Negozio giuridico costitutivo del diritto reale di superficie

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 18 marzo 2019, n. 7569.

La massima estrapolata:

L’atto con il quale i proprietari di un fondo chiedono al comune la licenza edilizia per realizzare una costruzione può integrare gli estremi del negozio giuridico costitutivo del diritto reale di superficie, purché nella scrittura sia effettivamente ravvisabile la volontà degli interessati di erigere un’opera oggetto di proprietà separata rispetto a quella del suolo.

Sentenza 18 marzo 2019, n. 7569

Data udienza 27 novembre 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14194-2014 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), quali figli ed eredi di (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
nonche’
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domiciliano, per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 257/2013 del TRIBUNALE DI MATERA, depositata il 19/3/2013;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 27/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CELESTE Alberto, il quale ha chiesto l’inammissibilita’ o, in subordine, il rigetto;
sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS);
sentito, per i controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), con citazione del 23/9/1998, dopo aver premesso di essere la figlia dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ sorella di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ha dedotto che: – suo padre, (OMISSIS), al momento del decesso, avvenuto il (OMISSIS), era proprietario di un fabbricato in (OMISSIS), composto da tre piani fuori terra, di cui due adibiti a civili abitazioni; – i lavori per la realizzazione di tale immobile, durati circa un anno, sono stati eseguiti dalla ditta (OMISSIS); – l’attrice ha sopportato il costo per la realizzazione dell’intero piano terra, adibito a magazzino; – il fabbricato, dopo la morte del proprietario, era stato donato dalla vedova dello stesso, (OMISSIS), con atto pubblico del 10/7/1981, ai propri figli, ad esclusione dell’attrice; – l’atto di donazione era da ritenersi nullo ed inefficace in quanto la donante poteva disporre solo della sua quota ereditaria e non dell’intero.
In forza di tali fatti, l’attrice ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Matera, la madre e di fratelli affinche’ il tribunale: 1) previo accertamento della nullita’ e dell’inefficacia dell’atto pubblico di donazione, dichiari e riconosca la qualita’ ereditaria dell’attrice, con attribuzione alla stessa delle quote attualmente detenute dal convenuti; 2) in via gradata, dichiari la nullita’ dell’atto di donazione, ai sensi dell’articolo 1418 c.c. e ss.; 3) in via ulteriormente gradata, previo accertamento della nullita’ e dell’inefficacia dell’atto di donazione, attribuisca all’attrice l’intero piano terra o quantomeno il locale donato alla sorella (OMISSIS); 4) condanni i convenuti al rilascio in suo favore dei cespiti immobiliari che le verranno attribuiti, oltre al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di Lire 200.000.000 o di quella risultante e determinata in corso di causa.
Si sono costituiti in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) i quali si sono opposti alla domanda deducendo che: – la madre era deceduta il (OMISSIS), successivamente alla notifica dell’atto di citazione; – la loro dante causa, in forza di atto di compravendita del 22/1/1965 a rogito notaio (OMISSIS), era proprietaria dell’intero suolo edificatorio di mq. 288, censito in catasto al f. (OMISSIS), sul quale, poi, in forza della licenza edilizia n. (OMISSIS), rilasciata al coniuge (OMISSIS), era stato realizzato il fabbricato in questione; – il rustico dell’intero immobile era stato realizzato in circa un anno a spese della madre e con la manodopera personale del figlio (OMISSIS), muratore; – i figli, successivamente, avevano proseguito i lavori di completamento degli appartamenti che si erano bonariamente divisi; – deceduto il padre il (OMISSIS), (OMISSIS), con atto del 10/7/1981 a rogito notaio (OMISSIS), aveva donato ai convenuti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente, un appartamento al primo piano con annesso magazzino al piano terra, un secondo appartamento al primo piano con annesso magazzino al piano terra ed un appartamento al secondo piano con annesso magazzino al piano terra, il tutto in via di ultimazione e nel rispetto di scelte gia’ operate; – la donazione in favore dell’attrice non era stata effettuata perche’ la stessa non si era presentata innanzi al notaio rogante; – i convenuti, in ogni caso, erano diventati proprietari dei beni, avendoli posseduti pacificamente e pubblicamente fin dal 1969; – la domanda proposta in via subordinata era palesemente infondata in quanto i costi per la realizzazione dei magazzini, degli intonaci, del solaio di copertura del fabbricato, della soffitta e della pavimentazione del terrazzino erano stati sopportati in parti uguali; – l’attrice era addirittura debitrice del fratello (OMISSIS) di somme da determinarsi avendo questi pagato le spese equivalenti al valore della sua quota; – ad ogni buon conto, ove l’attrice avesse inteso azionare un qualsivoglia diritto di credito, i convenuti ne hanno eccepito la prescrizione a norma dell’articolo 2946 c.c.; – la domanda di risarcimento dei danni era infondata in quanto l’attrice aveva sempre posseduto il garage-magazzino e l’appartamento a lei attribuito in sede di divisione bonaria, che aveva perfino concesso in locazione; – tale pretesa si e’ estinta per prescrizione a norma dell’articolo 2947 c.c..
In forza di tali elementi, i convenuti hanno concluso per il rigetto della domanda dell’attrice.
