Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 19 marzo 2019, n. 7675.
La massima estrapolata:
Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata.
Sentenza 19 marzo 2019, n. 7675
Data udienza 6 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2471/2015 proposto da:
(OMISSIS), gia’ titolare della cessata ditta (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1102/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la vicenda processuale, ai fini che qui rilevano, puo’ riassumersi nei termini seguenti:
– la Corte d’appello di Torino, ribaltando la statuizione di primo grado, revoco’ il decreto emesso da Tribunale di Alba, con il quale era stato ingiunto alla s.r.l. (OMISSIS) il pagamento di poco oltre 600.000 Euro in favore di (OMISSIS), rigettando la domanda di quest’ultimo;
– in sintesi, la Corte locale, attraverso la valorizzazione di una pluralita’ di convergenti circostanze, esclude che il (OMISSIS) abbia provato la fornitura posta a giustificazione del vantato credito: i documenti di trasporto prodotti, peraltro sufficienti a dimostrare la consegna di circa appena un terzo del materiale, non costituivano utile prova, in quanto la (OMISSIS) aveva in radice negato di avere ricevuto alcunche’ e la firma apposta sugli stessi, riferibile a persona non identificabile, percio’ stesso non abbisognava di espresso disconoscimento; il (OMISSIS), che dai DDT risultava il conducente del mezzo, non era abilitato per la guida di un tal veicolo; veicolo del quale, peraltro, non aveva la disponibilita’ in azienda; all’epoca delle prime pretese forniture la ditta non era neppure venuta ad esistenza; non constava che il (OMISSIS) avesse, a sua volta, acquistato in precedenza il materiale che asseriva di aver poi consegnato alla (OMISSIS); era illogico affermare che il (OMISSIS) avrebbe potuto guidare senza patente e, comunque, un tale irragionevole asserto avrebbe dovuto essere puntualmente provato dal deducente; parimenti non condivisibile doveva giudicarsi la giustificazione della mancata fatturazione in entrata con una “macroscopica violazione fiscale”; ne’ poteva condividersi l’opinione secondo la quale potesse darsi credibilita’ all’emissione di fatture da parte di soggetto che spenda l’esercizio d’una attivita’ d’impresa non ancora in essere; il ruolo rivestito dalla moglie del (OMISSIS) (consulente commercialista della (OMISSIS)), sulla base del quale costei aveva libero accesso alla documentazione contabile della (OMISSIS), induceva “a valutarne con estrema cautela la deposizione”;
ritenuto che (OMISSIS) ricorre sulla base di quattro motivi e che la (OMISSIS) resiste con controricorso;
ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 112 e articolo 342, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in quanto:
– la Corte locale avrebbe dovuto dichiarare, siccome richiesto dall’appellato, inammissibile l’appello per difetto della specificita’ richiesta dal novellato articolo 342, c.p.c. e non solo il difetto in parola sussisteva, ma la Corte d’appello aveva omesso di prendere in esame la deduzione;
– dopo aver a lungo disquisito, in astratto, sulla consistenza e configurazione di un tal difetto, da pag. 12 in poi il ricorrente assume che l’appello doveva reputarsi inammissibile in quanto “si e’ limitata(o) alla critica distruttiva, senza proporre alcuna ricostruzione del fatto”, senza prendere in analitica rassegna il ragionamento probatorio del primo giudice, le emergenze di prova, le presunzioni e le conclusioni che possono trarsi dal notorio;
considerato che la censura e’ manifestamente destituita di giuridico fondamento sulla base di quanto segue:
a) questa Corte ha avuto modo di precisare che gli articoli 342 e 434, c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 13535, 30/5/2018, Rv. 648722);
b) cio’ in perfetta continuita’ con il principio di diritto declinato dalle S.U. (sent. n. 27199, 16/11/2017, Rv. 645991), secondo il quale gli articoli 342 e 434, c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
c) dall’esposto principio di diritto, reputa il Collegio, discenda l’ulteriore specificazione interpretativa che puo’ enunciarsi nei termini seguenti: non puo’ considerarsi aspecifico il motivo d’appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame d’appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice d’appello sia posto in condizione (senza la necessita’ di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che e’ previsto per l’impugnazione a critica vincolata;
d) nel caso in esame non e’ dubbio che l’appello supera la soglia della specificita’, nel senso che si e’ detto, avendo l’appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica, tanto, addirittura che la critica non solo viene intesa dalla Corte locale, ma, addirittura condivisa, non potendosi onerare l’impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze di gia’ poste nella piena disponibilita’ del Giudice d’appello, in base al principio devolutivo, che, pur con i limiti derivanti dal modello impugnatorio dell’appello (tantum devolutum quantum appellatum), resta paradigma portante; giudice al quale l’appellante si era rivolto al chiaro scopo, contestando le valutazioni probatorie del Tribunale (cio’ si trae dall’atto d’appello, compulsabile in questa sede avuto riguardo alla natura processuale della posta questione), di esprimere opposto convincimento a riguardo dell’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’attore;
ritenuto che con il secondo motivo il (OMISSIS) deduce violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in quanto:
– la Corte d’appello era venuta meno al dovere di valutare tutti gli elementi di prova acquisiti;
– non aveva tenuto conto del notorio;
