Minori adottabilità e necessità dello stato di abbandono

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 settembre 2021| n. 24727.

Minori adottabilità e necessità dello stato di abbandono.

In tema di adozione, la circostanza che il minore, a seguito di affidamento etero-familiare, abbia trascorso molto tempo presso una famiglia diversa dalla quella propria non può assumere alcuna rilevanza ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, atteso che tale affidamento è per sua natura temporaneo, essendo destinato a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio familiare, al fine di consentire il rientro nella famiglia di origine.

Ordinanza|14 settembre 2021| n. 24727. Minori adottabilità e necessità dello stato di abbandono

Data udienza 14 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Minori – Adottabilità – Necessità dello stato di abbandono – Inadeguatezza dei genitori – Omessa considerazione dei rapporti del bambino con i nonni e gli zii – Carenza motivazionale – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10722/2020 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), quali genitori del minore (OMISSIS); (OMISSIS), e (OMISSIS), quali zie paterne del minore; (OMISSIS), quale nonno paterno del minore; (OMISSIS), e (OMISSIS), quali nonni materni del minore; tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di nomina e costituzione di nuovo difensore;
– ricorrenti –
contro
Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 24/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/06/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Minori adottabilità e necessità dello stato di abbandono

RITENUTO

che:
Con ricorso ex lege n. 184/1983 de14/8/2014 il Pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia aveva chiesto la verifica della capacita’ genitoriali per la tutela del minore (OMISSIS) (nato il (OMISSIS)), figlio di (OMISSIS) e di (OMISSIS), che dalla nascita presentava sindrome da astinenza prenatale. Era stato disposto il collocamento della madre e del bambino in comunita’ terapeutica; i genitori avevano chiesto di potersi prendere cura del minore con possibile collocamento presso i nonni materni, che gia’ si occupavano della sorellina di (OMISSIS), nata da una precedente relazione di (OMISSIS).
Nel (OMISSIS) (OMISSIS) era stata allontanata dalla comunita’ perche’ positiva agli oppiacei. Dal (OMISSIS) in poi (OMISSIS) era vissuto presso una famiglia collocataria.
Il nonno paterno aveva chiesto l’affidamento del minore; a cio’ si era aggiunta la disponibilita’ dichiarata dall’e sorelle di (OMISSIS). Anche i nonni materni avevano chiesto l’affidamento del minore.
Con sentenza n. 120/2018, il Tribunale per i minorenni, ritenuti tutti i familiari non adeguati, aveva dichiarato lo stato di adottabilita’ del minore, confermando la sospensione dei genitori; aveva affidato il minore ai Servizi Sociali con mantenimento del bambino presso la famiglia collocataria; aveva mantenuto i rapporti solo con i nonni materni e con il nonno paterno, con facolta’ di sospenderli se disturbanti o pregiudizievoli per il minore.
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado.
Propongono unico ricorso per cassazione con due mezzi (OMISSIS) e (OMISSIS) (genitori di (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS) (zie paterne di (OMISSIS)), (OMISSIS) (nonno paterno di (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS) (nonni materni di (OMISSIS)). Il Tutore Avvocato (OMISSIS) e’ rimasto intimato.

 

Minori adottabilità e necessità dello stato di abbandono

 