Interrotto il processo a seguito della morte di (OMISSIS) e di (OMISSIS), regolarmente riassunto dall’attrice, il tribunale, con sentenza del 19/3/2013, ha rigettato la domanda dell’attrice e l’ha condannata a rimborsare a (OMISSIS) e ad (OMISSIS) le spese processuali, determinate nella somma di Euro 8.500,00, di cui Euro 225,68 per esborsi, oltre accessori, e a rimborsare ad (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) le spese processuali, determinate in Euro 5.500,00, di cui Euro 208,18 per esborsi, oltre accessori.
Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che “l’attrice ha agito in giudizio, proponendo azione di petizione di eredita’ ai sensi dell’articolo 533 c.c. con riferimento ai cespiti immobiliari paterni, e impugnando l’atto pubblico di donazione, posto in essere dalla genitrice in ordine a detti beni per mancanza, in capo alla donante, della piena proprieta’ dei medesimi”, ha evidenziato che “una delle principali caratteristiche dell’azione di petizione dell’eredita’ concerne l’onere della prova, nel senso che, ai fini dell’accoglimento della domanda, l’attore puo’ limitarsi a provare la propria qualita’ di erede, nonche’ l’appartenenza all’asse ereditario dei beni di cui si chiede la restituzione”. Nel caso in esame, ha aggiunto il tribunale, e’ pacifica, in capo all’attrice, la sua qualita’ di erede di (OMISSIS), essendone la figlia. Le parti, invece, controvertono in ordine all’inclusione dei beni immobili oggetto di causa nell’asse ereditario di (OMISSIS): mentre l’attrice assume che tali beni sono di proprieta’ del defunto genitore, i convenuti ritengono che la titolarita’ degli stessi appartiene alla madre la quale ne ha disposto in loro favore con l’atto di donazione del 10/7/1981. Ne consegue, ha osservato il tribunale, che, essendo oggetto di specifica contestazione, l’attrice, a norma dell’articolo 2697 c.c., ha l’onere di fornire la prova rigorosa della proprieta’ in capo al de cuius (OMISSIS) dei beni per cui e’ causa. Il tribunale, sul punto, ha ritenuto che l’attrice non ha provato ne’ offerto di provare in modo idoneo l’appartenenza degli immobili oggetto di causa all’asse ereditario paterno, producendo, al esempio, il titolo di acquisto del beni o del suolo sul quale insiste il fabbricato. L’attrice, infatti, ha osservato il tribunale, “ha preteso di dimostrare la proprieta’ in capo al padre dei cespiti per cui e’ causa con la semplice produzione in giudizio della licenza edilizia n. (OMISSIS) rilasciata al sig. (OMISSIS) il 31/8/1968… per la costruzione del fabbricato in questione; del nulla osta rilasciato dall’ufficio del genio civile di Matera; dell’attestazione rilasciata dal sindaco del Comune di Tursi in data 9 luglio 1981; della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa in data 29/11/74 da (OMISSIS)”. Tuttavia, ha osservato il tribunale, “la licenza edilizia non puo’ assurgere a idonea prova della posizione proprietaria del richiedente, in difetto di produzione in giudizio di un valido titolo di acquisto della proprieta’ a titolo originario o derivativo in capo al richiedente stesso”, posto che “la proprieta’ del suolo non e’ neanche condizione indispensabile per il conseguimento o il rilascio della licenza o concessione edilizia”, potendo essere rilasciata non solo a chi vanti un diritto reale o obbligatorio sul suolo, ma anche a chi ne abbia la mera disponibilita’ o possesso”. Nello stesso modo, ha proseguito il tribunale, “l’onere probatorio gravante sull’attrice non puo’ ritenersi assolto sulla base della mera produzione in giudizio di documentazione amministrativa, come il nulla osta del genio civile di Matera… o l’attestazione del Sindaco del Comune di Tursi: detta documentazione non puo’ valere quale prova della proprieta’ di beni immobili, essendo a tal fine necessario l’atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l’usucapione”. Ne’, infine, ha aggiunto il tribunale, la proprieta’ dei diritti immobiliari di specie puo’ ritenersi provata sulla base della mera dichiarazione resa dalla (OMISSIS) con atto del 29/11/1974, “non avente alcun valore di prova circa l’esistenza del diritto di proprieta’, oltre che smentita da una successiva dichiarazione resa dalla medesima in data 24/1/1977”. Peraltro, ha aggiunto il tribunale, i convenuti, senza inversione dell’onere della prova, hanno dedotto che il suolo sul quale il fabbricato e’ stato realizzato, appartiene in via esclusiva alla (OMISSIS) per averlo acquistato – in regime di separazione dei beni, avendo i coniugi contratto matrimonio prima del 1975 e non avendo operato alcuna scelta in ordine al regime patrimoniale con atto del 22/1/1965, prodotto in giudizio e richiamato nell’atto di donazione del 10/7/1981. Il bene in questione, quindi, ha concluso il tribunale, deve ritenersi rimasto nell’esclusiva proprieta’ della (OMISSIS). Ne’, infine, rileva la deduzione difensiva dell’attrice, secondo la quale la costruzione in questione non insisterebbe sul suolo di cui all’atto pubblico del 22/6/1965 ma su un diverso e distinto suolo edificatorio di proprieta’ del padre: l’attrice, infatti, non ha individuato, specificandone gli estremi catastali, il suolo sul quale sarebbe stata realizzata la costruzione se non con un generico riferimento alla zona e alla localita’. La genericita’ dell’affermazione, quindi, rende la stessa inidonea a superare quanto dichiarato dalla donante nell’atto pubblico di donazione circa la provenienza dei beni oggetto di disposizione a titolo gratuito. Il tribunale, quindi, esclusa l’ammissibilita’ di una consulenza tecnica d’ufficio volta a determinare l’intero asse ereditario di (OMISSIS), che non puo’ esonerare l’attrice dagli oneri di allegazione e di prova a suo carico, ha ritenuto, in definitiva, che l’attrice non aveva fornito la prova della inclusione dei beni per cui e’ causa nell’asse ereditario del padre ed ha rigettato la domanda. I rilievi espressi, inoltre, ha proseguito il tribunale, inducono al rigetto anche delle restanti domande, presupponendo le stesse l’accertamento della proprieta’ degli immobili in capo ad (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi dell’attrice, hanno proposto appello al quale hanno resistito tanto (OMISSIS) ed (OMISSIS), quanto (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS).
