Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 maggio 2019, n. 14474.
La massima estrapolata:
In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (sulla base dunque di una procura inesistente o, ad esempio, falsa, o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello cui l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo
Ordinanza 28 maggio 2019, n. 14474
Data udienza 31 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24823/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, n. 481/2017, depositata il 17 marzo 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2019 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza in oggetto la Corte d’appello di Catanzaro, rigettando l’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva respinto la domanda di condanna di (OMISSIS) S.p.A. al pagamento di indennizzo assicurativo per i danni subiti da immobile di loro proprieta’, consistiti in “brecce e lesioni nelle pareti”, a seguito di violenti eventi atmosferici.
Conformemente alla decisione del primo giudice ha infatti ritenuto che, in base alla previsione di cui all’articolo 11 condizioni generali di contratto, lettera I), considerata quale clausola determinativa dell’oggetto del contratto e non limitativa della responsabilita’ (escludendone dunque il dedotto carattere vessatorio), l’evento non rientrasse tra quelli coperti da assicurazione.
2. Avverso tale decisione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per ministero dell’Avv. (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.
(OMISSIS) S.p.A. deposita controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso in difetto di valida procura.
Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
La controricorrente deposita memoria.
CONSIDERATO
che:
1. E’ fondata la preliminare eccezione di inammissibilita’ del ricorso. Questo infatti e’ stato sottoscritto dall’avv. (OMISSIS), dichiaratamente, in forza di “procura a margine dell’atto di appello”.
Non risulta comunque allegata al ricorso alcuna procura speciale ad esso specificamente riferita.
Secondo principio piu’ che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, la procura speciale espressamente prevista dall’articolo 365 c.p.c. (a mente del quale “il ricorso e’ diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilita’ da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale”) non puo’ essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilita’ di atti diversi da quelli suindicati.
Pertanto, se la procura non e’ rilasciata contestualmente a tali atti, e’ necessario il suo conferimento nella forma prevista dallo stesso art., comma 2, cioe’ con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (v. e pluribus Cass. Sez. U. 12/06/2006, n. 13537;Cass. 26/06/2007, n. 14749;09/03/2011, n. 5554;11/09/2014, n. 19226; 04/06/2015, n. 11551;07/01/2016, n. 58). Anche a prescindere da quanto precede, si osserva, comunque, che ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo richiesta dall’articolo 365 c.p.c., e’ essenziale, oltre che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata (Cass. n. 14749 del 2007, cit.; 28/03/2006, n. 7984; 25/05/2018, n. 13055).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, rendendosi ultroneo l’esame dei motivi che ne sono dedotti a fondamento.
2. In ordine alla regolamentazione delle spese, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10/05/2006, n. 10706) hanno affermato che “in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto e’ speso), l’attivita’ del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attivita’ processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilita’ e, conseguentemente, e’ ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidita’ o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non e’ ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attivita’ processuale e’ provvisoriamente efficace e la procura, benche’ sia nulla o invalida, e’ tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo”.
Nel caso di specie si tratta di procura rilasciata a margine dell’atto di appello per la rappresentanza “in ogni stato e grado”.
Non sembra possibile, pertanto, predicarne, ai fini del richiamato principio, la mera nullita’, piuttosto che la radicale inesistenza, risolvendosi un siffatto contenuto non gia’ nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, bensi’ nella identificazione di un atto ontologicamente diverso da quello richiesto, restando in tal senso ininfluente la previsione, evidentemente erronea, di una successiva ultrattivita’ della procura rilasciata per l’atto d’appello anche per gradi diversi.
Una procura simile, nel caso esaminato da Cass. 11/09/2014, n. 19226, e’ stata ivi ritenuta, ai fini in questione, alla luce del criterio fissato dalle sezioni unite del 2006, non gia’ nulla ma inesistente.
Peraltro, l’unico caso (sia pure in via esemplificazione) di nullita’ della procura considerato da Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006 e’ quello – di certo non assimilabile all’ipotesi in esame – di mandato conferito in primo grado, anche per l’eventuale appello, da soggetto non piu’ in vita al momento della proposizione del gravame da parte del difensore (ipotesi ovviamente riferita all’indirizzo precedente a Cass. Sez. U. n. 15295 del 2014).
Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale -che come sopra evidenziato costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione -, l’unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla puo’ avere affermato in proposito (cosi’ Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006, cit.; Cass. n. 13055 del 2018, cit.; 20/11/2017, n. 27530; n. 58 del 2016; n. 11551 del 2015; n. 19226 del 2014, cit.).
Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico l’Avv. (OMISSIS), nella misura indicata in dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale va posto a carico, per le medesime ragioni, del predetto avvocato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Avv. (OMISSIS) al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Avv. (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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