Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 maggio 2021| n. 14080.

Mediazione e la conclusione dell’affare.

In tema di mediazione, la conclusione dell’affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, richiede il compimento di un’operazione di contenuto economico che si risolva in un’utilità di carattere patrimoniale e, cioè, di un atto (che può assumere anche le forme del preliminare del preliminare) in virtù del quale si costituisca un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in mancanza, per il risarcimento del danno: non essendo, certo, sufficiente la mera presentazione, per il tramite del mediatore, di una proposta di acquisto che il venditore non abbia accettato

Ordinanza|21 maggio 2021| n. 14080. Mediazione e la conclusione dell’affare

Data udienza 9 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Mediazione – Vendita di quote di partecipazione societaria – Attività di intermediazione – Provvigioni – Pagamento somme – Presupposti – Articoli 1175 e 1375 cc – Criteri – Articoli 1337 e 1338 cc – Motivazione del giudice di merito – Articolo 1321 cc – Mediazione e la conclusione dell’affare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32053-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 3402/2019 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 2/8/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/12/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

Mediazione e la conclusione dell’affare

FATTI DI CAUSA

La sentenza in epigrafe, rigettando l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, ha confermato la sentenza con la quale il tribunale ne aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna di (OMISSIS) al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 350.000,00, quale provvigione per l’attivita’ di intermediazione asseritamente svolta per l’acquisito di quote di partecipazione in un due societa’, e cioe’ la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l..
La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che:
– la proposta formulata dal (OMISSIS) tramite l’agenzia immobiliare appellante per l’acquisto delle quote della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l., non era stata sottoposta e tantomeno accettata dai soggetti che ne avevano il potere e/o la legittimazione, vale a dire i titolari delle quote oggetto della proposta;
– (OMISSIS), uno dei soci della (OMISSIS) ed ex legale rappresentante della (OMISSIS), aveva condotto le trattative per conto dei promittenti venditori ed aveva poi accettato, via e-mail, la proposta di acquisto del (OMISSIS); ha ritenuto, innanzitutto, che, il Berra non poteva validamente rappresentare i soci delle predette societa’ ed, in secondo luogo, che, alla luce della documentazione prodotta e contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, le trattative si erano arrestate ad una fase ancor precedente rispetto alla formazione di un preliminare del preliminare, trattandosi, piuttosto, di una mera puntuazione di una trattativa ancora in corso senza che possa dirsi sorto alcun vincolo tra le parti alla conclusione dell’affare con la conseguenza che, in assenza di un affare concluso in ragione dell’attivita’ svolta dal mediatore, lo stesso non ha acquisito alcun diritto alla provvigione.
La (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato il 24/10/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.

 

Mediazione e la conclusione dell’affare

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione delle norme previste dagli articoli 1321, 1175, 1375, 1337 e 1338 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il Berra aveva trattato la vendita delle quote sociali ma non ne aveva il potere in quanto tale trattativa doveva essere fatta con i titolari delle quote.
1.2. Cosi’ facendo, pero’, ha osservato la ricorrente, la corte non ha considerato che, in realta’, il Berra aveva la deleghe a trattare la vendita di tutte le quote dell’Hotel. Il Berra, del resto, era socio ed aveva, quindi, il potere di cedere quantomeno le sue quote.
1.3. Ne consegue, ha concluso la ricorrente, che il Berra, avendo il potere di trattare la cessione anche delle quote dei propri soci ed avendo lo stesso accettato la proposta formulata dal (OMISSIS), il contratto di cessione delle quote si era realizzato e concretizzato, con il conseguente diritto dell’agenzia di percepire la cd. mediazione, essendo a tal fine sufficiente la stipula del contratto preliminare senza che sia necessaria la conclusione del contratto definitivo e l’effettiva esecuzione dello stesso.
1.4. Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che, nella mediazione immobiliare, anche la semplice attivita’ consistente nella reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione.
1.5. La (OMISSIS), quindi, ha maturato il diritto alla provvigione per il solo fatto di aver intermediato l’operazione, a prescindere dal fatto che la stessa non sia andata a buon fine, per causa peraltro ad essa non imputabili.
1.6. La corte d’appello, invece, ha concluso la ricorrente, non ha compreso che una cosa e’ la conclusione o la mancata conclusione dell’affare, altra cosa e’ il diritto alla provvigione per l’attivita’ effettivamente svolta dalla stessa, indipendentemente dai motivi, ad essa del tutto estranei, che hanno condotto alla mancata conclusione dell’affare.
2.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
2.2. La ricorrente, infatti, pur lamentando la violazione o la falsa applicazione di norme di legge, finisce, in realta’, per sollecitare la Corte ad una inammissibile rivalutazione delle emergenze probatorie. La valutazione degli elementi istruttori, anche se si tratta di prova presuntiva, costituisce, infatti, un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell’articolo 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben puo’ apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e cosi’ escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non e’ compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual e’ reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, e’ accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che le trattative tra il (OMISSIS) ed i titolari delle quote oggetto della proposta d’acquisto si erano arrestate ad una fase ancor precedente rispetto alla formazione di un preliminare del preliminare, trattandosi, piuttosto, di una mera puntuazione di una trattativa ancora in corso senza che possa dirsi sorto alcun vincolo tra le parti alla conclusione dell’affare.
2.3. Ed una volta accertato – come la corte ha ritenuto
senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioe’, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) per aver completamente omesso di esaminare una o piu’ circostanze decisive – che nessun affare era stato concluso in conseguenza dell’attivita’ svolta dal mediatore, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione delle norme di legge invocate, la decisione che la corte d’appello ha conseguentemente assunto, e cioe’ il rigetto della domanda con la quale l’agenzia aveva chiesto la condanna del (OMISSIS) al pagamento della provvigione.
2.4. Questa Corte, in effetti, ha piu’ volta affermato che la conclusione dell’affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, richiede il compimento di un’operazione di contenuto economico che si risolva in un’utilita’ di carattere patrimoniale e, cioe’, di un atto (che puo’ assumere anche le forme del preliminare del preliminare: Cass. n. 923 del 2017, in motiv.) in virtu’ del quale si costituisca un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in mancanza, per il risarcimento del danno: non essendo, certo, sufficiente la mera presentazione, per il tramite del mediatore, di una proposta di acquisto che il venditore non abbia accettato (Cass. n. 24397 del 2015, in motiv., con riferimento ad una proposta di acquisto fatta per il tramite dell’agenzia immobiliare ed accettata dalla controparte e qualificata come contratto preliminare di vendita).
3. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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