La corte d’appello di Potenza, con ordinanza n. 11 del 2014, ha dichiarato, a norma dell’articolo 348 ter c.p.c., l’inammissibilita’ dell’appello, condannando gli appellanti al rimborso in favore degli appellati delle spese processuali, che ha liquidato in Euro 2.800,00 in favore di (OMISSIS) ed (OMISSIS) ed in Euro 2.800,00 in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS), nell’indicata qualita’, con ricorso notificato in data 28/4/2014, hanno chiesto, per sette motivi, la cassazione tanto della sentenza del tribunale, quanto dell’ordinanza della corte d’appello, dichiaratamente comunicata il 4/3/2014.
Hanno resistito (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) con controricorso notificato il 4/6/2014 e (OMISSIS) ed (OMISSIS) con controricorso notificato il 29/5/2014.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 533, 934, 952, 2643 e 2697 c.c., la violazione e la falsa applicazione degli articoli 215-220 c.c., nel testo in vigore anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, la violazione degli articoli 29 e 42 Cost., la violazione dei consolidati principi normativi e giurisprudenziali in ordine all’onere, alla formazione ed alla valutazione della prova e dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo aver qualificato la domanda introduttiva come petizione di eredita’ ai sensi dell’articolo 533 c.c. e ritenuto che l’attrice avesse l’onere, a norma dell’articolo 2697 c.c., di fornire rigorosa prova della proprieta’, in capo al de cuius (OMISSIS), dei beni oggetto della causa, ha rilevato che l’attrice non avesse provato o offerto di provare in modo idoneo l’appartenenza di tali immobili all’asse ereditario paterno, rigettando, quindi, la domanda proposta. In realta’, hanno osservato i ricorrenti, l’azione di petizione dell’eredita’, prevista dall’articolo 533 c.c., ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualita’ di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all’ottenimento dei beni ereditari, con la conseguenza che, ove il convenuto non contesti la qualita’ di erede dell’attore ma si limiti a negare l’appartenenza del bene all’asse ereditario, l’azione di petizione non si trasforma in azione di rivendicazione in quanto la mancata contestazione della qualita’ di erede produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l’attore dalla prova della sua qualita’, fermo restando l’onere di dimostrare l’appartenenza dei bene all’asse ereditario al momento dell’apertura della successione. Nel caso di specie, hanno proseguito i ricorrenti, non e’ contestato che l’attrice sia erede di (OMISSIS) ma solo che il fabbricato, oggetto della donazione del 10/7/1981, appartenga al relativo asse ereditario. In realta’, a dispetto di quanto affermato dalla sentenza del tribunale e dell’ordinanza della corte d’appello, la prova che i beni oggetto dell’atto di donazione impugnato siano di proprieta’ di (OMISSIS) risulta: – dal titolo costruttivo che l’autorita’ amministrativa, acquisiti i presupposti pareri di legge, gli ha legittimamente rilasciato, vale a dire la licenza edilizia n. (OMISSIS) che il Comune di Tursi ha rilasciato ad (OMISSIS) in data 31/8/1968 la quale, a norma della L. n. 1150 del 1942, articolo 31 presuppone la proprieta’ del suolo; – dal nulla osta rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile di Matera con il quale la preposta autorita’ sovra comunale ha dovuto verificare l’esistenza del titolo di proprieta’ dell’area in capo al richiedente; dall’attestazione rilasciata dal Commissario Prefettizio in data 9/7/1981, che richiama espressamente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa in data 29/11/1974 da (OMISSIS) con la quale la stessa aveva dichiarato che i lavori relativi alla costruzione del fabbricato per civile abitazione di proprieta’ del marito (OMISSIS) avevano avuto inizio il 20/11/1968 ed erano terminati il 18/8/1969; – dal comportamento processuale della (OMISSIS), che non ha partecipato al giudizio sebbene ritualmente citata. Il tribunale, inoltre, hanno aggiunto i ricorrenti, ha omesso di apprezzare che la costruzione degli immobili in questione e’ avvenuta nella vigenza della L. n. 1150 del 1942, cosi’ come modificata dalla L. n. 765 del 1967, e prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, ricorrendo nella specie, una comunione universale dei beni tra coniugi, che avevano contratto matrimonio nel (OMISSIS), con la conseguenza che, a norma degli articoli 215-230 c.c., nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia, tenuto conto che la costituzione di tale comunione e’ riconducibile anche ad un’intesa tacita tra i coniugi medesimi, l’acquisto di un bene immobile da parte di uno dei coniugi a suo nome comporta ipso iure il riconoscimento del diritto di comproprieta’, per una quota uguale, all’altro coniuge. Ne’ rileva, hanno proseguito i ricorrenti, l’atto, valorizzato dal tribunale, intercorso in data 22/1/1965 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), che afferisce a diverso terreno, in localita’ (OMISSIS), identificato in catasto al f. (OMISSIS), laddove il suolo sul quale e’ stato realizzato il fabbricato riguarda