Motivazione del licenziamento che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 luglio 2022| n. 22115.

Motivazione del licenziamento che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe

E’ condivisibile l’affermazione che non si possa porre a carico del datore di lavoro l’onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe e, tuttavia, ove nel corso del giudizio non emergano quelle differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori, correttamente può essere valorizzata dal giudice l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata.

Ordinanza|13 luglio 2022| n. 22115. Motivazione del licenziamento che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe

Data udienza 17 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro subordinato – Lesione del vincolo fiduciario – Licenziamento – Impugnazione – Presupposti – Articoli 2016 e 2119 cc – Criteri – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22898-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A (gia’ (OMISSIS) S.R.L.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 469/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/05/2019, R.G.N. 117/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

FATTI DI CAUSA

la Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 469/2019 aveva rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso la decisione con cui il tribunale di Ferrara aveva dichiarato legittimo il licenziamento a lui intimato in data (OMISSIS) da (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS) srl), a causa dell’incidente occorso in data (OMISSIS); in tale occasione l’autovettura di servizio guidata dal (OMISSIS), su cui era posizionata la gru retrocabina, andava a sbattere, a causa del mal posizionamento di quest’ultima, contro la trave del ponte situato sulla strada provinciale percorsa. La societa’ datrice di lavoro valutava la grave inadempienza del dipendente, causativa dell’incidente, oltre che la mancata compilazione del disco orario obbligatorio e del cronotachigrafo, attestativo della velocita’ del mezzo, e quindi recedeva dal rapporto di lavoro senza preavviso. Per quel che in questa sede rileva, la corte territoriale riteneva legittimo il licenziamento, attesa la gravita’ della condotta fortemente lesiva del vincolo fiduciario, anche valutando proporzionata la sanzione espulsiva.
Il (OMISSIS) impugnava la decisione con unico motivo di doglianza cui resisteva con controricorso la societa’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con unico motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2016 e 2119 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., con riferimento alla proporzionalita’ del licenziamento.
Parte ricorrente ha evidenziato come la Corte territoriale non abbia considerato in alcun modo l’eccezione sollevata con riguardo al diverso trattamento riservato ad altri dipendenti per inadempienze similari a quelle del ricorrente. In particolare il ricorrente richiama quei principi della Cassazione in virtu’ dei quali “seppur ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento sia irrilevante che un’analoga inadempienza commessa l’altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tuttavia l’identita’ delle situazioni puo’ privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa” (Cass. n. 14251 del 2015; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n. 10550 del 2013).
Il motivo cosi’ formulato sollecita una piu’ attenta lettura dell’intero testo delle pronunce richiamate. Deve infatti essere posto in evidenza come nelle stesse sia anche chiarito che ..”E’ condivisibile l’affermazione che non si possa porre a carico del datore di lavoro l’onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe (cft. Cass. n. 5546 del 2010) e tuttavia ove nel corso del giudizio non emergano quelle differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori correttamente puo’ essere valorizzata dal giudice l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalita’ della sanzione adottata”
Il principio posto, letto nella sua interezza, evidenzia come la eventuale disparita’ di trattamento debba emergere nel corso del giudizio attraverso elementi a tal riguardo significativi e tali da non richiedere, nella esplicitazione delle ragioni del licenziamento, una contestuale ricognizione da parte del datore di lavoro diretta a giustificare la diversita’ di trattamenti adottati. La possibile valorizzazione da parte del giudice di situazioni similari, al fine di una valutazione di irragionevole disparita’, non puo’ che trovare presupposto in allegazioni presenti nella causa, tali da consentire una indagine di fatto ed una possibile comparazione. Il profilo allegatorio e probatorio assume quindi valore essenziale al fine di consentire al giudice del merito il concreto apprezzamento di similarita’ di situazioni trattate, irragionevolmente, in maniera differente.
Venendo all’attuale motivo di censura e tenendo presenti i principi posti, se ne deve rilevare la genericita’ e carenza di specificazione; esso e’ sguarnito di quelle necessarie indicazioni che avrebbero dovuto essere allegate gia’ nel giudizio di merito (con l’indicazione del dove, ove, e quando erano entrate nel processo). La loro eventuale omessa valutazione, peraltro, avrebbe dovuto essere oggetto di un profilo di vizio differente rispetto a quello attualmente azionato (violazione di legge), non coerente rispetto al contenuto della doglianza e soprattutto privo dei necessari elementi di valutazione (sulla decisivita’ del fatto storico omesso Cass. n. 18368 del 2013; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 2268 del 2022; Cass. n. 22397 del 2019).
Il ricorso e’ pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma -quater, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma -quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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