Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 123.

Le massime estrapolate:

Il negozio fiduciario rientra nella categoria piu’ generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensi’ indiretta. Affinche’ ricorra l’intestazione fiduciaria di un bene frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante – occorre che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in cio’ esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae.

In detta figura manca qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarita’ creata in capo a quest’ultimo e’ soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante.

Pertanto, poiche’ l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, ove tale patto abbia ad oggetto beni immobili, esso deve risultare da un atto avente forma scritta ad substantiam, atteso che esso e’ sostanzialmente equiparabile ad un contratto preliminare; ne’ l’atto scritto puo’ essere sostituito da una dichiarazione confessoria proveniente dall’altra parte, non valendo tale dichiarazione ne’ quale elemento integrante il contratto ne’ – anche quando contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto – come prova del medesimo

Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 123

Data udienza 13 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4716/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 499/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il 07/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTO

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Nuoro (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) deducendo che il padre (OMISSIS), deceduto nel (OMISSIS), aveva edificato un’abitazione su un terreno fittiziamente intestato alla convenuta (OMISSIS), la quale aveva trasferito il bene a (OMISSIS); a garanzia del pagamento del prezzo sull’immobile era stata iscritta ipoteca dalla (OMISSIS).

Nel giudizio di primo grado si costituivano, resistendo alla domanda, (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre rimaneva contumace la (OMISSIS).

Il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda.

Proposto appello da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari con sentenza del 7.12.2013 riformava la decisione del primo giudice. La corte territoriale qualificava la domanda come petitio hereditatis e riteneva sussistere un contratto fiduciario tra (OMISSIS) ed il de cuius, in virtu’ del quale veniva alla medesima trasferito il bene; fondava la propria decisione sulle presunzioni e sulle prove testimoniali, che riteneva ammissibili nell’ipotesi di negozio fiduciario.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso (OMISSIS) ed (OMISSIS).

Sono rimasti intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS).

In prossimita’ dell’udienza, (OMISSIS) ha depositato memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c..

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso di deduce la violazione e falsa interpretazione degli articoli 1414 e 1417 c.c., articoli 2721, 2725, 1350, 1351, 1324, 1362 e 1363 c.c., articolo 1414 c.c., articoli 115, 116 c.p.c. e articolo 2967 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 (per errore materiale sono stati indicati gli articoli 115 e 116 c.p.c.).

La ricorrente si duole dell’erronea qualificazione attribuita della domanda da parte del giudice di merito, deducendo che era volta alla dichiarazione di inclusione dell’immobile intestato alla ricorrente nell’asse ereditario del comune genitore, sul presupposto dell’intestazione fittizia con atto pubblico dell’11.2.1961. Detta azione avrebbe dovuto essere qualificata non come petitio hereditatis, ma come azione di accertamento della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, cosi’ soggiacendo alle limitazioni probatorie di cui all’articolo 1417 c.c.. Gli attori avevano, infatti, chiesto l’inclusione del bene nell’asse ereditario, senza proporre la domanda di reintegrazione della quota di riserva, e, non avendo agito in qualita’ di legittimari, non potevano essere considerati terzi ai fini della prova della simulazione. Ne consegue che la corte territoriale avrebbe erroneamente utilizzato, ai fini probatori, le dichiarazioni rese dal de cuius circa l’intestazione formale del bene nell’ambito del procedimento penale. Osserva, inoltre, la ricorrente che le limitazioni probatorie si applicherebbero anche al negozio fiduciario, poiche’, trattandosi di trasferimento di beni immobili, era necessaria la prova scritta ad substantiam.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 533 c.c., articoli 1140, 1158 c.c., articoli 115, 116 e articolo 216 c.c. e articolo 2967 c.c. (e’ evidente che si tratta di errore materiale il richiamo agli articoli 115 e 116 c.c.). La ricorrente reitera la doglianza in ordine alla errata qualificazione giuridica della domanda come petizione ereditaria e, nell’ambito dello stesso motivo, contesta la valutazione delle prove orali e documentali effettuate dalla Corte d’Appello.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati.