– in particolare non aveva considerato che l’emissione di fattura per operazioni inesistenti obbligherebbe l’emittente al pagamento dell’IVA e al carico fiscale derivante dalla dichiarata cessione e, quindi, non era logico affermare che il ricorrente avesse fatturato operazioni inesistenti;
considerato che la doglianza e’ infondata sulla base di quanto segue:
a) l’evocazione dell’articolo 112 c.p.c., non e’ pertinente, poiche’ non e’ configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullita’ (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non puo’ dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale e’ configurabile con riferimento alle sole domande di merito (Sez. 1, n. 7406, 28/3/2014, Rv. 630315; conf., n. 13469/05);
b) il richiamo del principio di disponibilita’ delle prove (articolo 115 c.p.c.), percio’ solo, non determina nel giudizio di legittimita’ lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito sia da porsi in contrasto con l’enunciato principio, per avere concluso difformemente dalle aspettative del ricorrente;
c) diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione (peraltro, non esplicitata) dell’articolo 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299);
d) peraltro, il giudice non e’ tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 8767, 15/4/2011, Rv. 617976);
e) l’affermazione secondo la quale dovrebbe qualificarsi fatto notorio che l’emissione di fattura per operazioni inesistenti costituisca circostanza non annoverabile fra gli accadimenti umani possibili e’ priva di pregio, poiche’ eleva incongruamente una soggettiva congettura (peraltro ampiamente smentita nella quotidianita’) a fatto storico notorio, senza contare che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne’ controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioe’ come fatto acquisito alle conoscenze della collettivita’ con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile non quale evento o situazione soltanto probabile (Sez. 1, n. 6299, 19/3/2014; Sez. 1, n. 8767, 15/4/2011);
ritenuto che con il terzo motivo il ricorso prospetta omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, individuando fatti storici trascurati nelle deposizioni, nella natura dei materiali, nel fatto che fossero stati resi anche servizi, nella dimensione dei materiali (trasporto anche con mezzi che non necessitavano speciale titolo abilitativo per la guida), nella datazione delle fatture, in altri termini di tutte le risultanze probatorie;
considerato che il motivo non supera il vaglio d’ammissibilita’, propugnando una nozione di fatto negletto extralegale; e’ ben noto, infatti, che:
a) l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831);
b) il ricorso, invece, lungi dal delineare una omissione di tal fatta, s’impegna in una critica che coinvolge, piuttosto platealmente, e per intero, il vaglio probatorio e gli apprezzamenti insindacabili di merito, rivendicando, in definitiva, un nuovo e improprio giudizio di merito, sulla base di assunti suggestivi, che assume aver tratto dalle emergenze processuali, con la pretesa di ottenere un nuovo ed inammissibile riesame in sede di legittimita’;
ritenuto che con il quarto e ultimo motivo il (OMISSIS) prospetta “”violazione dell’articolo 111 Cost., per motivazione in parte incoerente ed in parte inesistente in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, violazione degli articoli 132, 118, c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 2729, c.c., in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 4, c.p.c., sostenendo che:
– costituiva petizione di principio, squalificante il valore probatorio dei documenti di trasporto, assegnare peso decisivo alla mera affermazione della controparte di non aver ricevuto nulla, cosi’ autoassolvendosi;
– gli assunti argomentativi che la Corte d’appello aveva contrapposto alla motivazione di primo grado erano privi di apprezzabilita’ logica e fondamento: una buona parte del materiale, di dimensioni contenute, era trasportabile senza la necessita’ di ricorrere ad autocarri; non era assurdo presumere che si potesse guidare un autocarro senza essere forniti del necessario titolo abilitativo;
– v’era, inoltre, ultrapetizione, perche’ l’appellante aveva avanzato critiche solo a riguardo delle fatture “emesse prima del novembre 2006;
– non era vero che all’epoca delle emissione di una parte delle fatture la ditta del ricorrente non era ancora venuta in vita, essendosi verificato solo un mutamento della ditta medesima, fermo restando la persona fisica del titolare;
– la sentenza non aveva tenuto conto che le fatture concernevano anche prestazioni di servizi;
considerato che il motivo e’ radicalmente destituito di giuridico fondamento, in quanto:
a) diretto inammissibilmente a censurare la motivazione, in spregio al contenuto dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, siccome novellato nel 2012, il quale consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, siccome si trae inequivocamente da quanto sopra riportato;
b) la violazione delle norme costituzionali non puo’ essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimita’ costituzionale della norma applicata (di recente, Sez. 5, n. 15879, 15/6/2018, Rv. 649017; conf. n. 3709/2014);
c) il riferimento all’ultrapetizione, affatto spurio e privo di un adeguato addentellato censuratorio, estraneo al titolo e al contenuto della censura nel suo complesso, e’ in ogni caso privo di fondamento, stante che le conclusioni dell’appellante fanno escludere in radice che con l’espressione estrapolata la (OMISSIS) avesse limitato la propria contestazione ad una parte del preteso;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate;
considerato che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
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