Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 11 settembre 2020, n. 18942.

Nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l’effettivo valore della controversia, qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita poiché, in quest’ultimo caso, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata.

Ordinanza 11 settembre 2020, n. 18942

Data udienza 3 luglio 2020

Tag/parola chiave: Avvocato – Compensi a carico del cliente – Liquidazione secondo il valore corrispondente all’entità della domanda ex art. 5 comma 2 prima parte dm n. 55/2014 – Compensi a carico del soccombente – Liquidazione secondo la somma del vincitore ex art. 5 comma 1 dm n. 55/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34001-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI GELA, depositata il 30/7/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nella camera di consiglio non partecipata del 3/7/2020.

FATTI DI CAUSA

L’avv. (OMISSIS), con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., ha chiesto la condanna di (OMISSIS) al pagamento del compenso dovuto per le prestazioni professionali svolte in favore di quest’ultimo nella causa iscritta al n. 413/2011 di RG del tribunale di Gela.
(OMISSIS) si e’ costituito in giudizio ed ha chiesto, tra l’altro, il rigetto della domanda in quanto infondata.
Il tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda proposta dal ricorrente.
Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver evidenziato che, sulla base degli atti prodotti in giudizio, risulta dimostrato che l’avv. (OMISSIS) ha prestato la sua attivita’ professionale in favore del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione in materia bancaria iscritto al n. 413/2011 di RG del tribunale di Gela, ha ritenuto che, in mancanza di una pattuizione tra le parti, trova applicazione, in materia, il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, vigente al momento della rinuncia al mandato difensivo del 2/9/2016, e che, ai fini della liquidazione del compenso professionale maturato dall’avvocato ricorrente, il valore della causa, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, dev’essere determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice con la sentenza che ha poi definito nel 2018 il giudizio di merito, pari ad Euro 25.918,97, oltre interessi, rientrante nello scaglione di valore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00.
In forza dei suddetti parametri ed ai valori medi previsti per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale, il tribunale ha liquidato il compenso maturato dal ricorrente nella somma complessiva di Euro 4.835,00, oltre, interessi, spese generali e accessori di legge.
(OMISSIS), con ricorso notificato il 29/10/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dell’ordinanza pronunciata dal tribunale, dichiaratamente non notificata.
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 2233 c.c., della L. n. 247 del 2012, articolo 13 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 4 e 5, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 ed all’articolo 111 Cost., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso professionale maturato dall’avvocato ricorrente, il valore della causa, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, dovesse essere determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice laddove, al contrario, trattandosi della liquidazione dei compensi a carico del cliente, deve aversi riguardo, a norma del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, comma 2, al valore corrispondente all’entita’ della domanda e, segnatamente, allo scaglione da Euro 52.001 ad Euro 260.000.
1.2. Il motivo e’ fondato.
1.3. Il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, comma 2, prima parte, applicabile ratione temporis, prevede, infatti, che, nella liquidazione dei compensi “a carico del cliente”, si ha riguardo “al valore corrispondente all’entita’ della domanda” mentre, a norma del Decreto Ministeriale n. 55 cit., articolo 5, comma 1, solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Il tribunale, pertanto, li’ dove ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso spettante all’avvocato nei confronti del proprio cliente, occorre tener conto, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, della somma attribuita alla parte vincitrice dalla sentenza che ha poi definito il giudizio, piuttosto che a quella domandata, ha, evidentemente, violato la predetta disposizione normativa.
1.4. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell’articolo 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al “valore effettivo della controversia”, cosi’ come determinato anche in ragione dell’entita’ economica dell’interesse sostanziale perseguito dal cliente. Nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18507 del 2018; Cass. n. 1805 del 2012; Cass. n. 13229 del 2010), in effetti, si e’ affermato e consolidato il principio secondo il quale, nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l’effettivo valore della controversia, qual e’ desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facolta’ discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass. n. 18507 del 2018; Cass. n. 1805 del 2012). Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, e’ quella di verificare l’attivita’ difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarita’ del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita poiche’, in quest’ultimo caso, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non puo’ essere considerato corrispettivo della prestazione espletata (Cass. n. 1805 del 2012; Cass. Cass. n. 18507 del 2018).
1.5. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Gela che, in diversa composizione, provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Gela che, in diversa composizione, provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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