Mediazione assicurativa clausola broker e provvigioni

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|10 gennaio 2023| n. 341.

Mediazione assicurativa clausola broker e provvigioni

Il broker assicurativo svolge un’attività di collaborazione intellettuale a favore dell’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore volta ad ottenere, previa analisi dei modelli contrattuali presenti sul mercato, la copertura assicurativa il più possibile aderente alle esigenze del proprio cliente; attività che, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione.

Sentenza|10 gennaio 2023| n. 341. Mediazione assicurativa clausola broker e provvigioni

Data udienza 30 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Mediazione assicurativa – Contratti – Clausola broker – Provvigioni – Artt. 1703 e 2233 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6695-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.A., e (OMISSIS) S.P.A., in qualita’ di conferitaria del ramo d’azienda di (OMISSIS) S.P.A., rappresentate e difese dagli Avvocati (OMISSIS) per procure a margine della prima e della seconda pagina del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., gia’ denominata (OMISSIS) S.P.A., quale societa’ incorporante di (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.P.A.) e (OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) per procura a margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1107/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 19/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30/6/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica CORRADO
MISTRI, il quale ha concluso per la declaratoria d’inammissibilita’ o, in subordine, per l’integrale rigetto del ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

 

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FATTI DI CAUSA

1.1. La (OMISSIS) s.p.a. ( (OMISSIS)), in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese con l’impresa (OMISSIS) s.a.s. ( (OMISSIS)), con atto di citazione notificato il 29/4/2002, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, la (OMISSIS) s.p.a. ( (OMISSIS)), deducendo l’inadempimento della stessa all’accordo di libera collaborazione in vigore tra le parti dall’1/1/1994 e alle clausole di brokeraggio contenute nei contratti di assicurazione stipulati, grazie all’attivita’ di mediazione dell’a.t.i., tra la (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) ( (OMISSIS)), e che obbligavano la Compagnia assicuratrice a pagare l’intera provvigione dovuta al broker della cui opera la predetta Azienda Regionale si era avvalsa.
1.2. La societa’ attrice ha chiesto, quindi, la condanna della convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 117.002,06, oltre interessi, nonche’, in via condizionale, al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 351.006,17 a titolo di provvigioni dovute in relazione ai premi in futura scadenza dei contratti di assicurazione stipulati, oltre eventuali interessi, e, in via subordinata, accertata la mediazione svolta tra I’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) per la conclusione dei menzionati contratti di assicurazione, la condanna della convenuta al pagamento della provvigione dovuta al mediatore ai sensi dell’articolo 1754 c.c. in misura pari alle somme sopra indicate.
1.3. La societa’ attrice, a sostegno della domanda, ha dedotto: – di aver stipulato con la (OMISSIS) un contratto, efficace dall’1/1/1994 e regolarmente eseguito in tutti gli anni successivi, che regolava tutte le proposte assicurative che la (OMISSIS), quale broker assicurativo iscritto all’albo, avrebbe presentato a (OMISSIS); – l’ (OMISSIS), con Delib. 28 giugno 2000, aveva conferito alla (OMISSIS) e alla (OMISSIS) l’incarico di prestare opera di consulenza ed assistenza per la stipula dei contratti di assicurazione per la responsabilita’ civile e per incendio e atti vandalici di autobus e veicoli ausiliari di proprieta’ della stessa; – la (OMISSIS) e la (OMISSIS), con atto notarile del 20/7/2000, hanno costituito tra loro un’associazione temporanea di imprese al fine di una puntuale, corretta e semplificata attuazione del contratto, conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza alla (OMISSIS), qualificata come capo gruppo; – la (OMISSIS), grazie all’attivita’ di mediazione svolta dall’a.t.i., ha preso parte alla gara indetta dall’Azienda Regionale per l’aggiudicazione dei suddetti contratti, che si e’ conclusa senza alcuna aggiudicazione; l’Azienda Regionale ha, quindi, invitato la (OMISSIS) ad una trattativa privata, che si e’ conclusa con la stipula di due contratti di assicurazione, decorrenti dal 31/7/2001 fino al 31/7/2003; nelle polizze erano contenute clausole, specificamente approvate dalla Compagnia assicuratrice, che stabilivano che l’Azienda Regionale si era avvalsa dell’attivita’ di mediazione dell’a.t.i. costituita tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), e che le provvigioni spettanti al broker erano a carico della Compagnia e sarebbero state trattenute sulle rimesse dei premi pagati dall’Azienda al broker, nella misura determinata secondo gli accordi in essere tra lo stesso e la Compagnia o, in mancanza, secondo la media di mercato; – la societa’ attrice aveva, quindi, trattenuto, sui premi da trasferire a (OMISSIS), la provvigione che le spettava, ma di averla dovuta successivamente rimettere alla C:ompagnia a causa della contestazione della stessa, che aveva minacciato di sospendere la copertura assicurativa.