una diversa area, con diversa identificazione catastale, e cioe’ il f. (OMISSIS), non derivate dalla prima, ed in diversa localita’, come emerge dallo stesso atto di donazione del 10/7/1981, che fornisce una diversa individuazione catastale del suolo edificatorio in questione, sebbene l’ufficiale rogante lo ascriva all’atto del 22/1/1965 che, invece, riguarda un diverso cespite immobiliare. Il tribunale, inoltre, ha omesso di considerare che gli estremi dell’atto costitutivo del diritto reale di superficie in favore del proprietario della costruzione, possono ravvisarsi anche nell’atto con il quale viene richiesta al Comune la licenza edilizia per realizzazione di una costruzione. L’atto del 22/1/1965, hanno proseguito i ricorrenti, risulta, poi, reso in dispregio degli articoli 2643 c.c. e ss, in quanto non trascritto, e, quindi, inopponibile al dante causa dell’attrice. Peraltro, tale atto e’ stato tardivamente prodotto in giudizio oltre il termine perentorio di cui all’articolo 184 c.p.c. e, peraltro, in fotocopia che differisce dal suo originale. I beni di cui all’atto di donazione del 10/7/1981, inoltre, ancor prima della formazione di tale atti, risultavano catastalmente intestati ai resistenti, in virtu’ di accettazione tacita dell’eredita’ paterna, come emerge dalla certificazione catastale prodotta in giudizio. E cio’ prova, hanno concluso i ricorrenti, la loro esclusiva proprieta’ in capo ad (OMISSIS).
2. Il motivo, nelle plurime censure da cui e’ formato, e’ infondato. Il tribunale, infatti, dopo aver correttamente premesso – in termini, peraltro, del tutto corrispondenti a quanto dedotto dai ricorrenti – che nell’azione di petizione dell’eredita’ “l’attore puo’ limitarsi a provare la propria qualita’ di erede, nonche’ l’appartenenza all’asse ereditario dei beni di cui si chiede la restituzione” (in tal senso, Cass. n. 1074 del 2009, in motiv.), ha ritenuto che, nel caso di specie, l’attrice non avesse provato ne’ offerto di provare in modo idoneo l’appartenenza degli immobili oggetto di causa all’asse ereditario paterno: l’attrice, infatti, ha rilevato il tribunale, “ha preteso di dimostrare la proprieta’ in capo al padre dei cespiti per cui e’ causa con la semplice produzione in giudizio della licenza edilizia n. (OMISSIS) rilasciata al sig. (OMISSIS) il 31/8/1968… per la costruzione del fabbricato in questione; del nulla osta rilasciato dall’ufficio del genio civile di Matera; dell’attestazione rilasciata dal sindaco del Comune di Tursi in data 9 luglio 1981; della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa in data 29/11/74 da (OMISSIS)”. Tuttavia, ha osservato la sentenza impugnata, “la licenza edilizia non puo’ assurgere a idonea prova della posizione proprietaria del richiedente, in difetto di produzione in giudizio di un valido titolo di acquisto della proprieta’ a titolo originario o derivativo in capo al richiedente stesso”, posto che “la proprieta’ del suolo non e’ neanche condizione indispensabile per il conseguimento o il rilascio della licenza o concessione edilizia”, potendo essere rilasciata non solo a chi vanti un diritto reale o obbligatorio sul suolo, ma anche a chi ne abbia la mera disponibilita’ o possesso”. Nello stesso modo, ha proseguito il tribunale, “l’onere probatorio gravante sull’attrice non puo’ ritenersi assolto sulla base della mera produzione in giudizio di documentazione amministrativa, come il nulla osta del genio civile di Matera… o l’attestazione del Sindaco del Comune di Tursi…: detta documentazione non puo’ valere quale prova della proprieta’ di beni immobili, essendo a tal fine necessario l’atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l’usucapione”. Ne’, infine, ha aggiunto il tribunale, la proprieta’ dei diritti immobiliari di specie puo’ ritenersi provata sulla base della mera dichiarazione resa dalla (OMISSIS) con atto del 29/11/1974, “non avente alcun valore di prova circa l’esistenza del diritto di proprieta’, oltre che smentita da una successiva dichiarazione resa dalla medesima in data 24/1/1977”. Il giudizio espresso dal tribunale costituisce, com’e’ evidente, un accertamento in fatto, svolto sulla base delle prove raccolte, non sindacabile in questa sede. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono, invero, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 17097 del 2010; Cass. n. 19011 del 2017). Nel quadro del principio, espresso nell’articolo 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimita’, puo’ ben valutare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e cosi’ escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non e’ compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008). Ne’ puo’ rilevare, ai fini della prova dell’acquisto dell’immobile in questione da parte di (OMISSIS), la dedotta ricorrenza, nel caso di specie, di una comunione universale dei beni tra coniugi, che avevano contratto matrimonio nel (OMISSIS), con la conseguenza che, a norma degli articoli 215-230 c.c., nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia, l’acquisto del fondo da parte della (OMISSIS), con atto del 22/1/1965, avrebbe determinato l’attribuzione in