Nei reati di danno a forma libera è configurabile la desistenza volontaria

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 5 marzo 2019, n. 9640.

La massima estrapolata:

Nei reati di danno a forma libera è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l’evento

Sentenza 5 marzo 2019, n. 9640

Data udienza 12 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – est. Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/02/2017 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aniello Roberto, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 7 giugno 2012, confermava la responsabilita’ del ricorrente in ordine al reato di tentata estorsione nei confronti di (OMISSIS), per averla minacciata a non intraprendere alcuna attivita’ di pulizia di un locale pubblico, il cinema (OMISSIS), in quanto soggetto interessato a svolgere quel lavoro con la sua ditta.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione tentata.
Il ricorrente, secondo la sua prospettazione, non avrebbe effettuato alcuna minaccia nei confronti della persona offesa e, comunque, le supposte minacce non avrebbero avuto alcun effetto intimidatorio, tanto e’ vero che la vittima si era risolta a stipulare il contratto di pulizia che l’imputato avrebbe voluto impedire. Ne consegue che mancherebbe sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato ipotizzato, al piu’ potendosi qualificare la condotta ex articolo 612 c.p.;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto sussistente una ipotesi di desistenza volontaria, omettendo ogni valutazione in ordine allo specifico motivo di appello e senza tenere in conto di una testimonianza che avrebbe confermato l’assunto difensivo (quella del luogotenente (OMISSIS), fgg.8 e 21 del ricorso), al contrario valorizzando altra deposizione con motivazione contraddittoria (il riferimento e’ al teste (OMISSIS), fgg. 9 e 10 del ricorso).
La condotta, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
3) vizio della motivazione sempre in ordine alla sussistenza del reato, tenuto conto che la minaccia di “fare terra bruciata” alla vittima, non sarebbe stata idonea ad ingenerare alcun timore, posto che essa avrebbe fatto riferimento ad una ingerenza del cognato dell’imputato, resa inverosimile da un avvicendamento nella gestione del locale dove si doveva effettuare il servizio di pulizie, che era noto alla vittima.
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilita’, che si sarebbe fondato sulla sola deposizione della persona offesa, senza saggiarne adeguatamente l’attendibilita’, in assenza di riscontri esterni – tale non potendo qualificarsi la testimonianza de relato del (OMISSIS) – e senza alcuna valorizzazione della versione offerta dall’imputato.
La Corte avrebbe, inoltre, offerto motivazione contraddittoria a proposito anche del fatto che la vittima non aveva sporto alcuna querela, trascurando che costei avrebbe nutrito risentimenti nei confronti del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente, sempre attraverso valutazioni di merito, deduce, per un verso, argomenti che non erano stati introdotti con i motivi di appello e, per l’altro, reiterativi rispetto alle conformi decisioni di primo e secondo grado.
I giudici di merito – con motivazione completa ed esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede – hanno attribuito attendibilita’ al resoconto della persona offesa, in considerazione del fatto che le sue dichiarazioni, oltre che fare riferimento a telefonate ricevute dall’imputato che non sono state dalla difesa smentite nella loro oggettiva verificazione ma solo nel loro contenuto, erano state corroborate da quelle di un testimone indifferente, (OMISSIS), il quale aveva raccolto – anche personalmente e non solo per mezzo della sua segretaria l’intenzione dell’imputata di non stipulare piu’ il contratto di pulizia del cinema (OMISSIS) proprio per effetto delle telefonate minatorie dell’imputato.
Il giudizio di attendibilita’ della persona offesa attiene al merito quando congruamente motivato, come nella specie, avendo, peraltro, la Corte escluso che la vittima vantasse risentimenti pregressi nei confronti dell’imputato od anche un suo iniziale intento speculativo, non avendo sporto alcuna denuncia, la notizia di reato essendo pervenuta alla autorita’ giudiziaria attraverso una segnalazione del teste (OMISSIS) (fg. 4 della sentenza di primo grado).
Ne consegue la manifesta infondatezza del relativo motivo, dalla quale discende la sussistenza del reato estorsivo, enucleata dal fatto che le telefonate a contenuto minatorio, erano espressione dell’intento di profitto che aveva mosso l’imputato, essendo egli titolare di altra ditta che effettuava le pulizie del cinema in precedenza, al fine di riprendersi l’appalto o comunque di danneggiare per ripicca la proprieta’ oltre che la persona offesa.
Il vantaggio ingiusto perseguito dall’agente – che, come e’ noto, nel reato estorsivo puo’ non essere di natura squisitamente patrimoniale (Sez. 2, n. 16658 del 31/03/2008, Colucci; Sez.2, n. 29653 del 17/11/2005, Calabrese) – esclude la riconducibilita’ del fatto nell’alveo del reato di sola minaccia.
1.2.Le argomentazioni difensive ulteriori, in ordine alla sussistenza del reato, restano confinate al merito e sono assorbite dal pieno giudizio di attendibilita’ della persona offesa espresso dai giudici di primo e secondo grado; idoneo ad annullare la valenza dimostrativa delle dichiarazioni dell’imputato – alle quali la sentenza impugnata fa, comunque, riferimento – della testimonianza (OMISSIS), smentita dalla ricostruzione del primo giudice e per questo non considerata di un qualche rilievo dalla Corte, nonche’ della supposta inidoneita’ dell’azione anche con riferimento all’intervento del cognato dell’imputato, tenuto conto, si ripete, dell’effetto della minaccia, che aveva convinto la persona offesa a rinunciare all’appalto, come riferito dal teste (OMISSIS).
2. Nell’atto di appello non risultano minimamente adombrate le ragioni che il ricorrente avrebbe voluto tutelare con il suo comportamento, circostanza che esclude una qualificazione del fatto ex articolo 393 c.p., prospettiva che non aveva formato oggetto della impugnazione della sentenza di primo grado.
3. Del pari, l’atto di appello non fa alcun cenno all’ipotesi di desistenza volontaria, comunque superata dalla chiara ricostruzione della Corte, nella parte in cui ha fatto riferimento all’intervento del (OMISSIS), che aveva determinato il mancato raggiungimento del risultato illecito perseguito dal ricorrente.
Peraltro, dalla attendibilita’ della persona offesa discende il rilievo che il tentativo punibile si era verificato per effetto delle telefonate minatorie da costei riferite e confermate dal (OMISSIS), anche con riguardo agli effetti sulla vittima, esternati al teste.
La consolidata giurisprudenza di legittimita’ pacificamente ritiene che nei reati di danno a forma libera, e’ configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l’evento (Sez. 5, Sentenza n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 – 01 Massime precedenti Conformi: N. 42749 del 2007 Rv. 238112, N. 39293 del 2008 Rv. 241340, N. 11746 del 2012 Rv. 252259, N. 18322 del 2017 Rv. 269797).
Ne consegue la manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilita’.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

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