 

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1.4. La (OMISSIS) si e’ costituita in giudizio ed ha, tra l’altro, eccepito: – l’incompetenza territoriale del tribunale di Roma in favore del tribunale di Cagliari o Firenze; – la carenza di legittimazione attiva della (OMISSIS) ad agire in nome e per conto della (OMISSIS); – l’inapplicabilita’ ai contratti di assicurazione stipulati con l’Azienda Regionale dell’accordo di collaborazione in vigore tra la stessa e la (OMISSIS) dall’1/1/1994; – l’illegittimita’ dell’intervento di un broker nelle stipulazioni di contratti per bando di gara pubblica; – l’illegittimita’ della clausola broker contenuta nel contratto di assicurazione per indeterminatezza del compenso spettante al broker; – il mancato svolgimento di qualunque attivita’ di mediazione da parte di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
1.5. La convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande o, in subordine, la condanna al pagamento della provvigione nella misura del 10 % delle provvigioni spettanti all’agente generale di Cagliari, come previsto nell’offerta inviata dallo stesso all’Azienda Regionale al fine della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei contratti di assicurazione.
1.6. Riassunto il giudizio nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., quale incorporante della societa’ convenuta, il tribunale di Roma, con sentenza del 25/5/2006, per un verso, ha dichiarato la sua incompetenza territoriale a conoscere delle domande proposte dalla (OMISSIS) s.p.a. in qualita’ di “mandataria dell’a.t.i.” con la (OMISSIS) s.a.s., per essere competente il tribunale di Firenze o quello di Cagliari, e, per altro verso, ha rigettato la domanda proposta dalla societa’ attrice “in proprio”.
2.1. La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto appello avverso tale sentenza.
2.2. La (OMISSIS) s3.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, o, in subordine, di dichiarare la stessa tenuta al pagamento della provvigione nella misura del 10% delle provvigioni spettanti all’agente generale di Cagliari.
2.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.
2.4. La corte, in particolare, ha ritenuto che, relativamente alle statuizioni d’incompetenza, l’appello era inammissibile poiche’, in tal caso, e’ proponibile solo il regolamento di competenza pur se, a fronte del cumulo di domande, l’altra sia stata decisa con una pronuncia di merito.

 

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2.5. Per cio’ che riguarda, invece, l’altra domanda, giudicata nel merito, la corte d’appello ha ritenuto che la statuizione di rigetto impugnata doveva essere, sia pure “per altro verso”, “confermata” sul rilievo la “clausola applicata” doveva essere considerata come “nulla”.
2.6. La corte, sul punto, ha osservato, innanzitutto, che l’attivita’ di brokeraggio, intesa come attivita’ d’intermediazione in assicurazione, e’ incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, iniziate con pubblico bando o avviso di gara, nelle quali la ricerca dell’assicuratore e la messa in contatto tra l’amministrazione che intende stipulare un contratto e le compagnie di assicurazione quali possibili contraenti avviene direttamente, per effetto dell’invito rivolto con il bando e della richiesta di partecipazione alla gara o l’invio dell’offerta da parte degli aspiranti contraenti, senza alcuna interposizione del preteso mediatore. Ed infatti, ha aggiunto la corte, quando l’assicurato e’ la pubblica amministrazione e la ricerca dell’assicuratore e’ preceduta da un bando, deve escludersi che, in tale ipotesi, ricorre l’attivita’ di broker poiche’ la messa in relazione tra la pubblica amministrazione e la compagnia di assicurazione prescinde dall’intervento precedente e avviene non in base ai dettami del libero mercato ma secondo ben individuate regole di natura amministrativa, volte alla verifica delle predeterminate caratteristiche del partner contrattuale dell’ente pubblico.
2.7. D’altra parte, ha aggiunto la corte d’appello, mentre il broker che svolge la sua attivita’ istituzionale dev’essere inquadrato nella figura del mediatore di cui all’articolo 1755 c.c., poiche’ agisce nell’interesse di entrambi i soggetti che pone in contatto, il broker che effettua la sua opera solo a vantaggio dell’assicurando rientra, piuttosto, nella fattispecie di un mandatario qualificato, quale prestatore d’opera intellettuale, di cui agli articoli 1703 e 2233 c.c., poiche’, dietro compenso, si obbliga a compiere uno o piu’ atti giuridici esclusivamente per conto e nell’interesse di uno solo dei due contraenti. In tal caso, quindi, il broker svolge un’attivita’ piu’ circoscritta e diversa rispetto a quella istituzionale nel senso che mette in opera “una pura attivita’ collaborativa di prestazione d’opera intellettuale in nome e per conto del cliente che gli ha conferito l’incarico”.

