Nei casi di sottrazione internazionale e le uniche condizioni ostative al rientro nel luogo di residenza abituale del minore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 febbraio 2021| n. 4222.

Nei casi di sottrazione internazionale, le uniche condizioni ostative al rientro nel luogo di residenza abituale del minore, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione dell’Aja del 1980, sono il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici, oppure di trovarsi in una situazione comunque intollerabile; l’accertamento circa la ricorrenza di tali condizioni costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto il ricorso del padre, contro la decisione della madre che aveva condotto in Italia la figlia, di età inferiore ai quattro anni, motivando di non disporre nel luogo di sua residenza abituale, in Spagna, di un lavoro e neppure di un’abitazione).

Ordinanza|17 febbraio 2021| n. 4222

Data udienza 18 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Minori – Sottrazione internazionale – Convenzione dell’Aja del 1980 – Concetto di “residenza abituale” – Riferimento al luogo in cui il minore riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi – Ostatività al rientro di circostanze tali da costituire pericolo fisico o psichico per il minore o di effettiva intollerabilità – Genericità delle censure – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12121/2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso autenticata dal Vice Console d’Italia (OMISSIS) di (OMISSIS) il 25.3.2019;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), minore in persona della curatrice speciale avvocato (OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se’ medesima;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Ministero della Giustizia, – Autorita’ Centrali Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunita’, Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino;
– intimati –
avverso il decreto n. 37/2019 del TRIBUNALE PER I MINORENNI del Piemonte e Valle d’Aosta, depositato il 06/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2021 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, con decreto n. 37/2019 depositato il 6/3/2019, ha respinto la richiesta di (OMISSIS), presentata il 2/10/2018 all’Autorita’ Centrale spagnola ed oggetto del ricorso del PM, L. n. 64 del 1994, ex articolo 7, comma 2, del dicembre 2018, di restituzione, ai sensi della Convenzione dell’Aja 25/10/1980 e del Regolamento CE 2201/2003, della figlia (OMISSIS), nata ad (OMISSIS) (luogo anche di residenza della medesima), il (OMISSIS), dall’unione con (OMISSIS), che sarebbe stata illegittimamente sottratta al padre, co-affidatario secondo la legge spagnola, e trattenuta in Italia dalla madre, presso il di lei fratello, in (OMISSIS).
In particolare, il Tribunale, dopo audizione delle parti, dando atto del rigetto di analoga richiesta pregressa del padre, con decreto del settembre 2018 (essendosi ritenuto che non vi fosse stato un trasferimento del minore non concordato tra i genitori, venuti insieme in Italia, e che il trattenimento in Italia della minore fosse stato sostanzialmente impedito, ancor prima che dalla volonta’ della madre, dalla circostanza “che il padre, rientrato in Spagna da solo, aveva indebitamente trattenuto i documenti necessari alla minore per fare ritorno ad (OMISSIS)”), e che il padre aveva successivamente consegnato i documenti necessari al rientro alla madre, ha rilevato la sussistenza di condizioni ostative all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b) della Convenzione dell’Aja, in quanto contraria all’interesse del minore, considerato che la madre, (OMISSIS), non risulta avere ad (OMISSIS) un lavoro ed un’abitazione, mentre la stessa, in Italia, ha legami famigliari ed un lavoro, e che persino il Tribunale spagnolo, in data 18/12/2018, ha disposto la collocazione della bambina in Italia presso la madre, dando atto del fatto che “la bambina molto piccola e’ abitata a vivere con la madre da molti mesi”.
Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC tra il 9/4/2019 e l’11/4/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di (OMISSIS) e dell’Avv. (OMISSIS), in qualita’ di Curatrice speciale della minore (OMISSIS) (che resistono con separati controricorsi), e del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino e del Ministero della Giustizia, Autorita’ Centrali, Dipartimento Giustizia minorile e di Comunita’ (che non svolgono difese). Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 3 della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori dell’Aja del 25/10/1980, avendo il Tribunale basato il giudizio non sull’effettivo interesse del minore ma sull’interesse della madre, che aveva volontariamente abbandonato la residenza ed il lavoro in Spagna; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 13, comma 1, lettera b), della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori dell’Aja del 25/10/1980, non essendosi il Tribunale dato carico di verificare la sussistenza di un fondato rischio per il minore in caso di suo rientro in Spagna; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 13, u.c., della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dii minori dell’Aja del 25/10/198, non avendo il Tribunale tenuto conto delle informazioni fornite dall’Autorita’ centrale o da ogni Autorita’ competente dello Stato di residenza della minore.
In particolare, si lamenta che il Tribunale abbia dato rilievo ad un provvedimento adottato dal Tribunale spagnolo, nel dicembre 2018-gennaio 2019, al fine semplicemente di regolamentare il diritto dei genitori all’affidamento e visita della minore, in conseguenza della situazione nata dall'”illecito” trasferimento e trattenimento in Italia della bambina posto in essere dalla madre, come gia’ dalla stessa autorita’ spagnola (il Tribunale di primo grado n. 2 di (OMISSIS)) accertato nella precedente decisione dell’11/9/2018, con la quale era stato ordinato alla (OMISSIS) di ricondurre la minore nel luogo di residenza abituale in (OMISSIS).
2. Le controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilita’ del ricorso sia per difetto di procura speciale alle liti, nella specie rilasciata, il 25/3/2019, secondo il combinato disposto dell’articolo 83 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 7 del 2011, articolo 28 (con autentica della firma da parte del Vice Console d’Italia, di (OMISSIS)) e depositata unitamente al ricorso ma non allegata alla notifica telematica del ricorso, sia per mancanza dell’attestazione di conformita’ dell’atto notificato. Nella memoria, il ricorrente ha replicato che la procura alle liti, in quanto conferita a mezzo autentica del Vice Console italiano ad (OMISSIS) (Spagna), forma parificata a quella conferita a mezzo autentica di Notaio in Italia, non doveva essere allegata alla PEC, come non era necessario allegarla al ricorso per cassazione analogico, dovendo il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 18 essere inteso come riferito alla sola procura rilasciata ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, e non del comma 2.
3. Le eccezioni sollevate dalle parti controricorrenti sono infondate.
3.1. La procura alle liti nel procedimento in cassazione, come nel caso di specie, e’ stata originariamente rilasciata in formato cartaceo e risulta materialmente unita al ricorso ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., comma 3.

 

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