Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 aprile 2022| n. 13029.

Mediazione obbligatoria e soddisfacimento della condizione di procedibilità.

Nel procedimento di mediazione obbligatoria, disciplinato dal Dlgs n. 28 del 2010, pur essendo necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, è consentita la sostituzione della stessa da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che già l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione può inoltre ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia ereditaria, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza gravata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla ricorrente, a causa del rifiuto espresso dal difensore di quest’ultima di dare inizio alla procedura di mediazione ordinata sensi dell’articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, ritenendo che, in caso di mediazione disposta dal giudice, la condizione di procedibilità implicasse la comparizione personale delle parti nonché l’effettività dell’avvio della mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22736; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 novembre 2020, n. 25155; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).

Ordinanza|26 aprile 2022| n. 13029. Mediazione obbligatoria e soddisfacimento della condizione di procedibilità

Data udienza 9 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Mediazione obbligatoria – Mediazione delegata dal giudice in grado di appello – Soddisfacimento della condizione di procedibilità – Rifiuto di dar inizio al procedimento espresso dal difensore della parte onerata comparso in rappresentanza – Dlgs 28/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20011/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata dal procuratore speciale (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), in virtu’ di procura Speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1066/2017, depositata il 10 maggio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

FATTI DI CAUSA

Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello di Firenze, nella controversia ereditaria derivante dalla morte di (OMISSIS) fra i figli (OMISSIS) e (OMISSIS) e il coniuge di lui (OMISSIS), ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da (OMISSIS), a causa del rifiuto di questa di dare inizio alla procedura di mediazione ordinata dalla Corte d’appello ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 2 bis e successive modifiche. In conseguenza della dichiarazione di improcedibilita’ dell’appello principale, ha dichiarato inefficace l’appello incidentale di (OMISSIS).
La Corte di merito ha rilevato che la procedura fu avviata, ma l’appellante era comparsa non personalmente, ma a mezzo di rappresentante, dichiarando, insieme al proprio legale, di non acconsentire all’inizio della procedura. Secondo la Corte d’appello, in caso di mediazione disposta dal giudice, la condizione di procedibilita’ implica che le parti compaiano personalmente e che la mediazione sia effettivamente avviata. “Solo la mancanza di un accordo, che presuppone ovviamente una ipotesi transattiva discussa tra le parti, consente di avere per avverata la condizione di procedibilita’”.
Tale ratio decidendi e’ oggetto dell’unico motivo di ricorso proposto da (OMISSIS), con il quale si sostiene che la sanzione della improcedibilita’, anche in caso di mediazione facoltativa in sede di appello, consegue, su eccezione di parte, solo alla mancata presentazione dell’istanza da parte dell’attore, libere le altre parte di rifiutarsi di darvi seguito, salve le conseguenze previste nel Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 8.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ manifestamente fondato. Secondo la Corte d’appello, affinche’ l’ordine giudiziale possa ritenersi correttamente eseguita e la condizione di procedibilita’ verificata, la mediazione deve svolgersi effettivamente; a tal fine le parti avrebbero l’onere di comparire personalmente innanzi al mediatore. Sarebbe inoltre indispensabile, al fine di considerare attuata la condizione di procedibilita’, che si dia effettivo corso alla mediazione. Quindi quella condizione non potrebbe dirsi realizzata quando non si verifichi, a causa delle indisponibilita’ delle parti, un effettivo tentativo di mediazione. In materia, pero’, e’ intervenuta la Corte di cassazione (Cass. n. 2019/8473), che ha dato sulla questione una soluzione divergente, stabilendo i seguenti principi di diritto:
“- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010, e successive modifiche, e’ necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
– nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte puo’ anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purche’ dotato di apposita procura sostanziale;
– la condizione di procedibilita’ puo’ ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilita’ di procedere oltre”.
A questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria, ma applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d’appello del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5, comma 2 (Cass. n. 40035/2021; cfr. altresi’ Cass. n. 22736/2021; n. 25155/2010), la Corte intende dare incondizionata continuita’, conseguendone, pertanto, l’accoglimento del motivo, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Si impone pertanto la cassazione della sentenza con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione perche’ decida sulle impugnazioni e liquidi le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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