 

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2.8. La corte, infine, ha ritenuto che, a fondamento dell’illegittimita’ della clausola, v’e’ l’esigenza di evitare l’insorgenza di un conflitto di interessi, e cioe’ che sul mediatore si concentrino sia la cura di quelli dell’assicurato e, sia pure in parte o indirettamente, di quelli dell’assicuratore, con la conseguente necessita’ di riconoscere l’illegittimita’ della “condizione posta dall’Amministrazione data dalla previa sottoscrizione di un accordo comportante obbligazioni a carico delle imprese assicuratrici direttamente nei riguardi del mediatore di assicurazione della stessa Amministrazione assicurand(a)”.
2.9. La corte, infine, ha ritenuto che “le questioni di legittimazione attiva concernono la domanda per la quale la statuizione del Tribunale e’ stata ritenuta inammissibile in appello”.
3.1. La (OMISSIS) s.p.a. ( (OMISSIS)), in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese con l’impresa Centro Consulenza Assicurativa I.B.S. s.a.s. ( (OMISSIS)), con ricorso notificato il 10/3/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
3.2. La (OMISSIS) s.p.a., gia’ denominata (OMISSIS) s.p.a., quale societa’ incorporante di (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e (OMISSIS) s.p.a., ha resistito con controricorso notificato il 14/4/2017, nel quale ha proposto, per tre motivi, ricorso incidentale (“per quanto eventualmente necessario” in via subordinata e/o condizionata al caso in cu i motivi del ricorso siano in tutto o in parte accolti), cui le ricorrenti hanno resistito con controricorso.
3.3. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata l’8/6/2022, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilita’ o, in subordine, per l’integrale rigetto del ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
3.4. Le societa’ ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo di ricorso principale, le ricorrenti hanno denunciato la nullita’ della sentenza impugnata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 2, nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la declaratoria d’incompetenza pronunciata dal tribunale sul rilievo che, in caso di pluralita’ di domande proposte in un unico giudizio contro la stessa parte, se il giudice con la stessa sentenza ha deciso nel merito alcune e declinato la competenza per altre, la pronuncia sulla competenza e’ impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza.
4.2. Cosi’ facendo, pero’, hanno osservato le ricorrenti, la corte d’appello non ha considerato che il principio applicato dalla parte d’appello presuppone l’autonomia delle diverse domande e delle relative statuizioni, che giustifica, a seguito della ritenuta obbligatorieta’ del regolamento ex articolo 42 c.p.c., il definitivo venir meno dell’unitarieta’ del processo, laddove, nel caso in esame, tale autonomia manca dal momento che le domande proposte sin dall’inizio dalla (OMISSIS) avevano, in realta’, ad oggetto lo stesso “bene della vita”, e cioe’ le somme dovute a titolo di provvigioni per l’attivita’ di broker svolta dalla stessa e dalla stessa richieste in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i., tant’e’ che, non a caso, la (OMISSIS) aveva formulato uno specifico motivo d’appello per lamentare l’errata interpretazione, da parte del tribunale, della domanda, nella sostanza unitaria, che era stata proposta dalla stessa con l’atto introduttivo del giudizio. La corte d’appello, quindi, ha erroneamente dichiarato l’inammissibilita’ del motivo poiche’, al contrario, accertata l’identita’ sostanziale delle domande, avrebbe dovuto decidere nel merito delle stesse.
4.3. Il frazionamento del processo, conseguente alla proposizione del regolamento necessario di competenza da un parte e alla proposizione dell’appello dall’altra, puo’, del resto, giustificarsi, hanno aggiunto le ricorrenti, non soltanto sulla base dell’autonomia delle domande proposte ma anche per la mancanza di sufficienti ragioni per continuare a giustificare il simultaneus processus, per cui, a fronte di domande connesse e della conseguente opportunita’ di conservare l’unitarieta’ del processo, nonche’ dei principi di ragionevole durata e di economia dei giudizi, la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere che la sentenza di primo grado che abbia pronunciato su piu’ domande fosse impugnabile con l’appello anche per la parte che aveva deciso sulla competenza.
4.4. La soluzione seguita dalla corte d’appello, inoltre, non risulta coerente con l’articolo 43 c.p.c., il quale, in tema di regolamento facoltativo di competenza, prevede che, se una delle parti soccombenti propone l’appello, le altre parti non perdono la facolta’ di proporre istanza di regolamento di competenza e che l’appello proposto dopo la notifica del regolamento di competenza non e’ inammissibilei ma comporta solo la sospensione necessaria del processo d’appello fino alla decisione della Corte di cassazione sulla competenza, laddove, al contrario, l’orientamento seguito dalla corte d’appello, in mancanza di qualsiasi regola sul concorso tra i due mezzi di impugnazione, determinerebbe il definitivo ed irreversibile frazionamento del processo e la conseguente impossibilita’ di recuperare il simultaneus processus tra le domande.

