Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2023| n. 4056.

Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M.

Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M., ove la sentenza impugnata risulti conforme alle conclusioni adottate dalla Procura generale presso la corte d’appello, l’omissione della notifica del ricorso per cassazione alla medesima Procura non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità, poiché l’interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo di legalità della decisione è già assicurato dalla possibilità di intervento della Procura presso la S.C.

Ordinanza|9 febbraio 2023| n. 4056. Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M.

Data udienza 23 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione – Intervento obbligatorio del P.M. – Notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d’appello – Omissione – Irrilevanza se il provvedimento impugnato sia conforme alle sue conclusioni – Affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori – Criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole – Verifica dell’idoneità genitoriale – Criteri – Capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore – Svolgimento del ruolo di genitore in passato – Ripetuti cambiamenti di cognome – Contributi versati in funzione di mantenimento dalla nonna della minore – Mere liberalità – Esclusione – Natura di un’obbligazione sussidiaria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31028/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6593/2021 depositata il 07/10/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere Dr. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

 

Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, dopo la pronuncia parziale sullo status resa con sentenza n. 7365/2015 nel giudizio di divorzio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), cui faceva seguito l’affidamento della figlia (OMISSIS) nata il (OMISSIS) ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con sentenza n. 18149/2019 del 25.9.2019 ha provveduto ad affidare la minore in via esclusiva alla madre, autorizzandola a prendere in via autonoma anche le decisioni maggiormente rilevanti per la vita della minore, quali quelle attinenti al percorso scolastico e alla salute e disponendo altresi’ che la minore iniziasse un percorso psicoterapeutico. Il Tribunale disponeva poi il collocamento di (OMISSIS) a (OMISSIS), nuova sede di servizio della madre, dipendente del Ministero degli Affari Esteri, prevedendo che gli incontri col padre avvenissero alla presenza della tata o di altra persona di fiducia della madre. A carico del Zangari veniva determinato il contributo di mantenimento per la figlia in misura pari ad Euro 500,00 mensili, disponendosi che ciascun genitore contribuisse nella misura del 50% alle spese straordinarie per la minore e che alla Fulci spettassero le spese di viaggio della minore tra (OMISSIS).
La Corte di appello di Roma con sentenza n. 6593/2021 pubblicata il 7.10.2021 rigettava l’appello proposto dal (OMISSIS). Il collegio respingeva le istanze istruttorie delle parti nonche’ l’istanza dell’appellante di rinvio per trattazione orale e confermava la scelta dei giudici di primo grado circa il regime di affidamento (super)esclusivo della minore alla madre, rigettando le richieste avanzate dallo Zangari di modifica del calendario e delle modalita’ degli incontri con la figlia e acconsentendo soltanto a che questi potessero avvenire senza la presenza della tata se sostituita dalla nonna paterna come ausilio nell’accudimento della minore, in considerazione delle precarie condizioni di salute del genitore. La Corte confermava poi la quantificazione del contributo economico stabilito dal primo giudice, rigettando le richieste del padre relative alla riduzione dell’assegno di mantenimento e alla diversa ripartizione con la madre delle altre spese. Rigettava la domanda di risarcimento del danno ex articolo 337-quater c.c. avanzata dall’appellante e quella di condanna di quest’ultimo ex articolo 96 c.p.c. proposta dall’appellata.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe affidato a sei motivi.