favore del marito del diritto di comproprieta’, per una quota uguale, sul bene cosi’ acquistato. Il tribunale, infatti, ha accertato, in punto di fatto, che il suolo sul quale il fabbricato e’ stato realizzato, e’ stato a suo tempo acquistato dalla (OMISSIS), in regime di separazione dei beni avendo i coniugi contratto matrimonio prima del 1975 e non avendo operato alcuna scelta in ordine al regime patrimoniale con atto del 22/1/1965, prodotto in giudizio e richiamato nell’atto di donazione del 10/7/1981. A fronte di tale accertamento, i ricorrenti, intanto avrebbero potuto imputare alla sentenza impugnata la violazione degli articoli 215-220 c.c., solo se ed in quanto avessero preliminarmente censurato, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame da parte del tribunale del fatto (a tal fine) decisivo costituito dalla intervenuta stipulazione tra i coniugi, prima dell’atto di acquisto del 1965, di un’intesa (anche tacita: cfr. Cass. n. 4031 del 1985, per la quale, con riguardo all’acquisto di un bene immobile, effettuato da uno dei coniugi, a suo nome, prima della riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L. n. 151 del 1975, il diritto di comproprieta’ dell’altro coniuge, per quota uguale, puo’ essere riconosciuto qualora risulti la ricorrenza di una comunione universale dei beni, secondo la previsione degli allora vigenti articoli 215-230 c.c., tenuto conto che la costituzione di tale comunione, riconducibile anche ad un’intesa tacita dei coniugi medesimi, implica ipso iure la caduta in comproprieta’ dei successivi acquisti effettuati dal singolo compartecipante, con la sola esclusione di quelli espressamente contemplati dall’articolo 217 c.c., vecchio testo), costitutiva tra loro della comunione universale dei beni, tale, quindi, da comprendere, in via automatica, il bene cosi’ acquistato dalla (OMISSIS): cio’ che, nella specie, non e’ accaduto, avendo i ricorrenti lamentato la violazione delle norme predette come se la fattispecie concreta fosse stata effettivamente accertata dal giudice di merito nei termini dalla stessa desiderati. La sentenza impugnata, infatti, e’ stata depositata dopo l’11/9/2012, trovando, dunque, applicazione l’articolo 360 c.p.c., n. 5 nel testo in vigore successivamente alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza puo’ essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Ed e’ noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioe’, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, un esito diverso della controversia (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017). Ne consegue che il ricorrente deve indicare l’esistenza di uno o piu’ fatti specifici, il cui esame e’ stato omesso, oltre che il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, nonche’ il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisivita’. Nel caso di specie, invece, i ricorrenti, pur invocandone le conseguenze giuridiche, nei termini in precedenza esposti, non hanno indicato l’atto con il quale, innanzi al tribunale, – a fronte della mancata emergenza, attestata dal giudice di merito, della scelta di un determinato regime patrimoniale da parte dei coniugi avrebbero dedotto (non semplicemente la ricorrenza della comunione universale dei beni ma, piu’ specificamente) l’intervenuta stipulazione da parte degli stessi di un’intesa, anche tacita, che, in epoca anteriore all’atto del 1965, avesse dato luogo alla costituzione di una comunione universale dei beni tra loro. E neppure, infine, rilevano, al fine di provare la proprieta’ degli immobili in questione in capo ad (OMISSIS), gli ulteriori argomenti addotti dai ricorrenti, vale a dire: – l’inerenza dell’atto di acquisto da parte di (OMISSIS) in data 22/1/1965 non al suolo sul quale e’ stato realizzato il fabbricato, censito in catasto al f. (OMISSIS), ma ad un differente terreno, sito in localita’ (OMISSIS) e identificato in catasto al f. (OMISSIS); – la configurabilita’ della richiesta al Comune della licenza edilizia per realizzazione di una costruzione come atto costitutivo del diritto reale di superficie in favore del proprietario della costruzione; – l’inopponibilita’ al dante causa dell’attrice, per mancata trascrizione, dell’atto del 22/1/1965, peraltro prodotto in giudizio oltre il termine perentorio di cui all’articolo 184 c.p.c. ed in fotocopia differente rispetto al suo originale; – l’intestazione catastale ai resistenti dei beni di cui all’atto di donazione del 10/7/1981 in virtu’ di accettazione tacita dell’eredita’ paterna. La Corte, al riguardo, si limita ad osservare: quanto al primo argomento, il fatto che la (OMISSIS) abbia, con l’atto del 1965, acquistato un fondo, in ipotesi, diverso da quello sul quale e’ stato realizzato il fabbricato che la stessa ha poi donato con l’atto del 1981, non significa, di per se’, che quest’ultimo fondo appartenesse al marito, con la conseguente nullita’ della donazione e l’inerenza dei relativi beni all’eredita’ dello stesso. Quanto al secondo argomento, gli estremi del negozio giuridico costitutivo del diritto reale di superficie, in effetti, possono essere rinvenuti nell’atto con il quale i