 

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4.5. La Corte di cassazione, del resto, hanno concluso le ricorrenti, una volta accolto il motivo in esame, puo’ esercitare i poteri di supremo organo regolatore della competenza e cosi’ accertare direttamente e definitivamente il giudice competente a conoscere della domanda, da individuare nel tribunale di Roma quale foro della sede della societa’ attrice, ai sensi dell’articolo 20 c.p.c. e articolo 1183 c.c., comma 3, presso il quale doveva essere eseguito il pagamento dei crediti di valuta spettanti a titolo di provvigioni.
5.1. Il motivo e’ ammissibile ma infondato. Premesso, invero, che la sentenza di secondo grado che (come quella in esame) dichiari l’inammissibilita’ dell’appello sul presupposto che la decisione di primo grado sia stata impugnata soltanto nella parte relativa alla competenza, e’ una pronuncia su questione pregiudiziale di rito, e, come tale, avendo oggetto diverso dalla statuizione sulla competenza, e’ impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione (Cass. n. 12521 del 2004; Cass. n. 2458 del 1997; Cass. n. 6019 del 1984; Cass. n. 3504 del 1971), rileva la Corte che la sentenza impugnata, li’ dove ha ritenuto che l’appello presentato avverso la pronuncia d’incompetenza assunta dal tribunale su una delle domande (a suo dire) introdotte dalla societa’ attrice (e cioe’ quella proposta in qualita’ di “mandataria dell’a.t.i.” con la (OMISSIS) s.a.s.) fosse inammissibile pur avendo la stessa sentenza pronunciato nel merito di altra domanda cumulata alla prima (e cioe’ quella proposta dalla societa’ attrice “in proprio”), ha dichiaratamente applicato il principio secondo cui, in caso di unico giudizio con pluralita’ di domande, qualora la sentenza di primo grado decida nel merito una delle domande e dichiari il difetto di competenza sull’altra, la sentenza stessa, benche’ unica sotto il profilo documentale, contiene, in realta’, statuizioni autonome e distinte, sicche’ la decisione assunta sulla competenza puo’ essere impugnata, ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., soltanto con l’istanza di regolamento necessario di competenza e non, come evidentemente pretendeva di fare la (OMISSIS) s.p.a., con l’appello che, se proposto, deve essere considerato, appunto, inammissibile (Cass. n. 2879 del 2003; conf., Cass. n. 9073 del 1997; Cass. n. 13479 del 1999; Cass. n. 9975 del 2000; Cass. n. 8506 del 2002; Cass. n. 12607 del 2002; in precedenza, Cass. n. 1803 del 1989; Cass. n. 5103 del 1977; Cass. n. 2056 del 1961; piu’ di recente, Cass. n. 6826 del 2017).
5.2. E cio’ la corte d’appello ha ritenuto sul presupposto, evidentemente dato per scontato, che, come affermato dal tribunale, la societa’ attrice, avendo acuito sia “in proprio” che quale “mandataria dell’a.t.i.” con la (OMISSIS) s.a.s., aveva proposto in giudizio domande tra loro soggettivamente distinte sul rilievo (implicito ma inequivoco) che, come si evince dalla rappresentazione delle stesse contenuta nella sentenza del tribunale (v. la sentenza di primo grado” p. 4, 5 e 6), si tratta di crediti i quali, pur se vantati nei confronti dello stesso soggetto (e cioe’ la societa’ convenuta) e pur se fondati sugli stessi titoli costitutivi (e cioe’, in sostanza, l’attivita’ di mediazione che quale broker la (OMISSIS) avrebbe prestato, insieme alla (OMISSIS), per la conclusione di due contratti di assicurazione tra l’ (OMISSIS) e la (OMISSIS), e l’inadempimento di quest’ultima all’obbligo di pagarle la provvigione, contrattualmente assunto con le clausole broker contenute nelle predette polizze, nella misura fissata dall’accordo di libera collaborazione intercorrente con la stessa a far data dall’1/1/1994, del quale la mediazione cosi’ prestata sarebbe l’esecuzione), apparterrebbero a soggetti giuridici (evidentemente) distinti, vale a dire l’uno alla (OMISSIS) s.p.a. e l’altro alla a.t.i. costituita tra la stessa e la (OMISSIS) s.a.s..
5.3. Ed e’ indubbio che, alla luce della ricognizione e della qualificazione delle domande proposte cosi’ come svolta dal tribunale e (implicitamente ma inequivocamente) fatta propria dalla corte d’appello, si tratta di un semplice cumulo di domande, e cioe’ di piu’ domande (connesse per il titolo) proposte da piu’ parti (v. la sentenza di primo grado, p. 4 ss) in un unico giudizio nei confronti della stessa parte, come consentito dagli articoli 103 e 104 c.p.c., per mere ragioni di economia processuale, cosi’ come e’ altrettanto indubbio che il cumulo di domande lascia immutata la posizione di ciascuna di esse rispetto alle plurime controversie introdotte, senza elidere ne’ ridurre l’autonomia sostanziale delle stesse (le quali, in effetti, pur se proposte, trattate ed istruite congiuntamente, possono essere sempre separate: articolo 103 c.p.c., comma 2, e articolo 104 c.p.c., comma 2), sicche’, inevitabilmente, la decisione, con cui si definisce il processo, anche se formalmente unica, consta, in realta’, in ragione di un’implicita ma inequivoca separazione dei relativi giudizi, di distinte pronunce che conservano la loro autonomia anche in sede di gravame.

