Nei giudizi che hanno ad oggetto provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2021| n. 1471.

Nei giudizi che hanno ad oggetto provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile, è necessario che il giudice provveda alla nomina del curatore speciale del minore, il quale, a sua volta, provvederà a munire il minore medesimo di un difensore. La violazione di tale regola determina la nullità del procedimento di secondo grado, con rimessione della causa al primo giudice affinché provveda all’integrazione del contraddittorio.

Ordinanza|25 gennaio 2021| n. 1471

Data udienza 25 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Minori – Potestà genitoriale – Giudizi aventi ad oggetto provvedimenti limitativi della potestà genitoriale – Nomina del curatore speciale del minore – Art. 78 cpc – Nomina difensore a pena di nullità del procedimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15000/2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 25/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che chiede che il ricorso venga accolto.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto in data 25 novembre 2016, il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarava la decadenza di (OMISSIS) dalla responsabilita’ genitoriale nei confronti dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), con affidamento – anche in conseguenza della, contestualmente disposta, limitazione della responsabilita’ genitoriale della madre, (OMISSIS) – dei minori medesimi ai Servizi Sociali di (OMISSIS).
2. Con ordinanza n. 108/2017, notificata il 29 maggio 2017, la Corte d’appello di Venezia rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS), condannando il ricorrente alle spese del giudizio. La Corte territoriale – pur evidenziando la disponibilita’ del padre a collaborare con i Servizi Sociali per la ricerca di soluzioni positive nell’interesse dei figli minori, ai quali si era dimostrato molto legato – riteneva che siffatte lodevoli intenzioni non si fossero ancora tradotte “in modifiche di comportamento significative nel superiore interesse dei figli, anche e soprattutto nel loro rapporto con la madre”. Il giudice del gravame reputava, pertanto, non sussistenti, allo stato, le condizioni per una revoca del provvedimento ablativo della responsabilita’ genitoriale impugnato.
3. Per la cassazione di tale ordinanza ha, quindi, proposto ricorso (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) affidato a quattro motivi. La resistente ha replicato con controricorso. le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, deve affermarsi l’ammissibilita’ del ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., proposto dal (OMISSIS).
Secondo il piu’ recente, ed ormai consolidato, orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuita’ – i provvedimenti ablativi della responsabilita’ genitoriale, emessi dal giudice minorile ai sensi degli articoli 330 e 336 c.c., hanno, invero, attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi. Sicche’, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, e’ impugnabile con ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7 (Cass., 21/11/2016, n. 23633; Cass., 25/07/2018, n. 19780; Cass., 12/11/2018, n. 29001; Cass. Sez. U., 13/12/2018, n. 32359; Cass., 24/01/2020, n. 1668; Cass., 14/08/2020, n. 17177).
2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e la nullita’ dell’ordinanza impugnata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
2.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’appello, rigettando il reclamo proposto dal medesimo nei confronti del provvedimento di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale, reso dal Tribunale per i minorenni, abbia omesso di pronunciarsi sulle seguenti domande avanzate dal (OMISSIS) nel giudizio di merito: 1) richiesta di considerazione della circostanza allegata dal reclamante, ma negletta dalla Corte, “che era stata proprio la complessiva condotta tenuta dalla (OMISSIS) che aveva determinato il complessivo allontanamento dei figli dalla stessa”; 2) richiesta di c.t.u. psicologica, per monitorare la situazione dei minori in relazione ad entrambe le figure genitoriali, sulla quale il giudice del reclamo non si sarebbe pronunciato; 3) istanza di nomina di un curatore speciale al minore, ai sensi dell’articolo 336 c.c..
In particolare, con riferimento a tale ultima doglianza, il ricorrente, nelle conclusioni del ricorso, ha formulato la seguente domanda: “Rilevata la mancata nomina di un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c., nel procedimento di primo e secondo grado, onde rappresentare e difendere gli interessi dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarare la nullita’ di esso ed annullarsi il conseguente decreto di primo grado e l’ordinanza impugnata”.
2.2. Il mezzo e’ fondato, limitatamente alla mancata nomina di un curatore speciale al minore, ai sensi dell’articolo 78 c.p.c..
2.2.1. Non puo’ invero revocarsi in dubbio, al riguardo, che il procedimento ex articolo 336 c.c., pur se non tipicamente contenzioso, abbia pur sempre ad oggetto un’attivita’ di controllo del giudice sull’esercizio della responsabilita’ genitoriale che si esplica in presenza di parti processuali in conflitto tra loro. L’articolo succitato nel testo risultante dalle diverse novelle succedutesi nel tempo contiene, infatti, al comma 1, l’espressa previsione di quali siano i soggetti legittimati a promuovere il ricorso (genitori, parenti, P.M.), sancisce, inoltre, al comma 2, l’obbligo di audizione dei genitori nonche’ (nel testo applicabile nella specie ratione temporis) l’obbligo di ascolto del minore dodicenne, od anche di eta’ inferiore ove dotato di discernimento, prevede, quindi, al comma 4, che genitori e minori siano assistiti da un difensore. E’, altresi’, del tutto pacifico, in giurisprudenza, che il provvedimento adottato dal primo giudice sia immediatamente reclamabile, oltre che revocabile ad istanza del genitore interessato.