proprietari di un fondo chiedono al Comune la licenza edilizia per l’edificazione di una costruzione (Cass. n. 5397 del 1999), sempre che nella scrittura sia effettivamente ravvisabile la volonta’ degli interessati di erigere una costruzione costituente oggetto di proprieta’ separata da quella del suolo: nel caso di specie, pero’, la mancata riproduzione in ricorso del contenuto della richiesta, presentata al Comune da (OMISSIS), di rilascio della licenza edilizia relativa al fabbricato poi donato dalla (OMISSIS), non consente in alcun modo di verificare la decisivita’, ai fini invocati dai ricorrenti, del fatto del quale il tribunale avrebbe omesso (ove mai effettivamente dedotto) l’esame: anzi, il fatto che la richiesta sia stata presentata, come dichiarano i ricorrenti (v. il ricorso, p. 33), dal solo (OMISSIS), esclude, evidentemente, che in tale istanza, a causa della mancata partecipazione ad essa del proprietario del suolo (articolo 952 c.c.), possano anche solo in astratto rinvenirsi gli estremi dell’atto che – in deroga rispetto all’articolo 934 c.c. ed al principio ivi previsto per cui la proprieta’ di qualunque costruzione esistente su un suolo appartiene al proprietario del suolo stesso – attribuisca al richiedente la proprieta’ superficiaria della costruzione poi realizzata in forza del titolo edificatorio invocato. Quanto al terzo argomento, la mancata trascrizione dell’atto con il quale nel 1965 la (OMISSIS) ha acquistato il terreno sul quale e’ stato realizzato il fabbricato e’ del tutto irrilevante al fine di riconoscere la proprieta’ dello stesso in capo al marito a fronte della incontestata mancanza di un autonomo titolo di acquisto in suo favore, a titolo originario (che avrebbe in ogni caso prevalso sull’atto anche se trascritto) ovvero a titolo derivativo (che fosse stato trascritto o trascritto prima a norma dell’articolo 2643 c.c.), del predetto fondo. La mancanza di siffatto titolo di acquisto del fondo in capo ad (OMISSIS) esclude, infine, ogni rilievo anche al quarto argomento, vale a dire l’intestazione catastale dei beni in questioni come accettazione tacita della relativa eredita’.
3. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 533 c.c. e articolo 713 c.c. e ss., l’errata qualificazione giuridica delle domande, la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, e la violazione dei principi normativi e giurisprudenziali regolanti la successione e la divisione ereditaria, il tutto in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerare che l’azione di cui all’articolo 533 c.c. ha lo scopo di acquisire l’universum ius del defunto, comprensivo anche dei diritti personali di godimento e delle detenzioni qualificate corrispondenti al relativo esercizio e che, nella specie, l’attrice, come si evince dalla lettura dell’atto introduttivo, con l’invocato pronunciamento dell’inefficacia dell’atto pubblico di donazione del 10/7/1981, ha richiesto altresi’ l’attribuzione, a seguito della violazione dei suoi diritti successori, delle proprie quote ereditarie, avendo dedotto la sussistenza di ulteriori beni facenti parte dell’asse ereditario paterno, con il suo conseguente diritto alla relativa divisione.
4. Il motivo e’ infondato. Il tribunale, infatti, ha accertato, in punto di fatto, che “l’attrice ha agito in giudizio, proponendo azione di petizione di eredita’ ai sensi dell’articolo 533 c.c. con riferimento ai cespiti immobiliari paterni, e impugnando l’atto pubblico di donazione, posto in essere dalla genitrice in ordine a detti beni per mancanza, in capo alla donante, della piena proprieta’ dei medesimi”. A fronte di tale accertamento, i ricorrenti, intanto avrebbero potuto imputare alla sentenza impugnata la violazione dell’articolo 533 c.c. e articolo 713 c.c. e ss, solo se ed in quanto avessero preliminarmente censurato, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame da parte del tribunale del fatto (a tal fine) decisivo costituito dall’esistenza, nel patrimonio del padre al momento dell’apertura della successione, di beni ulteriori e diversi rispetto a quelli dedotti quale oggetto dell’atto di donazione del 1981 ad opera della (OMISSIS): cio’ che, nella specie, non e’ accaduto, avendo i ricorrenti lamentato la violazione delle norme predette come se la fattispecie concreta (vale a dire la presenza di beni appartenenti all’eredita’ paterna diversi da quelli donati dalla madre nel 1981) fosse stata effettivamente accertata dal giudice di merito nei termini dagli stessi desiderati. I ricorrenti, del resto, non hanno indicato l’atto con il quale, innanzi al tribunale, avrebbero indicato i beni dei quali (a parte il fabbricato donato dalla (OMISSIS) nel 1981) (OMISSIS) sarebbe stato proprietario al momento della sua morte. Eppure, come in precedenza osservato, essendo denunciabile a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, un esito diverso della controversia, il ricorrente ha l’onere di indicare l’esistenza di uno o piu’ fatti specifici, il cui esame e’ stato omesso, oltre che il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, nonche’ il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisivita’.
5. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’articolo 1418 c.c., la violazione dell’articolo 112 c.p.c., la violazione dell’articolo 111 Cost. e l’omesso esame e l’omessa pronuncia, la motivazione meramente apparente sui punti decisivi della controversia, il tutto in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda volta a far dichiarare la nullita’ e/o l’inefficacia dell’atto pubblico di donazione del 10/7/1981, laddove, in realta’, si tratta di una donazione che, avendo ad oggetto beni altrui, e’ affetta da nullita’ rilevabile d’ufficio, in ogni grado e stato del processo, ove, come nella specie, essa risulti da elementi gia’ acquisiti in causa, senza, peraltro, che il tribunale abbia indicato, nella decisione gravata, gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, e senza che la corte d’appello abbia a sua volta pronunciato sul relativo motivo d’appello.
6. Il motivo e’ assorbito dal rigetto di quelli precedenti.
7. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 12, 15, 91 e 92 c.p.c., la violazione dell’articolo 112 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione delle tariffe forensi approvate con i Decreto Ministeriale 24 novembre 1990, Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 e Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha condannato l’attrice al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti nella misura di Euro 8.500,00 in favore di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e di Euro 5.500,00 in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e di (OMISSIS), laddove la natura dell’azione proposta, volta ad una corretta ricostruzione dell’asse ereditario paterno, con riconoscimento della qualita’ ereditaria dell’attrice e l’attribuzione della sua quota dell’eredita’, avrebbe imposto una totale o parziale compensazione delle spese. Il tribunale, inoltre, hanno proseguito i ricorrenti, ha liquidato la somma di Euro 8.500,00 in favore di (OMISSIS), pur trattandosi di una parte che il primo giudice, con ordinanza resa all’udienza del 30/5/2003, ed in seguito non revocata, aveva dichiarato contumace. L’importo liquidato, infine, contrasta con i dettami del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, tenuto conto che il valore della controversia e’ pari a Lire 16.500.000, con la conseguenza che la corretta liquidazione e’ pari ad Euro 2.100,00 oltre accessori, laddove il tribunale, nel procedere alla liquidazione, ha applicato un diverso e non specificato criterio per la determinazione della controversia.
8. Il motivo e’ infondato. Intanto, con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 27871 del 2017). Ne’ puo’ invocarsi il fatto che, a dire dei ricorrenti, il tribunale ha condannato l’attrice al pagamento delle spese processuali anche in favore di (OMISSIS), pur trattandosi di una parte che il primo giudice, con ordinanza resa all’udienza del 30/5/2003, ed in seguito non revocata, aveva dichiarato contumace: tale statuizione, infatti, per quanto risulta in ricorso (p. 20 e 21), non e’ stata in parte qua investita dall’atto d’appello ed e’, quindi, divenuta definitiva. In ogni caso, come emerge dall’intestazione della sentenza impugnata, (OMISSIS) risulta essersi costituito in giudizio innanzi al tribunale: e di cio’ la stessa sentenza da’ atto (p. 2). Quanto al resto, premesso che il Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 trova applicazione in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle spese processuali intervenga, come quella di specie, successivamente alla sua entrata in vigore in data 23/8/2012, anche se si tratta di prestazioni professionali che hanno avuto inizio e si siano in parte svolte nel vigore delle tariffe abrogate (Cass. SU n. 17405 del 2012), rileva la Corte che, nella specie, la causa ha avuto per oggetto, oltre alla petizione di eredita’, anche la condanna dei convenuti al pagamento della somma di Lire 200.000.000 a titolo di risarcimento dei danni. Cio’ comporta che, in applicazione dei parametri previsti dal predetto decreto e dello scaglione previsto per le cause di valore corrispondente alla somma invocata (Cass. n. 3903 del 2016, in motiv., per la quale il Decreto Ministeriale n. 140 cit., articolo 5 nella parte in cui dispone che ai fini della liquidazione del compenso il valore della causa si determina, nei giudizi “per pagamento di somme, anche a titolo di danno”, sulla base della “somma attribuita alla parte vincitrice” e non della somma domandata, dev’essere interpretato “nel senso che, ove la domanda risarcitoria venga integralmente rigettata, e’ corretto liquidare le spese assumendo come valore della causa quello della domanda giudiziale (disputatum)”), i compensi maturati nel giudizio innanzi al tribunale, nella loro misura massima, non sono complessivamente superiori alla somma che la sentenza impugnata ha liquidato.
9. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia su fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non si e’ pronunciato in ordine alla richiesta, formulata dall’attrice, di nomina di un consulente tecnico d’ufficio nonostante che la stessa fosse necessaria tanto al fine di procedere all’esatta ricostruzione del relictum e del donatum, quanto al fine di individuare esattamente l’area sulla quale insiste il fabbricato oggetto dell’atto di liberalita’ impugnato.
10. Il motivo e’ infondato. La ricorrente denuncia un’omessa pronuncia: ma tale vizio si configura solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte si’ da dar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto e non puo’ dipendere, pertanto, dall’omessa pronuncia su una richiesta di prova (Cass. n. 7472/2017). Nello stesso modo, l’omesso esame sanzionato dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 riguarda fatti storici e non (l’istanza di ammissione de) i mezzi di prova. Il tribunale, del resto, si e’ pronunciato sulla richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio volta a determinare l’intero asse ereditario di (OMISSIS), ritenendola, tuttavia, inammissibile sul rilievo, senz’altro corretto, che un’istanza di tal genere non puo’ esonerare l’attrice dagli oneri di allegazione e di prova a suo carico (vale a dire, nella specie, la deduzione e la dimostrazione di un titolo d’acquisto, in capo al padre, a titolo derivativo ovvero originario, della proprieta’ sul fabbricato).
11. Con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli articoli 132, 134, 348 bis e 348 ter c.p.c., la violazione dell’articolo 111 Cost. e la nullita’ dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5, hanno censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver differito l’udienza gia’ fissata per il 14/1/2014 per la trattazione del procedimento onde consentire l’esame dell’atto di costituzione in giudizio degli appellati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), depositato qualche giorno prima, ha invitato le parti, all’udienza dell’11/2/2014, a dedurre in merito all’ammissibilita’ del gravame, come previsto dall’articolo 348 ter c.p.c., riservando, poi, la decisione, laddove, al contrario, come imposto da una corretta applicazione di tale norma, la pronuncia di inammissibilita’ non puo’ intervenire anteriormente alla prima udienza di trattazione e senza l’esplicito invito delle parti ad esaminare la questione relativa alla ragionevoli probabilita’ di successo delle loro impugnazioni ovvero a discutere oralmente la causa ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c.. La corte d’appello, invece, ha depositato l’ordinanza impugnata in data 4/2/2014, ovvero successivamente all’udienza di mero rinvio del 14/1/2014 ma in data precedente all’udienza dell’11/2/2013. Del resto, l’ordinanza risulta assunta in data 29/2/2013, vale a dire in un giorno inesistente.
12. Il motivo e’ infondato. Premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1914 del 2016, hanno ritenuto che il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c e’ bensi’ ammissibile, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, ma limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, quali, in particolare, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’articolo 348 bis c.p.c., comma 2 e articolo 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo, (conf. Cass. n. 20758 del 2017; Cass. n. 14312 del 2018), rileva la Corte che, nel caso di specie, emerge dalla stessa ordinanza impugnata che la corte d’appello aveva espressamente invitato le parti “a dedurre all’udienza del 11/2/2014 in merito all’ammissibilita’ dell’appello, come previsto dall’articolo 348 ter c.p.c.”, con la conseguenza che la data di deposito dell’ordinanza di inammissibilita’ che la corte ha pronunciato, pur indicata come “4/2/2014”, e’ stata pronunciata in data senz’altro successiva all’udienza di trattazione dell’11/2/2014.
7. Con il settimo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., la violazione dell’articolo 111 Cost. e la nullita’ dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, hanno censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, per un verso, ha adottato, ai punti a) e b), le medesime ragioni, inerenti le questioni di fatto, che sono state addotte dal tribunale a sostegno della sentenza impugnata e, per altro verso, al punto c), ha ritenuto che si sarebbe verificato un mutamento del thema decidendum, per l’introduzione nel procedimento non piu’ l’esistenza di un diritto in via esclusiva sul bene conteso ma una sua comproprieta’, ma ha anche rilevato che, a differenza che nel caso di specie, l’intesa tacita tra i coniugi, dev’essere anteriore alla caduta in comproprieta’ dei successivi acquisti effettuati dal singolo partecipante, senza, tuttavia, tener conto che: – si trattava di deduzioni gia’ rese in prime cure, con accettazione del contraddittorio, nella memoria istruttoria del 23/9/2002 e nel verbale di udienza del 15/5/2001; – l’esistenza di una comunione universale dei beni, secondo la previsione degli articoli 215-230 c.c., riconducibile anche ad un’intesa tacita dei coniugi medesimi, risale all’anno in cui i coniugi hanno contratto il loro matrimonio, ovvero al (OMISSIS), atteso che la comunione universale dei beni comporta ipso iure la caduta in comproprieta’ dei successivi acquisti effettuati dal singolo compartecipante. La corte, infine, hanno aggiunto i ricorrenti, ha liquidato le restanti censure riguardanti le spese ritenendole generiche e in parte inammissibili, senza pronunciarsi sulle ulteriori censure d’appello, tra le quali la violazione dell’articolo 1418, il riconoscimento della qualita’ di erede della originaria attrice e l’attribuzione alla stessa della quota di eredita’ paterna e la divisione dei restanti cespiti.
8. Il motivo e’ assorbito dal rigetto di quelli precedenti.
9. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
11. La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

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