 

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5.4. In caso di mero cumulo (soggettivo e/o oggettivo) di domande, in effetti, la sentenza con la quale il giudice di primo grado si dichiari incompetente su una delle domande proposte e (implicitamente separando le cause) si pronunci nel merito in ordine all’altra, e’ suscettibile di essere impugnata in parte qua solo con il regolamento necessario di competenza e non con l’appello che, se proposto, e’ inammissibile. La decisione assunta sulla sola competenza in ordine ad una delle domande proposte (non potendosi, evidentemente, ritenere che la stessa, pronunciando nel merito dell’altra domanda cumulativamente proposta, possa essere qualificata come statuizione “sulla competenza insieme col merito” ai fini previsti dall’articolo 43 c.p.c., comma 1) consiste, in effetti, nella mera negazione della competenza del giudice adito per cui la stessa, non avendo deciso in alcun modo il merito della causa, puo’ essere, come tale, impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza, come, del resto, imposto dalla lettera dell’articolo 42 c.p.c., il quale, infatti, fa testuale riferimento non alla sentenza Ric. 2017 n. 6695, Sez. 2, PU del 30 giugno 2022 che decide il processo complessivamente inteso pur se a contenuto plurimo ma, piu’ specificamente, alla “sentenza che non decide il merito della causa”, e cioe’ della singola domanda oggetto del giudizio.
5.5. D’altra parte, com’e’ stato convincentemente osservato, l’applicazione, nell’ipotesi in esame, dell’articolo 43 c.p.c. si esporrebbe a rilievi critici difficilmente superabili. In tale prospettiva, invero, l’attore che ha proposto due domande contro la stessa parte ed e’ soccombente nel merito per una e sulla competenza per l’altra, avrebbe, evidentemente, la facolta’ di scegliere se investire il giudice d’appello, oltre che sulla pronuncia sul merito, anche di quella sulla competenza, oppure di devolvere quest’ultima domanda alla Corte di cassazione in via di regolamento facoltativo, con la conseguente sospensione dell’impugnazione ordinaria per il merito a norma dell’articolo 43 c.p.c., u.c., con la conseguenza, irragionevole ed arbitraria, che, ove l’attore sciogliesse l’alternativa in quest’ultimo senso, l’impugnazione sul merito di una causa finirebbe per dipendere, nonostante la sua autonomia sostanziale, dalla decisione sulla competenza dell’altra causa cui e’, in realta’, cumulata per una scelta di mera convenienza processuale dell’attore.
5.6. Ne’ puo’ rilevare, al fine di rendere proponibile l’appello avverso la statuizione d’incompetenza del tribunale, il fatto che, come denunciato dalle ricorrenti, la corte d’appello, nel dare applicazione al predetto principio, ha dato per scontato che ne sussistessero, in fatto, i presupposti, e cioe’ che, come ritenuto dal tribunale, la societa’ attrice, agendo in giudizio in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con la (OMISSIS), avesse effettivamente