 

Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Non v’e’, anzitutto, necessita’ di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura generale presso la Corte di appello di Milano alla quale non risulta notificato il ricorso per cassazione, ove si consideri che la sentenza impugnata risulta conforme alle conclusioni adottate dalla Procura generale in appello e che, pertanto, trova applicazione il principio, gia’ espresso da questa Corte, a tenore del quale nei casi di intervento obbligatorio del P.M., la notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d’appello e’ finalizzata a consentire l’esercizio dell’impugnazione, per cui la sua omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non e’ causa di inammissibilita’ quando il provvedimento impugnato sia conforme alle sue conclusioni, poiche’ l’interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, e’ costituito dalla soccombenza, mentre il controllo sulla legittimita’ della decisione e’ assicurato dall’intervento del P.G. presso la Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 112122/2014, Cass. n. 5211/2008, Cass. n. 5953/2008, Cass. n. 12853/2011).
Cio’ posto, con il primo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza impugnata, rilevando un duplice contrasto tra la motivazione della stessa e il dispositivo di rigetto integrale dell’appello. Per un verso, infatti, sembrerebbe essere stata accolta la domanda dello Zangari di riforma della sentenza di primo grado con riferimento alla possibilita’ per il padre di vedere la figlia anche senza la presenza della tata, se sostituita dalla nonna paterna. Per altro verso, la Corte di appello sembrerebbe aver confermato l’affido c.d. super esclusivo della minore, attribuito alla Fulci in via permanente dalla pronuncia del Tribunale, solo con riferimento al periodo di permanenza della madre e della minore a (OMISSIS), omettendo, peraltro, di considerare, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., e articolo 342 c.p.c., comma 2, che l’appello tendeva alla rimozione del detto regime di affidamento non solo relativamente al periodo di soggiorno a (OMISSIS).
Sotto il primo profilo il motivo e’ infondato, non ricorrendo nel caso di specie alcun contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo tale da determinare la nullita’ della sentenza, questo potendosi configurare, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, solo se ed in quanto incida sulla idoneita’ del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non essendo in tal caso possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo mediante valutazioni di prevalenza dell’affermazione che riveli l’effettiva volonta’ del giudice
(cfr. Cass., n. 19325/2020; Cass. n. 21618/2019; Cass.
n. 26074/2018; Cass. n. 22433/2017; Cass. n. 16014/2017; Cass. n. 26077/2015; Cass. n. 15990/2014).

 

Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M.

Ed invero, da un’interpretazione sistematica delle statuizioni contenute nella sentenza di appello si evince l’inequivoco contenuto del dispositivo di integrale rigetto delle contestazioni dell’appellante, peraltro, coerente con la motivazione della sentenza che si pose in linea di continuita’ rispetto alla decisione di primo grado. E cio’ e’ evidente, anzitutto, in punto di conferma del regime di affidamento esclusivo della minore alla madre da intendersi propriamente come rafforzato, giusta la previsione della possibilita’ per la madre di prendere in via autonoma anche le scelte maggiormente rilevanti per la vita della minore attinenti al percorso scolastico e alla salute. Tale esigenza venne conferma dalla “necessita’ di assumere nell’interesse della figlia decisioni in tempi che rispondano alle esigenze di questa piuttosto che alla disponibilita’ del genitore ad occuparsene”. Necessita’ che non puo’ ragionevolmente intendersi come delimitata temporalmente al periodo di permanenza a (OMISSIS), ma in via permanente.
Peraltro, la pronuncia di appello non desta dubbi di sorta anche sul fronte del regime di frequentazione con il padre della minore che venne sostanzialmente confermato, non ostandovi la mera specificazione relativa alla possibilita’ di sostituzione della presenza della tata con quella della nonna materna.
Tanto esclude la configurabilita’ delle violazioni di legge ipotizzate dal ricorrente, restando la seconda parte della censura assorbita.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 337-ter, 337-quater, 337-octies, 317-bis e 2967 c.c., nonche’ con gli articoli 115 e 116 c.p.c., con riferimento alle statuizioni con le quali la sentenza impugnata aveva confermato il regime di affido super esclusivo alla madre, in totale assenza di accertamenti dei servizi sociali circa le condizioni della minore, alle cui indagini la Fulci si sarebbe ripetutamente sottratta. La Corte di appello avrebbe, inoltre, omesso di apprezzare l’esistenza di contestazioni da parte dello Zangari circa la discontinuita’ della propria presenza nella vita della minore e della sua contribuzione al mantenimento della figlia, invece valorizzando e travisando la vicenda relativa al cambio dell’ordine dei propri cognomi per avvalorare l’inidoneita’ del padre ad un affidamento congiunto, in deroga all’eccezionalita’ dell’affido esclusivo e alle conclusioni del CTU che avrebbero suggerito l’affidamento condiviso. Aggiunge il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente reputato inesistente l’avvio della minore al percorso psicoterapeutico disposto dal Tribunale, senza alcun riscontro probatorio da parte della Fulci e alcun coinvolgimento del padre in una simile determinazione delicata in quanto riguardante la salute della minore. Il ricorrente prospetta, altresi’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di tale circostanza e, in ogni caso, l’erroneita’ della sentenza per aver dato atto della non doverosita’ della prescrizione del Tribunale in ordine all’avvio stesso del percorso terapeutico.