Infine – ed il rilievo ermeneutico assume una importanza decisiva nella presente controversia – il decreto che dispone la limitazione o la decadenza della responsabilita’ genitoriale incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale; il che – come dianzi rilevato – impone di ritenere ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso il decreto emesso dal giudice di seconda istanza, in sede di reclamo (cfr. per tutte, Cass. Sez. U., n. 32359/2018, cit.).
2.2.2. Nella direzione di considerare il minore una vera e propria parte del giudizio – in quanto titolare di diritti personalissimi di rilievo costituzionale – come tale avente, al pari dei genitori, diritto ad una difesa tecnica, si pone la menzionata previsione di cui dell’articolo 336 c.c., comma 4, che costituisce un’innovazione introdotta dal legislatore proprio al fine di valorizzare la natura di parte, oltre che in senso sostanziale, anche in senso formale, che il minore assume in quei procedimenti che abbiano come specifico oggetto la decadenza o limitazioni della responsabilita’ genitoriale, ai sensi degli articoli 330 e 333 c.c.. L’articolo 336 c.c., comma 4 – introdotto dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, articolo 37, infatti, dispone che “Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore”, laddove uno dei commi richiamati, e segnatamente il primo, fa espressamente riferimento ai “provvedimenti indicati negli articoli precedenti”, ossia ai provvedimenti in materia di decadenza o di limitazioni della responsabilita’ genitoriale, disciplinati dagli articoli 330-335 c.c..
La portata ed il significato della norma risultano di chiara evidenza, ove si consideri che la perdita, o limitazioni significative della responsabilita’ genitoriale, pongono il minore in una situazione nella quale – vieppiu’ nelle ipotesi in cui il procedimento ablativo colpisca entrambi i genitori – vengono a mancargli proprio quelle figure di riferimento che sono istituzionalmente deputate – anche in forza di un principio sancito a livello costituzionale (articolo 30 Cost.) – a garantire al medesimo il soddisfacimento del diritto “ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente (…) nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”, ai sensi del combinato disposto degli articoli 315 bis e 316 c.c.. La considerazione del pericolo, per il minore, di venire a trovarsi di fronte ad una perdita o ad un rilevante ridimensionamento della responsabilita’ genitoriale, in relazione ad una o ad entrambe le figure di riferimento, non poteva, pertanto, che determinare una scelta legislativa – posta in essere con la menzionata L. n. 149 del 2001 – che consentisse al minore medesimo di prendere posizione in maniera qualificata, mediante l’assistenza di un difensore, in ordine a decisioni di particolare rilievo ed incisive sulle sua vita futura.
2.2.3. Nel medesimo ordine di idee, del resto, e proprio in considerazione della natura di procedimenti tra parti in conflitto, propria dei giudizi in materia di decadenza dalla potesta’ genitoriale, la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto, ha chiarito che la novella introdotta dalla L. n. 149 del 2001, articolo 37, comma 3, comporta l’attribuzione della qualita’ di parti del procedimento non solo ai genitori, ma anche al minore. La Consulta ne ha tratto la conclusione – fondata anche sull’articolo 12, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con L. n. 176 del 1991, e percio’ dotata di efficacia imperativa nell’ordinamento interno, che prevede che al fanciullo sia data la possibilita’ di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante – della necessita’ che il contraddittorio sia assicurato anche nei confronti di quest’ultimo, previa eventuale nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 78 c.p.c. (Corte Cost., sent., n. 1 del 2002).
2.2.4. Sulla scorta dei rilievi che precedono, questa Corte ha, di conseguenza, affermato che, nei cd. giudizi de potestate, la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, dal momento che non puo’ – in siffatta ipotesi – stabilirsi ex ante la coincidenza e l’omogeneita’ dell’interesse del minore con quello dell’altro genitore, posto che quest’ultimo ben potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, chiederne la reiezione, se contrario ai propri interessi, non necessariamente coincidenti con quelli del minore (Cass., 31/03/2014, n. 7478).
Ne consegue che, a fortiori, nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilita’ genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’articolo 336 c.c., comma 4, nella sua attuale formulazione, deve essere interpretato nel senso di richiedere la nomina di un curatore speciale, ex articolo 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio – ipotesi, nella specie, neppure adombrata da nessuna delle parti sussistendo un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori. Nel caso in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve, pertanto, ritenersi nullo ex articolo 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3, perche’ provveda all’integrazione del contraddittorio (Cass., 06/03/2018, n. 5256).