proposto due distinte (sul piano soggettivo) domande giudiziali. La societa’ attrice, in effetti, proponendo appello avverso la sentenza del tribunale (v. l’atto di citazione, p. 13 ss. ed, in particolare, p. 17 ss.), ha lamentato (non gia’, semplicemente, la declaratoria d’incompetenza assunta dal tribunale ma, piu’ radicalmente) proprio che il tribunale aveva (prima ancora) erroneamente ritenuto la sussistenza, in fatto, di un cumulo di domande e (prima ancora) di due distinti soggetti giuridici, laddove la (OMISSIS) s.p.a., pur avendo dichiaratamente agito in giudizio, anche in grado d’appello (v. le conclusioni esposte nel relativo atto di citazione, p. 30 e 31), in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con la (OMISSIS) (ad onta di quanto eccepito, sul punto, dalla controricorrente), aveva, in realta’, proposto una sola domanda, non essendo l’a.t.i. un soggetto giuridico distinto dalle imprese che ne fanno parte. Secondo l’appellante, invero, la (OMISSIS) s.p.a. “… nel chiedere la condanna della (OMISSIS) al pagamento delle provvigioni… non puo’ che agire azionando diritti che in ogni caso fanno capo alla propria soggettivita’ giuridica e mai a quella dell’ATI che… non sussiste come soggetto giuridico… e cio’… sia che la GBS agisce in nome proprio sia se agisce in nome e per conto dell’ATI per: i) azionare i diritti che le derivano dal contratto quadro del 1993; li) azionare i diritti che le derivano dall’attivita’ di mediazione svolta nell’ambito dell’ATI; iii) azionare i diritti che comunque le spettano in forza dell’attivita’ di mediazione svolta che ha messo in contatto le parti ed ha consentito la stipula dei contratti di assicurazione”: “in tutti questi casi, che sono esattamente quelli che si configurano con le domande proposte dalla GBS in primo grado…, e’ la GBS che agisce e non l’inesistente ATP’, per cui, in definitiva, il foro competente e’ quello di Roma, dove ha sede la GBS, “quale foro del (unico) creditore-attore”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, la sentenza del giudice che (come quella assunta, nel caso in esame, dal tribunale) statuisca unicamente sulla competenza, non contiene, in realta’, alcuna pronuncia di merito, ne’ esplicita ne’ implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell’ipotesi in cui abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell’accertamento della competenza (come, appunto, nel caso in esame, la qualificazione della domanda proposta dalla societa’ attrice, ritenendo che quella proposta in qualita’ di “mandataria dell’a.t.i.” fosse soggettivamente distinta da quella che la stessa attrice aveva proposto “in proprio”), sicche’ da’ luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l’esame e l’applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorche’ in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza (Cass. n. 19472 del 2019; conf., Cass. n. 6970 del 2018; Cass. n. 25144 del 2014; Cass. n. 7775 del 2004).

 