Giova precisare che, con la petitio hereditatis, l’erede chiede l’accertamento della sua qualita’ per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo, contestando all’erede la sua qualita’. Cio’ che l’erede puo’ reclamare con l’hereditatis petitio sono i beni nei quali egli e’ succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario (cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074). L’azione ha come presupposto indefettibile che la qualita’ di erede, al cui riconoscimento e’ preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiche’, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificita’ dell’azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso “petitum”.(Cassazione civile, sez. 6, 08/10/2013, n. 22915; Cass. civ., sez. 2, 16 gennaio 2009 n. 1074).

Nella specie, gli attori non hanno contestato alla (OMISSIS) di essersi impossessata dei beni in qualita’ di erede (possessor pro herede) o senza alcun titolo (possessor pro possessore), ma di essere l’intestataria fittizia del terreno, in virtu’ di atto di compravendita simulato per interposizione fittizia di persona. Parimenti la convenuta non ha mai contestato la qualita’ di eredi degli attori, che avevano agito per il recupero del bene all’asse ereditario, ma la preesistenza, rispetto al momento dell’apertura della successione, avvenuta nel 1992, di un atto di vendita del de cuius con il quale il medesimo le aveva trasferito il terreno.

In definitiva, l’effetto recuperatorio del bene nell’asse ereditario del de cuius ha come presupposto l’intestazione solo fittizia del terreno in capo alla convenuta.

Quanto alla dedotta intestazione fittizia del terreno a (OMISSIS) da parte del de cuius, il giudice d’appello ha accertato l’esistenza di un contratto fiduciario tra il padre e la figlia ed ha ritenuto che il negozio fiduciario non richiedesse la forma scritta, potendo risultare anche da presunzioni.

La decisione e’ palesemente errata ed i motivi di ricorso colgono nel segno.

Il negozio fiduciario rientra nella categoria piu’ generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensi’ indiretta. Affinche’ ricorra l’intestazione fiduciaria di un bene frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante – occorre che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in cio’ esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae (Cassazione civile, sez. 2, 29/02/2012, n. 3134).

In detta figura manca qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarita’ creata in capo a quest’ultimo e’ soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante (Cass., Sez. 3, 2 aprile 2009, n. 8024).

Pertanto, poiche’ l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, ove tale patto abbia ad oggetto beni immobili, esso deve risultare da un atto avente forma scritta ad substantiam, atteso che esso e’ sostanzialmente equiparabile ad un contratto preliminare; ne’ l’atto scritto puo’ essere sostituito da una dichiarazione confessoria proveniente dall’altra parte, non valendo tale dichiarazione ne’ quale elemento integrante il contratto ne’ – anche quando contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto – come prova del medesimo (Cassazione civile, sez. 2, 09/05/2011, n. 10163; In senso conforme, da ultimo, cfr. Cass. 7 aprile 2011 n. 8001.)

La corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuita’.

E’ evidente l’errore della decisione, laddove ravvisa un pactum fiduciae tra il de cuius e la figlia, senza pero’ ravvisare alcun obbligo a carico della fiduciaria di ritrasferire il bene al de cuius, ma costruendo l’iter argomentativo della decisione solo sull’intestazione formale del bene in favore della beneficiaria. E’ in ogni caso erronea l’affermazione di principio secondo cui il negozio fiduciario avente ad oggetto beni immobili non debba essere provato per iscritto ma anche attraverso presunzioni. (pag. 17 della sentenza impugnata).

In realta’, peraltro, l’azione proposta dagli attori era volta alla dichiarazione della simulazione dell’atto di vendita del de cuius in favore della figlia, e, poiche’ essi non hanno chiesto di essere reintegrati nella quota di riserva, hanno agito in qualita’ di eredi, con la conseguenza che era loro onere provare l’accordo simulatorio attraverso la controdichiarazione.

Trova, pertanto, applicazione la regola generale secondo la quale la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, puo’ essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che puo’ essere anche posteriore all’accordo simulatorio e puo’ provenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse e’ stata redatta), purche’ sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l’atto simulato, non potendo avere valenza probatoria – al fine dell’accertamento della pattuita simulazione – nemmeno la confessione stragiudiziale (Cassazione civile, sez. 2, 10/04/2015, n. 7270).

La sentenza deve, pertanto, essere cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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