CONSIDERATO

che:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1, 8 e 11, essendo stata dichiarata l’adottabilita’ del minore in presenza di soluzioni alternative allo stato degli atti e dell’istruttoria, per la conservazione del diritto del medesimo di crescere ed essere educato in seno alla propria famiglia, in conseguenza dello stato di tossicodipendenza dei genitori, seppure in presenza di parenti disponibili ad accogliere il bambino, di cui taluni gia’ accudenti il medesimo (anche in ausilio e supporto alla famiglia affidataria) peraltro pure in assenza di un adeguato progetto di sviluppo e supporto della genitorialita’.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; invalidita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 118 disp. att. c.p.c. e articolo 156 c.p.c., comma 2, ove, da un lato viene dichiarato lo stato di adottabilita’ del minore e dall’altro viene confermata la mera sospensione della responsabilita’ genitoriale e non viene disposta, per contro, la decadenza. I ricorrenti lamentano l’incomprensibilita’ nella valutazione degli elementi portanti la decisione.
2.1. I motivi, da trattare congiuntamente perche’ connessi, sono fondati e vanno accolti.
2.2. Vengono all’attenzione di questa Corte profili di violazione di legge e di illogicita’ della motivazione diretti a censurare l’inosservanza, nell’impugnata decisione, del principio cardine cui si ispira l’istituto della dichiarazione dello stato di abbandono e della dichiarazione di adottabilita’.
2.3. In merito all’accertamento dello stato di abbandono, giova ricordare che, come gia’ affermato da questa Corte, “La situazione di abbandono, che ai sensi della L. n. 184 del 1983, articolo 8, e’ presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore, comportando il sacrificio dell’esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, e’ configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, cosi’ da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un piu’ grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilita’ affettiva, dovendosi considerare “situazione di abbandono”, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” (Cass. n. 1838 del 26/01/2011; v. anche Cass. n. 5580 del 04/05/2000; Cass. n. 4503 del 28/03/2002): invero, poiche’ “il ricorso alla dichiarazione di adottabilita’ costituisce solo una “soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente piu’ idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, articolo 1, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilita’ di recupero delle capacita’ e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza pero’ che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilita’ di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.” (Cass. n. 7559 del 27/03/2018; in tema Cass. n. 18563 del 29710/2012).
Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficolta’ o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilita’, prevedere il recupero delle capacita’ genitoriali entro tempi compatibili con la necessita’ del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, e’ legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137 del 26/03/2015); cio’ a maggior ragione se si considera che la valutazione dello stato di adottabilita’ non puo’ fondarsi di per se’ su anomalie non gravi del carattere e della personalita’ dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale, che non compromettano la capacita’ di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico (Cass. n. 18563 del 29/10/2012; cfr. anche Cass. n. 20954 del 22/08/2018).
A cio’ va aggiunto, in merito al possibile apporto delle figure vicarie interfamiliari, trattandosi di tema decisivo nel caso di specie, che se e’ vero che “Lo stato di abbandono dei minori non puo’ essere escluso in conseguenza della disponibilita’ a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialita’ di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalita’” (Cass. n. 9021 del 11/04/2018), pur tuttavia la seria disponibilita’ a prendersi cura del minore manifestata dai parenti entro il quarto grado (nella specie, i nonni) che abbiano instaurato e coltivato rapporti significativi con il bambino, puo’ valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, ove concretamente accertata e verificata (Cass. n. 23979 del 24/11/2015; v. in tema affine, anche Cass. n. 28257 del 04/11/2019).

 

Minori adottabilità e necessità dello stato di abbandono

 

2.4. La Corte del merito, nella specie, non ha fatto corretta applicazione degli esposti principi.
2.5. Innanzi tutto, va osservato che l’affermazione della Corte di appello, secondo la quale “E’ un fatto che la procedura sia stata condizionata da una scelta compiuta alcuni anni or sono quando (OMISSIS) – affidato ai Servizi Sociali e non potendo rimanere con la madre – fu collocato al di fuori della famiglia di origine. Sulla scelta influi’ la posizione all’epoca assunta dai nonni materni, collocatari di (OMISSIS)” (fol. 15 della sent.), sembra quasi sancire in via prioritaria ed assorbente l’irreversibilita’ della condizione di affido etero-familiare del minore e la necessarieta’ della dichiarazione dello stato di abbandono, come conseguenza della posizione assunta dai nonni materni inizialmente non disponibili all’accoglienza, ritenuta immotivatamente come irretrattabile. Tale assunto non puo’ essere condiviso perche’ non e’ congruente con la funzione propria dell’affidamento familiare che e’ istituto inteso come misura offerta ad un bambino che versa in difficolta’, determinate dalla malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente possono ostacolare la funzione educativa e la convivenza tra genitore e figlio; e’ destinato a rimuovere queste situazioni di difficolta’ e di disagio familiare connesse all’esercizio della responsabilita’ genitoriale e si pone in funzione strumentale alla tutela, riconosciuta con carattere prioritario dall’ordinamento, del diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine (Cass. n. 1837 del 26/1/2011); anzi, l’affermazione della Corte di merito si pone in palese ed inequivoco conflitto con i principi teste’ enunciati e vizia tutto il ragionamento svolto, con evidenti ricadute sulla logicita’ e comprensibilita’ della statuizione conclusiva.
2.6. A cio’ va aggiunto che la Corte territoriale ha riconosciuto l’esistenza della condizione di abbandono del minore, sul presupposto dell’essere l’inadeguatezza genitoriale della madre e del padre troppo profonda e non recuperabile nei tempi scanditi dalla crescita del piccolo e non ipotizzabile il soccorso della famiglia allargata, valorizzando i seguenti elementi: per quanto riguarda la madre, la condizione di tossicodipendenza, ancora non risolta ed addirittura negata, e lo scarso trasporto affettivo verso il figlio; per quanto riguarda il padre – la mancanza di attivita’ lavorativa, le ricadute nella tossicodipendenza e l’incapacita’ di comprendere le tappe evolutive del bambino e di costruire un progetto di vita con lui, pur conservando con lo stesso un rapporto affettuoso ed empatico; per quanto riguarda i nonni materni, ai quali e’ gia’ affidata (OMISSIS), la prima figlia di (OMISSIS), l’ambivalente rapporto tra i nonni e la madre – della quale a volte rifiutano lo stile di vita ed altre volte ritengono che abbia un ruolo nella crescita del minore – e la problematicita’ dello stesso, pur dando atto che il minore ha un buon rapporto con i nonni ed e’ a proprio agio nella loro casa, che questi hanno continuato ad intrattenere i rapporti con (OMISSIS) anche dopo la sua collocazione presso una famiglia affidataria; per quanto riguarda il nonno paterno, l’eta’ avanzata, la sua difficolta’ personale a comprendere le ragioni della dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore ed il rifiuto ad accordarsi personalmente con la famiglia affidataria per incontrare il minore, la non consapevolezza dell’impegno che richiederebbe l’accudimento del bambino; per quanto riguarda le zie paterne (OMISSIS) e (OMISSIS), la disponibilita’ ad essere solo di supporto al padre.