Mediazione assicurativa clausola broker e provvigioni

5.7. D’altra parte, se anche si volesse ritenere che per “decisione di merito” ai fini di cui agli articoli 42 e 43 c.p.c. s’intende non soltanto la pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio ma anche quella che risolve questioni, diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, resta, tuttavia, il fatto che nella decisione di merito (ai fini della proponibilita’ avverso la stessa dell’appello) sicuramente non vi rientrano i casi (come quello in esame) in cui dal contenuto della pronuncia risulti che l’esame di tali questioni (come la qualificazione della domanda proposta dalla societa’ attrice in qualita’ di “mandataria dell’a.t.i.” come domanda soggettivamente distinta da quella che la stessa attrice aveva proposto “in proprio”) sia stato compiuto solo incidentalmente, e cioe’ in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l’esito definitivo della controversia (cfr. Cass. n. 16752 del 2006; Cass. n. 21530 del 2020).
6.1. Con il secondo motivo di ricorso principale, le societa’ ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione delle norme previste dalla L. n. 792 del 1984 e dei principi sulla figura giuridica del broker assicurativo ed, in particolare, in tema di clausola broker contenuta nei contratti con la pubblica amministrazione, hanno censurato la sentenza impugnata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la corte d’appello, pronunciando nel merito sulla domanda proposta dalla (OMISSIS) in proprio, ha dichiarato la nullita’ della clausola, cosi’ confermando, ma per altro verso, la sentenza di primo grado, sul rilievo che, in sostanza, l’attivita’ di brokeraggio, intesa come l’attivita’ di intermediazione in assicurazione, sarebbe incompatibile con le procedure di evidenza pubblica.
6.2. Cosi’ facendo, pero’, hanno osservato le ricorrenti, la corte d’appello non ha considerato che, al contrario, l’attivita’ del broker assicurativo non e’ affatto incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica e che puo’, dunque, essere legittimamente svolta in favore della pubblica amministrazione o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli, nella forma della collaborazione esterna, nella stipula di un contratto di assicurazione.
6.3. Il broker, del resto, svolge un’attivita’ di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore durante la quale non e’ equidistante dalle parti ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato e rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il piu’ possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni piu’ convenienti per lo stesso, sicche’, hanno aggiunto le ricorrenti, la corte d’appello avrebbe dovuto escludere qualsiasi ipotetico conflitto d’interessi e, di conseguenza, ogni ipotesi di nullita’ della clausola broker.
6.4. Con il terzo motivo di ricorso principale, le ricorrenti hanno denunciato la nullita’ della sentenza impugnata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato d’ufficio la nullita’ della clausola broker senza, tuttavia, considerare che, trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio, aveva l’obbligo, come previsto dall’articolo 101 c.p.c., comma 2, di stimolare il contraddittorio sulla relativa questione prima di decidere sulla stessa.

 

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7.1. Il secondo motivo e’ fondato con assorbimento del terzo.
7.2. La corte d’appello, come visto, ha ritenuto che la “clausola applicata” (e cioe’, evidentemente, la clausola broker contenuta nei contratti di assicurazione) doveva essere considerata come “nulla” sul rilievo (tratto pressoche’ testualmente da alcuni stralci della comparsa di risposta della Compagnia nel giudizio d’appello, p. 45, 46, 47, 48 e 49) che, da un lato, l’attivita’ di brokeraggio, intesa come attivita’ d’intermediazione in assicurazione, e’ incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, iniziate con pubblico bando o avviso di gara, nelle quali la ricerca dell’assicuratore e la messa in contatto tra l’amministrazione che intende stipulare un contratto e le compagnie di assicurazione quali possibili contraenti avviene direttamente, per effetto dell’invito rivolto con il bando e della richiesta di partecipazione alla gara o l’invio dell’offerta da parte degli aspiranti contraenti, senza alcuna interposizione del preteso mediatore, e, per altro verso, che, onde evitare l’insorgenza di un conflitto di interessi, e cioe’ che sul mediatore si concentrino sia la cura di quelli dell’assicurato e, sia pure in parte o indirettamente, quelli dell’assicuratore, deve riconoscersi come illegittima la “condizione posta dall’Amministrazione data dalla previa sottoscrizione di un accordo comportante obbligazioni a carico delle imprese assicuratrici direttamente nei riguardi del mediatore di assicurazione della stessa Amministrazione assicurand(a)”.
7.3. Questa Corte, in effetti, ha gia’ avuto modo di affermare che: – il broker assicurativo, alla luce della complessiva disciplina di cui alla L. n. 792 del 1984 (articoli 1, 4 lettera f) e g), 5 lettera e) ed f), 8) (le cui disposizioni sono state, poi, trasfuse nel Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 106 ss. recante il “codice delle assicurazioni private”), svolge, accanto all’attivita’ imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione, un’attivita’ di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il piu’ possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni piu’ convenienti per lui (Cass. n. 12973 del 2010; conf., Cass. n. 25167 del 2018, la quale ha aggiunto che “tale attivita’ di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale”); – tale attivita’, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica, puo’ essere legittimamente svolta in favore della pubblica amministrazione o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione (Cass. n. 2416 del 2005).