 

Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M.

Il motivo e’ inammissibile sotto piu’ profili.
Per un verso, le plurime violazioni di legge prospettate dal ricorrente sono in realta’ rivolte a contestare le valutazioni di merito che hanno indotto la Corte di appello di Roma a confermare l’affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, appuntandosi integralmente su asserite carenze istruttorie e motivazionali come tali insindacabili in questa sede.
La questione dell’affidamento della prole e’ infatti rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimita’ (Cass., n. 28244/2019; Cass., n. 14728/2016).
In particolare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scelta dell’affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall’articolo 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneita’ o inidoneita’ genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avra’ nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il piu’ idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalita’ del minore (Cass. n. 21425/2022).
In questa prospettiva, l’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtu’ di elementi concreti circa la capacita’ del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potra’ fondarsi sulle modalita’ con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacita’ di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilita’ ad un assiduo rapporto, nonche’ sull’apprezzamento della personalita’ del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che e’ in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022).
Si e’ in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneita’ genitoriale rileva anche la capacita’ di preservare la continuita’ delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialita’ e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021,Cass. n. 6919/2016) e che la grave conflittualita’ esistente tra i genitori, puo’ fondare la domanda di affidamento esclusivo (Cass. n. 18559/2016).
Orbene, la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha dato motivatamente conto delle ragioni per cui “la condivisione degli oneri anche formali legati alla responsabilita’ genitoriale non fosse rispondente all’interesse della minore” sulla base delle valutazioni della consulente Dott.ssa (OMISSIS) che “pur riconoscendo l’importanza per la minore di mantenere una relazione viva con il padre, ha ritenuto piu’ affidabile e stabile la madre, sia nell’accudimento che nella comprensione delle esigenze della figlia e pur con le sue criticita’.”

 

Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M.

