Messa in sicurezza di una struttura in sequestro

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|6 ottobre 2021| n. 36212.

Ai fini della messa in sicurezza di una struttura in sequestro, non è necessario il dissequestro, ma piuttosto una richiesta di autorizzazione al Pubblico ministero alla rimozione temporanea dei sigilli per consentire di intervenire.

Sentenza|6 ottobre 2021| n. 36212. Messa in sicurezza di una struttura in sequestro

Data udienza 24 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola: MISURE CAUTELARI – REALI – Messa in sicurezza di una struttura in sequestro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filipp – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza in data 15/09/2020 del Tribunale del riesame di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ubalda Macri’;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto in data 7 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Milano che aveva rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo dell’immobile sito in (OMISSIS), procedimento nell’ambito del quale (OMISSIS) e’ indagato in relazione ai reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera b), fatto commesso in data antecedente e prossima al (OMISSIS), e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 71, 72 e 95 e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, fatti commessi in data (OMISSIS).
2. Con un unico motivo di ricorso l’indagato e’videnzia che il Tribunale del riesame aveva omesso di valutare la produzione del deposito sismico, la cui assenza aveva determinato la revoca del titolo edificatorio, l’apertura del presente procedimento e il sequestro preventivo del cespite. Aggiunge che la SCIA presentata il 29 marzo 2018 era finalizzata, data la fragilita’ strutturale dell’edificio, al suo consolidamento statico ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3-bis. Ottenuto il titolo edilizio, la societa’ (OMISSIS) S.a.s. aveva proceduto al consolidamento della struttura con la posa in opera di colonne e travi in acciaio. A seguito delle osservazioni del Comune in data 19 dicembre 2018, la pratica era stata integrata il 18 gennaio 2019 con il deposito sismico.
Presentata tutta la documentazione occorrente, il Comune non aveva chiesto integrazioni fino all’ordinanza del 22 agosto 2019 con cui aveva disposto la revoca del titolo edilizio per inottemperanza alle richieste documentali del 5 marzo 2019. Ribadisce di aver presentato il deposito sismico il 18 gennaio 2019 e che il 19 novembre 2019 aveva presentato la domanda di compatibilita’ paesaggistica, ancora giacente presso la Soprintendenza. Sostiene la correttezza del suo operato e insiste per il dissequestro dell’opera onde effettuare i lavori urgenti necessari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ manifestamente infondato perche’ non si confronta affatto con la decisione secondo cui sulla materia si era gia’ formata una preclusione cautelare a seguito dell’ordinanza in data 20 febbraio 2020 del Tribunale del riesame, in funzione di appello. Al momento della decisione, l’unico elemento di novita’ e’ costituito dalla presentazione della domanda di edilizia convenzionata diretta, ma il procedimento amministrativo si trova allo stadio iniziale e non legittima l’espletamento di alcuna attivita’ edilizia. Peraltro, gli stessi Giudici hanno osservato che, ai fini della messa in sicurezza della struttura, secondo la prospettazione difensiva, non e’ necessario il dissequestro, ma piuttosto una richiesta di autorizzazione al Pubblico ministero alla rimozione temporanea dei sigilli per consentire di intervenire. La decisione e’ immune da censure, non ravvisandosi la violazione di legge, unico vizio che consente di ricorrere per cassazione la misura cautelare reale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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