Affissione manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza autorizzazione

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 4 gennaio 2019, n. 100.

La massima estrapolata:

In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica – nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consente di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico o di lavoro subordinato, ma anche tutte le ipotesi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività della quale il committente profitta); ciò a condizione che l’attività pubblicitaria sia riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il principio di cui in massima fosse applicabile anche ad una organizzazione sindacale e che sussistesse la sua responsabilità per l’affissione illecita di una locandina, nonostante la mancata individuazione delle persone fisiche che vi avevano provveduto, perché la detta locandina faceva riferimento ad uno sciopero promosso dalla medesima organizzazione, la sigla della quale era riportata assieme agli estremi della manifestazione che, nell’occasione, si sarebbe tenuta).

Ordinanza 4 gennaio 2019, n. 100

Data udienza 7 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30296-2017 proposto da:
CONFEDERAZIONE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 672/2017 del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata l’01 giugno 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07 novembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Comune di Frosinone ha proposto appello, contro la sentenza n. 1942/2013, con la quale il Giudice di Pace di Frosinone, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’ (OMISSIS) (d’ora in avanti: (OMISSIS)), aveva annullato l’ordinanza ingiunzione n. 239 del 25 febbraio 2013 emessa dall’ (OMISSIS) s.r.l. per il pagamento di Euro 5.333,60 (di cui Euro 418,60 quale sanzione amministrativa pecuniaria) a fronte della violazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 24, comma 2 e del Regolamento comunale di pubblicita’. Chiedeva che, in riforma della pronuncia di primo grado, la predetta opposizione fosse rigettata.
Si costituiva l’ (OMISSIS) ed eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilita’ dell’appello, per violazione dell’articolo 342 c.p.c..
Nel merito, contestava la fondatezza dell’impugnazione e ne chiedeva il rigetto.
L’ (OMISSIS), e’ rimasta contumace.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 672 del 2017, accoglieva l’appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS). Compensava le spese giudiziali, Secondo il Tribunale, l’appello era ammissibile dovendosi considerare che l’appello individuava in modo esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva il quantum appellatum. A sua volta, l’identificazione dell’autore materiale della violazione non costituiva requisito di legittimita’ dell’ordinanza ingiunzione, essendo sufficiente per configurare la responsabilita’ solidale della (OMISSIS) che la stessa si fosse avvalsa della pubblicita’ di cui si dice.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da Confederazione (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Frosinone ha resistito con controricorso.
1. = La Confederazione (OMISSIS) lamenta:
a) con il primo motivo, Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione della L. n. 689 del 1981, articolo 6; violazione dei principi e delle norme in tema di responsabilita’ solidale ed oggettiva; violazione delle norme in tema di legittimazione passiva in relazione articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo, il Tribunale, considerato che non e’ stato provato da nessun atto o documento depositato da controparte nemmeno in termini dia affidamento o avvalimento la riconducibilita’ del manifesto alla Confederazione (OMISSIS).
b) con il secondo motivo la Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di onere probatorio e di prove presuntive (articolo 2697 c.c.; articoli 2727 e 2729 c.c.) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non avendo il Tribunale considerato che il sindacato ricorrente non aveva alcun dovere di intervento al fine di impedire le affissioni abusive non autorizzate.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potevano essere dichiarati infondati, con la conseguente definibilita’ nelle forme dell’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Rileva il Collegio che il ricorso, con riferimento a tutte e due le avanzate censure, deve essere ritenuto infondato, in tal senso trovando conferma a proposta gia’ formulata dal relatore, ai sensi del citato articolo 380-bis c.p.c..
2. = I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
In via preliminare, va richiamato il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: in tema di sanzioni amministrative, emesse, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ex articolo 24, per affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilita’ solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalita’ giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o al dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consentano di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attivita’ di cui il committente si giova) a condizione che l’attivita’ pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione e opponente, restando, comunque, escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento. (cfr. Cass. n. 13770 del 2009)
1.2 = Alla luce di questo principio e avuto riguardo alla fattispecie in esame, rimane da verificare se il Tribunale abbia accertato che l’attivita’ pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all’iniziativa del beneficarlo. E, al riguardo il Tribunale con valutazione di merito, non sindacabile nel giudizio di cassazione perche’ priva di vizi logici, delle risultanze processuali ha verificato che l’attivita’ pubblicitaria era, comunque, riconducibile all’opponente. Ed il ricorrente non offre elementi puntuali per superare la valutazione effettuata dal Tribunale, ne’ ha offerto la prova che la condotta illegittima degli autori materiali della violazione si sia avuta in contrasto con particolari sue azioni positive, idonee ad ostacolarla o impedirla. Piuttosto, come afferma il Tribunale” (…). Orbene, venendo alla fattispecie, che qui ci occupa e permesso che i principi ora richiamati si attagliano perfettamente anche al caso di manifesti relativi all’attivita’ svolta da un’organizzazione sindacale (non occorrendo spendere parole per dimostrare l’affinita’ – ai fini che qui interessano – tra le attivita’ svolte dalle associazioni politiche e da quelle sindacali), ritiene il Tribunale che, se e’ vero che non sono state individuate le persone fisiche che materialmente hanno proceduto all’affissione illecita della locandina, e’, altrettanto, vero che puo’ ritenersi acquisita la prova del rapporto di avvalimento che, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimita’, e’ sufficiente per configurare la responsabilita’ solidale della (OMISSIS). In effetti, e’ pacifico tra le parti che l’ (OMISSIS) sia stata promotrice dello sciopero cui si riferiva il manifesto per cui e’ causa, cosi’ come e’ pacifico che quest’ultimo riportava con grande evidenza gli (estremi della manifestazione che, in occasione di quello sciopero, si sarebbe tenuta a Roma e recava, in calce, la sigla del sindacato appellato. Trattasi di indizi che convergono tutti nel senso della riferibilita’ alla (OMISSIS) dell’attivita’ sanzionata nell’ordinanza ingiunzione opposta e nell’esistenza di un rapporto di affidamento e/o avvalimento tra il sindacato e la persona fisica che ha proceduto alla materiale affissione del manifesto. Ne’ la (OMISSIS) ha dedotto circostanze che possano far dubitare di una simile conclusione che, del resto e’ molto improbabile (per non dire impossibile) che sussistano (si tratterebbe, infatti, di ipotizzare che un soggetto estraneo alla (OMISSIS) abbia deciso, per ragioni evidentemente destinate a rimanere oscure, di stampare e affiggere a proprie spese locandine che avevano l’unico scopo di pubblicizzare uno sciopero proclamato dalla – o al quale aveva aderito la – organizzazione sindacale appellata e recanti in calce l’indicazione della sigla della stessa (OMISSIS)) (….)”.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c. condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare, a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge; da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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