Ed invero, per un verso, l’inidoneita’ genitoriale del Zangari “di fornire alla stessa il sostegno costante del quale ogni minore ha bisogno, tanto piu’ in un contesto personale e giudiziario complesso come quello che vede da un decennio contrapporsi in ogni sede giudiziaria civile, penale e finanche ecclesiastica (…) i componenti della diade genitoriale” e’ stata motivata dalla Corte di appello sulla base di una pluralita’ di elementi.
Si e’ cosi’ anzitutto evidenziata l’inaffidabilita’ dovuta al costante inadempimento degli accordi presi “anche su aspetti direttamente riguardanti la figlia, che ne risente direttamente” e, in particolare, avuto riguardo ad “incontri ai quali egli non si e’ presentato, ed (a)i periodi di vacanza da trascorrere insieme a (OMISSIS) non fruiti o disdetti, non soltanto successivamente al trasferimento a (OMISSIS) e durante l’emergenza da COVID-19, ma negli anni che lo hanno preceduto”. Inoltre, la Corte ha condiviso la scelta dei giudici di primo grado circa l’affidamento c.d. super esclusivo alla madre sulla base della rilevata discontinuita’ della presenza paterna nella vita della minore sintomatica della carenza di impegno del padre ad assicurare una regolare frequentazione atta a colmare la distanza geografica con la figlia, nonche’ in considerazione della accertata tendenza paterna a continui ripensamenti su questioni spesso rilevanti per i loro effetti pregiudizievoli, in tale contesto iscrivendosi il ritiro del passaporto della minore in conseguenza del reiterato cambio di cognome effettuato dallo Zangari e non comunicato alla Fulci.
D’altro canto, l’affidamento super esclusivo alla madre “che si fa carico da sola delle esigenze della figlia…che vive con la madre dall’eta’ di un anno” e’ stato giustificato dalla sentenza impugnata sulla base della “idoneita’ materna a fornire alla figlia un ambiente stabile, adatto alla sua crescita ed al suo sviluppo”, che trova conferma nei progressi scolastici e di socializzazione di (OMISSIS) successivamente al trasferimento a (OMISSIS) documentati dalle pagelle e dall’osservazione svolta nel corso della CTU, nonche’ nella scelta consapevole della madre di evitare la sottoposizione della figlia ad un percorso terapeutico nonostante la prescrizione giudiziaria in tal senso, tenuto conto della facolta’, accordatale dallo stesso Tribunale, di determinarsi autonomamente circa le decisioni maggiormente rilevanti per la vita della minore attinenti al percorso scolastico ed alla salute, anche psichica, della stessa.
Da tanto si evince come la pronuncia impugnata abbia ampiamente motivato la decisione dell’affidamento c.d. super esclusivo alla sig.ra Fulci, con cio’ sottraendosi ad ogni censura di merito che, pertanto, risulta inammissibile.
Ed invero, le censure sollevate dal ricorrente si appuntano tutte su alcune delle suesposte valutazioni che la Corte di appello ha espresso, giungendo alla conclusione finale che ha giustificato l’affidamento c.d. super esclusivo della minore alla madre, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 337-quater c.c., comma 3, ove si prevede che il giudice possa diversamente stabilire in merito al fatto che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate da entrambi i genitori, senza dover pronunciare la decadenza dalla responsabilita’ genitoriale (v. sul punto, Cass., n. 29999/2020) e senza pregiudicare il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori che, in via sistematica, si colloca all’interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale ((articolo 8 Cedu), v. Cass. n. 4796/2022).
Sotto tale profilo si e’ altresi’ sottolineato che, pur dovendosi riconoscere all’autorita’ giudiziaria ampia liberta’ in materia di diritto di affidamento di un figlio di eta’ minore, e’ comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorita’ al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’articolo 8 CEDU, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera eta’ ed uno dei genitori ((Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia) -v. Cass., n. 9764 del 08/04/2019-).
Anche su questo versante la sentenza di appello e’ sufficientemente motivata, andando esente da possibili censure (Cass., n. 28244/2019; Cass., n. 14728/2016), laddove si precisa che “Deve tuttavia la Corte in proposito rilevare che affido esclusivo non significa estromissione del genitore non affidatario dalla vita del figlio; non appare giustificato, ad esempio, il diniego dell’accesso paterno al sito della scuola frequentata dalla minore; i contatti padre-figlia devono essere agevolati dalla madre collocataria, anche con la previsione di telefonate da parte della minore. In questo senso non sussistono i presupposti per il veto della Fulci all’accesso paterno alla documentazione relativa alla vita scolastica della minore” (v. p.9 sent. Impugnata).
Parimenti inammissibile per difetto di specificita’ risulta il vizio di omesso esame prospettato dal ricorrente, che viene correlato non gia’ a fatti oggetto di discussione fra le parti e decisivi per il giudizio, bensi’ al mero pericolo di avvio della minore ad un percorso psicoterapeutico da parte della madre la quale, secondo il ricorrente, potrebbe in qualsiasi momento far leva sulla doverosita’ della prescrizione del Tribunale in tal senso.
Ed invero, questa Corte e’ ferma nel ritenere che il ricorrente, quando denunci l’omesso esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’” (Cass., S.U. n. 8053/2014; Cass., S. U. n. 8054/2014; Cass. n. 13716/2016; Cass. n. 24830/2017, Cass. n. 29999/2020).

 

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Con il terzo motivo si deduce l’erroneita’ della sentenza impugnata per avere la Corte di appello, nel confermare l’affido super esclusivo alla Fulci disposto dal Tribunale, attribuito rilievo decisivo alla modifica dell’ordine dei cognomi effettuata dal ricorrente senza il consenso dell’ex coniuge, cosi’ fondando la pronuncia su un presunto automatismo e trascurando, in violazione degli articoli 2 Cost., 6 e 337-quater c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’incidenza causale di tale vicenda sulla valutazione di inidoneita’ genitoriale.
Corte di appello un bilanciamento tra l’interesse superiore della minore ad una esistenza stabile e la liberta’ del padre nella tutela della propria identita’ personale, diverso da quello sotteso alla disciplina di cui agli articoli 337-ter c.c. e ss..
La sentenza impugnata ha dunque valutato negativamente il contegno paterno di ripetuta modifica dell’ordine dei cognomi che, unitamente agli altri elementi di cui si e’ detto, ha fondato la decisione di conferma dell’affido super esclusivo alla madre, tenuto conto delle ripercussioni negative che il cambio di cognome ha avuto nella sfera giuridica della minore, avendo condotto al ritiro del suo passaporto.
Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto esistente la circostanza non provata e reiteratamente contesta dallo Zangari, inerente alla richiesta di ritiro del passaporto della minore a seguito dell’ultimo cambio di cognome del padre, sulla base di un’errata percezione del fatto rappresentato dalla richiesta di rettifica del cognome sul passaporto della bambina di cui il ricorrente prospetta altresi’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame.
Il motivo e’ inammissibile alla luce dell’orientamento di questa Corte per cui in tema di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare – non e’ mai sindacabile nel giudizio di legittimita’, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, e’ sindacabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’articolo 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realta’ mai offerte. (Cass., n. 7187/2022; Cass. n. 27033/2018).
Nemmeno puo’ accordarsi rilievo alla riformulazione del motivo come causa di nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, per travisamento della prova operata dal ricorrente con memoria, atteso che nel giudizio civile di legittimita’, la memoria di cui all’articolo 380 bis c.p.c. non puo’ contenere nuove censure ma solo illustrare quelle gia’ proposte e non e’ possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facolta’ di replica (Cass., n. 17893/2020; Cass., S. U., n. 11097/2006).
Anche la censura con cui si prospetta il vizio di omesso esame con riferimento all’asserito travisamento della questione del passaporto e’ inammissibile, in quanto non riferita ad “un fatto decisivo per il giudizio” inteso in senso storico-naturalistico, ma appunto a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti (cfr. Cass., n. 2268/2022).
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e degli articoli 316-bis e 337-quater c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto sussistente in capo allo Zangari una capacita’ reddituale e patrimoniale correlata al contributo prestato dalla di lui madre al mantenimento della minore e per avere altresi’ valorizzato tale elemento a sostegno della conferma delle statuizioni della pronuncia di primo grado sull’affido super esclusivo alla Fulci e sulla ripartizione delle spese di viaggio e soggiorno per vedere la minore. Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.

 

Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M.