 

Minori adottabilità e necessità dello stato di abbandono

 

2.7. Nessuno di tali elementi, pero’, ad avviso di questo Collegio, appare idoneo, se esaminato nella necessaria ed imprescindibile correlazione con gli altri, a giustificare, sufficientemente ed adeguatamente, lo stato di abbandono; risulta, peraltro, assolutamente carente la considerazione della (pur reiteratamente dedotta) mancata assistenza prestata al nucleo familiare allargato per aiutarli, nel recupero della genitorialita’.
Inoltre, nulla e’ detto di specifico e concreto sul minore, se non che sta bene con gli affidatari, circostanza’ sicuramente meritevole di attenzione e valutazione, ma certo non esaustiva per la decisione da adottare; la valutazione delle figure vicarie interfamiliari, nonni e zie, e’ svolta in termini molto generici – tanto piu’ se si considera la ampia platea di familiari disponibili a collaborare — ed astratti, considerando i potenziali rischi di una confusione tra il ruolo di nonni e quello di genitori, le possibili incertezze di un contesto condizionato da genitori inadeguati, il probabile trauma del bambino nel separarsi dagli affidatari, senza alcuna esposizione e valutazione dei rapporti esistenti in concreto con i nonni e le zie, senza illustrare in che modo questi siano stati supportati nel coltivare la relazione parentale nel corso del periodo dell’affidamento etero-familiare, alla luce delle finalita’ – prima illustrate – che l’utilizzo di questo istituto imponeva di perseguire; non viene considerato il rapporto con la sorella (OMISSIS), collocata presso i nonni materni, se non per dire genericamente che il legame va mantenuto (fol. 21 della sent. imp.).
Trattasi, sostanzialmente, di elementi astratti e generici, che potrebbero verosimilmente essere riscontrati, in tutto o in parte, in molte coppie genitoriali ed in molte famiglie colpite dal dramma della tossicodipendenza, senza, per questo, integrare lo stato di abbandono previsto dalla L. n. 184 del 1983, articolo 8 (Cass. n. 20954 del 22/08/2018).
2.8. Alla stregua delle fin qui esposte considerazioni, dunque, ed in accoglimento dei motivi in esame, va rimesso al giudice di rinvio, come in prosieguo individuato, di procedere ad un nuovo esame circa la configurabilita’ dello stato di abbandono morale e materiale del minore (OMISSIS) (costituente il presupposto dell’eventuale stato di sua adottabilita’): esame da effettuarsi acquisendo ulteriori, diversi e piu’ recenti elementi di valutazione rispetto a quelli di cui si e’ detto, soprattutto in relazione al contesto familiare allargato, che possano configurarsi come fattori concreti idonei ad integrare la fattispecie, piuttosto che elementi affatto anodini al fine di giustificare una legittima cancellazione dei legami familiari del minore, con lesione dei diritti fondamentali dello stesso costituzionalmente tutelati (anche mediante la norma interposta dell’articolo 8 Cedu).
3. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata nei sensi di cui in motivazione e rinviata alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese anche del presente grado alla luce dei principi espressi.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, diversamente composta, anche per le spese di questo grado del giudizio;
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

Minori adottabilità e necessità dello stato di abbandono

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *