Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14940.
La massima estrapolata:
Nel caso di avviso di accertamento nei confronti dei soci sotto forma di reddito di partecipazione e in presenza di altro avviso di accertamento contro la società, si deve parlare necessariamente di processo simultaneo. In caso contrario va ravvisata la nullità processuale.
Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14940
Data udienza 27 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Società – Avviso di accertamento – Nei confronti dei soci sotto forma di reddito di partecipazione – Presenza di altro avviso di accertamento contro la società – Processo simultaneo – Sentenza contro il socio – Nullità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
Dott. RUSSO Rita – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8672-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3854/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 18 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, socio assieme a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) della ” (OMISSIS) di (OMISSIS) S.A.S.”, contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2006, veniva imputato al contribuente il reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della societa’. Rilevava la CTR che l’avviso di accertamento impugnato era strettamente correlato con l’avviso di accertamento emesso nei confronti della societa’; riteneva quindi che, poiche’ era stato accolto, nella stessa data, l’appello proposto contro l’accertamento societario, dovesse essere annullato anche l’accertamento relativo al socio.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 6 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Deve essere con priorita’ rilevato d’ufficio il difetto di contraddittorio.
La sentenza impugnata e’ nulla, cosi’ come quella di primo grado, perche’ resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la societa’ ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. 23096 del 2012; Cass. n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. nn. 1472 e 16730 del 2018.
L’integrita’ del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della societa’ e dei soci (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), essendo la controversia sostanzialmente una.
Nella fattispecie in esame la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale e’ palese, non risultando dalla sentenza impugnata ne’ dal ricorso in scrutinio che il processo si sia svolto simultaneamente nei confronti della societa’ e dei soci, ne’ che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la societa’ ed i soci.
In conclusione, dichiarata la nullita’ dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, dinanzi alla quale la controversia dovra’ essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Pronunciando d’ufficio, dichiara la nullita’ dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, per l’integrazione del contraddittorio e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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