La censura e’ inammissibile nella misura in cui non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, per un verso, ha confermato la ripartizione delle spese di viaggio della minore in quanto gia’ poste dal Tribunale a carico della madre, per essere stato il trasferimento a (OMISSIS) autorizzato su richiesta della medesima.
Per altro verso, la Corte di appello ha ritenuto rilevante ai fini della valutazione di inidoneita’ genitoriale del padre a sostegno della correttezza dell’affidamento super esclusivo alla madre, unitamente agli altri elementi di cui si e’ ampiamente detto, la circostanza che lo Zangari non corrispondeva regolarmente il contributo dovuto per il mantenimento della figlia e non gia’ la diversa circostanza che sia la sua famiglia a farvi fronte.
Il motivo e’ altresi’ inammissibile nella misura in cui configura, quale violazione dell’articolo 316-bis c.c., il vizio della pronuncia per avere la Corte di appello omesso di considerare l’atto notorio prodotto dallo Zangari in appello, dal quale risulterebbe che lo stesso non percepisce alcun reddito e sarebbe integralmente mantenuto dalla famiglia d’origine e che il contributo al mantenimento della minore e’ fornito allo stesso dalla madre, trattandosi di censura meritale per la quale nemmeno e’ stato ritualmente prospettato l’omesso esame nemmeno esistente avendo ponderato la Corte di appello la condizione di nullatenenza dallo stesso prospettate unitamente al versamento del contributo per Mercedes da parte della di lui famiglia.
E’ poi infondata la censura con cui il ricorrente contesta la sentenza impugnata per aver erroneamente considerato rilevanti gli importi percepiti dalla famiglia di origine al fine di confermare la valutazione comparativa delle sostanze e delle capacita’ di reddito delle parti effettuata dal Tribunale per la quantificazione dell’assegno di mantenimento.
Ed invero, i contributi versati in funzione di mantenimento della minore dalla madre dello Zangari non possono qualificarsi alla stregua di mere liberalita’ ma, per consolidata giurisprudenza, integrano un’obbligazione sussidiaria a quella primariamente posta a carico del genitore sistematicamente inadempiente che, in forza dell’articolo 316-bis c.c., consiste nell’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, in solido con il genitore che provvede al mantenimento (Cass. n. 10419 /2018, Cass. n. 19015 /2011, Cass. n. 20509/2010, Cass. n. 3402/1995).
Con il sesto motivo il ricorrente prospetta la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la Corte di appello proceduto alla trattazione scritta dell’udienza disattendendo immotivatamente, nel provvedimento del 18.2.2021, la richiesta dello Zangari di discussione orale e, per l’effetto, imponendo un contraddittorio cartolare in violazione dell’articolo 24 Cost., articolo 111 Cost., comma 2 e articolo 117 Cost., comma 1 e articolo 6 Cedu.
Il motivo e’ infondato.
Ed invero, dall’esame del provvedimento in questione consentito in relazione alla natura processuale del vizio prospettato, si evince che il rigetto dell’istanza di trattazione orale e’ stato invece ragionevolmente motivato dalla Corte di appello, coerentemente con l’indirizzo di questa Corte, in considerazione delle limitazioni alla libera circolazione imposte dal protrarsi dell’emergenza epidemiologica alle persone residenti all’estero, che avrebbero comportato un periodo di isolamento fiduciario alla Fulci e alla minore, residenti a (OMISSIS), ai sensi del Decreto Legge n. 34 del 2020, articolo 221, commi 4 e 8, conv. in L. n. 77 del 2020, ostando peraltro all’ulteriore rinvio dell’udienza richiesto dal padre la circostanza che la causa fosse stata ampiamente trattata nei numerosi atti difensivi gia’ depositati.

 

Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M.

Tanto che esclude ogni ostacolo all’esercizio del diritto di difesa, essendo in ogni caso consentito il deposito di memorie (cfr. Cass., Sez. U., n. 2610/2021 c.p.c., Cass., Sez. U., n. 11546/2022), tenuto conto che il principio di pubblicita’` dell’udienza di rilevanza costituzionale e convenzionale non riveste tuttavia carattere assoluto e puo’` essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” ((Corte Cost. n. 80/2011) -cfr. di recente Cass., Sez. U., n. 165/2023-).
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Non va disposto il doppio contributo in ragione dell’oggetto del ricorso, inerente questioni concernenti la prole.
Va disposto l’oscuramento dei dati personali ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi.
Dispone l’oscuramento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.

 

Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

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