Misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 28 aprile 2020, n. 13131.

Massima estrapolata:

È illegittima l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ordinata con un provvedimento successivo alla sentenza di condanna o di proscioglimento al di fuori dei casi di cui all’art. 205, comma secondo, cod. pen., da considerare tassativi. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza con la quale il g.u.p., il giorno dopo la pronuncia della sentenza di applicazione della pena per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e al di fuori della esecuzione della pena, aveva rigettato la richiesta di modifica della misura cautelare e contestualmente applicato la misura di sicurezza di cui all’art. 86 del medesimo d.P.R.).

Sentenza 28 aprile 2020, n. 13131

Data udienza 4 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Traffico di stupefacenti – Dpr 309 del 1990 – Patteggiamento – Espulsione dello straniero – Presupposti – Articolo 205 cp – Criteri – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16-07-2019 del G.U.P. presso il Tribunale di Pesaro e la successiva ordinanza del medesimo G.U.P. del 17-07-2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Di Nardo Marilia, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 luglio 2019, il G.U.P. presso il Tribunale di Pesaro applicava a (OMISSIS) la pena concordata di anni 4 di reclusione e 18.000 Euro di multa, in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 a lui contestato per aver detenuto illecitamente sostanza stupefacente di tipo cocaina, per un peso complessivo di grammi 158,8 lordi, fatto accertato in (OMISSIS).
Con ordinanza del successivo 17 luglio 2019, il medesimo G.U.P., oltre a rigettare la richiesta di modifica della misura cautelare avanzata dal difensore di (OMISSIS), applicava nei suoi confronti la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86.
2. Avverso sia la sentenza che l’ordinanza del G.U.P. marchigiano, (OMISSIS), tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto due distinti ricorsi per cassazione.
Con il ricorso proposto avverso la sentenza, la difesa lamenta l’erronea qualificazione giuridica del fatto, nella misura in cui e’ stato negato il riconoscimento dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 ed e’ stata disposta la confisca della somma di denaro in sequestro.
Con il ricorso proposto avverso l’ordinanza, invece, sono stati articolati due motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione dell’articolo 205 c.p., evidenziando l’incompetenza funzionale del G.U.P., il quale ha emesso l’ordinanza impugnata dopo la sentenza e non contestualmente alla stessa. L’ordinanza impugnata doveva ritenersi in ogni caso illegittima anche perche’ sulla misura di sicurezza non c’e’ stata nessuna interlocuzione da parte della difesa e dell’imputato, non essendovi, nel sistema delle misure di sicurezza, alcuna norma che consenta al Giudice di comminarla in qualsiasi momento.
Con il secondo motivo, infine, la difesa censura la mancanza e illogicita’ della motivazione in relazione alla presunta pericolosita’ dell’imputato, non essendo emersi da alcun atto del procedimento eventuali collegamenti dell’imputato con altri soggetti, ne’ e’ stata data la prova di uno spessore criminale dell’imputato ulteriore rispetto a quello desumibile dal fatto contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto avverso la sentenza e’ infondato, mentre e’ fondato e assorbente il primo motivo del ricorso proposto avverso la successiva ordinanza.
1. Iniziando dal ricorso relativo alla sentenza di patteggiamento, occorre evidenziare che le doglianze non sono meritevoli di accoglimento, sia rispetto alla qualificazione giuridica del fatto attribuita dalle parti e recepita dal giudice, in considerazione della qualita’ e quantita’ dello stupefacente illecitamente detenuto da (OMISSIS) (oltre 150 grammi lordi di cocaina), sia in ordine alla confisca del denaro, giustificata dal Tribunale in ragione della sua natura di profitto del reato e della sua incompatibilita’ con le condizioni economiche dell’imputato, il quale, su questo specifico punto, non ha fornito alcun serio elemento di smentita.
Di qui il rigetto del ricorso, formulato invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici.
2. E’ invece fondato e assorbente il primo motivo del ricorso proposto avverso l’ordinanza resa de plano dal giudice il 17 luglio 2019.
Con tale provvedimento, infatti, il G.U.P., oltre a disattendere l’istanza cautelare avanzata nell’interesse di (OMISSIS), ha anche disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, in tal modo violando l’articolo 205 c.p., comma 1, secondo cui le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento, essendo circoscritti e limitati i casi, indicati nel comma 2 del medesimo articolo, in cui le misure di sicurezza possono essere ordinate con provvedimento successivo alla sentenza, non potendosi ritenere consentita un’interpretazione estensiva delle deroghe alla previsione di carattere generale della contestualita’ tra sentenza e applicazione della misura di sicurezza.
Ne consegue che l’ordinanza del 17 luglio 2019, nella parte in cui e’ stata disposta l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale, deve essere annullata senza rinvio, dovendosi invero ritenere viziata la sentenza del 16 luglio 2019 limitatamente all’omessa valutazione sul punto, come statuito nel parallelo giudizio di legittimita’ (n. 36085/2019 Ric. Gen.) trattato e deciso da questa Corte il 4 dicembre 2019, a seguito di ricorso proposto, avverso la predetta sentenza, dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pesaro.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto nei confronti della sentenza impugnata e, quanto al restante ricorso proposto nei confronti dell’ordinanza del 17/07/2019, annulla quest’ultima senza rinvio limitatamente alla disposta applicazione dell’espulsione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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