di archiviazione avrebbe avuto una efficacia preclusiva rispetto all’esercizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma per i fatti oggetto del presente processo.
4.1. Pur volendo prescindere dalla questione relativa al se sia deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione la violazione del divieto del “ne bis in idem”, la tesi e’ manifestamente infondata.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che non puo’ essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo gia’ sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talche’ nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilita’.
La non procedibilita’ consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere gia’ esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali e’ incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800).
La regola dunque e’ nel senso che, nel caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio (o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria) di piu’ procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l’azione penale nell’ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell’esercizio del potere di promuovere l’azione, assumendo, nell’assenza di un’espressa previsione normativa, diretto rilievo il principio di “consumazione” del potere medesimo, correlato a quello di “preclusione”, del quale costituisce espressione il divieto di bis in idem (Sez. 5, n. 504 del 11/11/2014, Brunetto, Rv. 262219; Sez. 1, n. 17789 del 10/04/2008, Gesso, Rv. 239849; Sez. 5, n. 9189 del 29/01/2007, Aloisio, Rv. 236529).
In particolare, il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilita’ degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33855 del 24/06/10, Giuliani, Rv. 247834; Sez. 1, n. 17511, del 22/09/2016, Mazzetti, Rv. 269813; Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Bartoli, RV. 270413).
Nel caso di specie, tuttavia: a) i procedimenti penali non erano pendenti davanti alla stessa sede giudiziaria; b) non vi e’ stata iniziativa del medesimo ufficio del Pubblico Ministero; c) nessuna consumazione del potere esercitato dal Pubblico ministero puo’ essere configurato.
Ne discende l’inammissibilita’ del motivo.
5. Sono invece fondati i motivi di ricorso presentati da entrambi gli imputati quanto al giudizio di penale responsabilita’ penale per il reato di cui all’articolo 341 bis c.p. (capo B).
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non puo’ essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perche’ considerati maggiormente plausibili, o perche’ assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacita’ esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si e’ in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
Se e’ vero che compito del giudice di legittimita’ nel sindacato sui vizi della motivazione non e’ quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, e’ altrettanto vero che la Corte di cassazione e’ tenuta a stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Oggetto del sindacato di legittimita’ sulla motivazione e’ la “tenuta” del ragionamento probatorio e la stabilita’ argomentativa del ragionamento posto a fondamento della decisione.
6. Nel caso di specie il ragionamento probatorio della Corte di appello e’ gravemente carente e, dunque, viziato.
Dalla sentenza di primo grado, si evince che: a) la notte dell’11/05/2012, alle ore quattro circa, i carabinieri (OMISSIS) e (OMISSIS) videro transitare una autovettura che si fermo’ nei pressi di due persone transessuali, dedite al meretricio; b) i militari raggiunsero l’autovettura e chiesero ai due uomini, che erano all’interno dell’autovettura, di fornire i documenti di identificazione; c) dopo aver ricevuto una prima risposta evasiva, i militari reiterarono la richiesta e i due soggetti reagirono proferendo alcune frasi offensive, in parte riportate nel capo di imputazione; d) solo in seguito ad una successiva ulteriore richiesta, i due individui, scesi dalla macchina, consegnarono i documenti, continuando tuttavia a proferire frasi irriguardose.
A fronte di una sentenza di primo grado sostanzialmente muta sul tema, gli imputati avevano specificamente dedotto con l’atto di appello la genericita’ della motivazione della sentenza di primo grado in ordine al requisito della necessaria presenza di piu’ persone al momento della condotta ed al tema delle percepibilita’ dell’offesa.
La motivazione della sentenza impugnata su tali decisivi snodi probatori e’, tuttavia, fortemente carente, essendosi limitata la Corte ad affermare che “erano presenti anche i transessuali quando i due hanno iniziato ad offendere i carabinieri ed anche la presenza di altri carabinieri – diversi dalle parti offese- in caserma… quanto al prosieguo della condotta” (cosi’ testualmente la motivazione).
Si tratta di un ragionamento probatorio monco, del tutto sbrigativo, non essendo stato chiarito: a) sulla base di quali elementi la Corte abbia ritenuto che “i transessuali” rimasero nei pressi della macchina, al cui interno erano gli imputati, anche dopo che sopraggiunsero i militari; b) a quale distanza, eventualmente, si trovassero i transessuali dai militari; c) perche’ dovrebbe avere rilievo, ai fini della integrazione del reato, cio’ che accadde successivamente in caserma, a fronte di una imputazione chiaramente polarizzata sugli accadimenti verificatisi prima, cioe’ durante il controllo dei militari per strada.
Si tratta di profili che attengono a snodi argomentativi fondamentali, atteso che. ai fini della configurabilita’ del reato di oltraggio di cui all’articolo 341-bis c.p., e’ necessaria la prova della presenza di piu’ persone e, solo ove risulti accertata tale circostanza, la prova della percepibilita’ dell’offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466; Sez. 6, n. 16257 del 30/01/2017, Ciotti, Rv. 270581).
Ne consegue che la sentenza, quanto al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame, all’esito del quale, eventualmente, la Corte chiarira’ se ed in che termini sia configurabile una responsabilita’ concorsuale da parte degli odierni imputati.
7. A conclusioni uguali simili deve giungersi i anche per quel che concerne il reato di resistenza a pubblico ufficiale sub c).
Nell’atto di appello presentato nell’interesse di (OMISSIS) era stato specificamente dedotto, anche ai fini della verifica della sussistenza della causa di giustificazione prevista dall’articolo 393 bis c.p., come dall’istruttoria dibattimentale non fosse emerso “il compimento di quale atto l’imputato volesse impedire” (cosi’ testualmente l’atto di appello).
A fronte di tale motivo di appello, la Corte, anche in questo caso con una motivazione obiettivamente pigra, si e’ limitata ad affermare che “invocare l’esimente ex articolo 4 perche’ i carabinieri sono stati eccessivamente formali appare del tutto fuori luogo, poiche’ si riconosce anzi la legittimita’ dell’operato dei CC” (cosi la sentenza impugnata, sub paragrafo 10).
Si tratta di una motivazione che non risponde allo specifico motivo di appello e dunque la sentenza anche sul punto deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in ordine ai reati di oltraggio e di resistenza di cui ai capi B) e C) della rubrica e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze per nuovo giudizio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato contravvenzionale di cui al capo A) della rubrica perche’ lo stesso e’ estinto per prescrizione.

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