2.2.5. Alla stregua di quanto si e’ in precedenza osservato, e’ tuttavia del tutto evidente che la conclusione di ritenere il minore parte formale, oltre che sostanziale, nei giudizi de potestate – stante il menzionato raccordo tra il quarto ed dell’articolo 336 c.c., comma 1, che fa riferimento esclusivamente ai provvedimenti ablatori della responsabilita’ genitoriale – non si attaglia ai casi in cui il minore sia coinvolto in giudizi aventi un oggetto diverso.
2.2.5.1. Siffatta conclusione non si pone, pertanto, in contrasto con il recente precedente di questa Corte, nel quale si e’ affermato che i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, allorquando la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge. Essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza, pertanto, mediante la previsione che il medesimo deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione (Cass. 30/07/2020, n. 16410).
Il principio suesposto e’ stato dettato, infatti, con specifico riferimento al diverso caso in cui i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullita’ della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore, e la contestazione della decisione di appello sul punto e’ stata respinta da questa Corte. Ad evidenziare in modo del tutto chiaro ed inequivocabile, la diversita’ di tale fattispecie esaminata dalla succitata pronuncia – da quella concernente la decadenza dalla responsabilita’ genitoriale, oggetto del presente giudizio, vale, del resto, la disposizione dell’articolo 317 bis c.c. (che regola i rapporti dei nipoti minori con gli ascendenti), laddove – nel comma 2 – dispone: “Si applica l’articolo 336, comma 2”. Ebbene, il comma richiamato disciplina il procedimento applicabile, che e’ quello in Camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 c.p.c. e segg., e dispone che deve essere ascoltato “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento”. Il mancato richiamo, da parte dell’articolo 317 bis, anche dell’articolo 336 c.c., comma 4, vale, per contro, ad escludere la necessita’, con riferimento a siffatta fattispecie, della nomina di un curatore speciale al minore medesimo e, per il suo tramite, della nomina di un difensore.
2.2.5.2. D’altro canto, questa Corte aveva, gia’ in precedenza affermato che l’articolo 336 c.c., comma 4, che prevede la nomina di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potesta’ genitoriale ove puo’ porsi un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita. In tali controversie, invero, la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l’ascolto dello stesso, che integra un adempimento gia’ previsto dall’articolo 155 sexies c.c., divenuto necessario ai sensi dell’articolo 315 bis c.c., introdotto dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell’articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (Cass., n. 7478/2014, cit.). E lo stesso obbligo di audizione del minore ultradodicenne, ed “anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento”, e’ stato successivamente sancito anche dall’articolo 337 octies, introdotto del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, articolo 55.
2.2.6. Tutto cio’ premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso concreto, dall’esame degli atti (cfr., in particolare, il ricorso per cassazione, a p. 1) si evince che il provvedimento ablativo della responsabilita’ genitoriale era stato emesso dal Tribunale per i minorenni nei confronti di entrambi i genitori, essendo stato dichiarato decaduto il padre e limitata la madre in relazione a detta responsabilita’. E tuttavia, non e’ controverso tra le parti – ne’ risulta in alcun modo dall’impugnata ordinanza – che in primo ed in secondo grado non sia stata effettuata la nomina di un curatore speciale dei minori, nonostante la specifica richiesta avanzata da parte del (OMISSIS), non avendo la resistente allegato nulla al riguardo, giacche’ si e’ limitata a dedurre – erroneamente, per le ragioni suesposte – la mancanza di un obbligo per il giudice di effettuare tale nomina.
2.3. Il motivo in esame va, pertanto, accolto nei limiti di cui sopra.
3. Restano assorbiti gli altri motivi, aventi ad oggetto il merito della vicenda processuale.
4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale per i minorenni di Venezia in diversa composizione, che dovra’ procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: “Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilita’ genitoriale, ai sensi degli articoli 330 c.c. e segg., in forza del combinato disposto dell’articolo 336 c.c., commi 4 e 1, e’ necessario che il giudice di merito provveda alla nomina di un curatore speciale al minore, ai sensi dell’articolo 78 c.p.c., che provvedera’, a sua volta, a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell’articolo 336 c.c., comma 4; la violazione di tale disposizione determina la nullita’ del procedimento di secondo grado, ex articolo 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3, perche’ provveda all’integrazione del contraddittorio”; “negli altri giudizi che riguardano i minori, la tutela di questi ultimi si realizza mediante l’ascolto del minore nei casi previsti dalla legge, senza necessita’ di nomina di un curatore speciale e/o di un difensore, costituendo violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione, a meno che la nomina di un curatore speciale e/o di un difensore non sia espressamente prevista dalla legge”.
5. Il giudice di rinvio provvedera’, altresi’, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale per i minorenni di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Dispone, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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