 

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7.4. Quest’ultima sentenza, invero, dopo aver rilevato
come, a norma della L. n. 792 del 1984, articolo 1 “e’ mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attivita’ rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contatti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”, e che la stessa legge, pur definendo il broker come un mediatore, ne ha evidenziato “il ruolo di collaborazione con l’assicurando alla copertura dei rischi e di assistenza nella determinazione del contenuto dei relativi contratti, oltre che di collaborazione eventuale alla gestione ed esecuzione dei medesimi”, ha convincentemente ritenuto che “l’attivita’ del broker si estrinseca nei momenti della predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara delle imprese di assicurazione e di preparazione dei bandi, mentre non rileva che l’individuazione concreta dell’impresa avvenga mediante la procedura della gara perche’ attiene al modus operandi legalmente imposto alla p.a. nella conclusione dei contratti e costituisce adattamento alla peculiarita’ del modo di esercizio dell’autonomia negoziale della stessa” e che, pertanto, e’ “legittimo il ricorso da parte della p.a. o di un ente pubblico al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione”.
7.5. In effetti, la messa in diretta relazione dei soggetti che intendono assicurarsi con le imprese di assicurazione “non si esplica necessariamente nella sola forma della negoziazione singola con una impresa determinata dal broker…, ma nel puo’ esprimersi nella trattativa multipla derivante dall’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento del contratto assicurativo… laddove… la procedura medesima si svolga mediante la partecipazione di quelle imprese i cui requisiti di partecipazione sono stati stabiliti con l’apporto essenziale del consulente “il quale, infatti, e’ obbligato (come nel caso in esame, alla luce di quanto previsto nella Delib. di conferimento dell’incarico, cosi’ come riprodotta in controricorso, p. 25, 26 e 27) a prestare la sua consulenza all’ente pubblico per l’analisi dei rischi da fronteggiare e la predisposizione dei bandi di gara: e “cio’ significa che le imprese che diverranno affidatarie dei servizi assicurativi sono comunque messe in relazione diretta con l’Amministrazione a seguito dell’intervento del consulente broker la cui attivita’ ha avuto l’effetto, sul piano negoziale, di orientare in modo vincolante la sfera soggettiva dei potenziali contraenti…”, anche se l’individuazione del contraente stesso si snodi, poi, attraverso le fasi della procedura di gara, che “attiene piu’ appropriatamente al modus operandi legalmente imposto al soggetto assicurato nella conclusione dei contratti, e costituisce quindi un adattamento alla peculiarita’ del modo di esercizio dell’autonomia negoziale di questi, compatibile pero’… con l’effetto della conclusione del contratto con un’impresa il cui contatto con l’Amministrazione scaturisce dall’attivita’ tecnica preparatoria determinante del broker” (C.d.S. n. 1019 del 2000, in motiv.).
7.6. Nel caso in esame, d’altra parte, stando ai fatti dedotti in giudizio dalla societa’ attrice, quali emergono dalla sentenza impugnata, i contratti di assicurazione stipulati tra la (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) per effetto dell’attivita’ di mediazione che la stessa avrebbe svolto per la relativa conclusione, non hanno fatto seguito alla gara pubblica a tal fine indetta, che si e’ conclusa senza alcuna aggiudicazione, ma ad una trattativa privata direttamente svoltasi tra la Compagnia (ovvero, come la stessa sostiene, l’agente generale di Cagliari) e l’ente pubblico assicurato, rimanendo, per contro, del tutto irrilevanti, almeno in questa sede, in mancanza dei necessari accertamenti fattuali, le questioni poste dalla societa’ controricorrente in ordine tanto alle modalita’ di conferimento dell’incarico da parte dell’Azienda Regionale all’a.t.i. tra la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.a.s. (v. il controricorso, p. 33, 34), quanto alla mancata indicazione nella clausola in questione della misura del compenso dovuto al broker designato dall’ente assicurando (v. il controricorso, p. 35).

 

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7.7. Ne’, infine, puo’ affermarsi, come ha semplicisticamente ritenuto la corte d’appello, che la “clausola broker”, invocata dalla societa’ attrice a sostegno della domanda proposta, sarebbe nulla (quale “condizione posta dall’Amministrazione data dalla previa sottoscrizione di un accordo comportante obbligazioni a carico delle imprese assicuratrici direttamente nei riguardi del mediatore di assicurazione della stessa Amministrazione assicurand(a)”) per l’esigenza di evitare l’insorgenza di un conflitto di interessi, e cioe’ che sul mediatore si concentrino la cura di quelli dell’assicurato e, sia pure in parte o indirettamente,, di quelli dell’assicuratore. Rileva la Corte che, in effetti, la sentenza impugnata, in mancanza di uno specifico accertamento fattuale sul punto, non ha in alcun modo chiarito (ne’ sono altrimenti desumibili) le ragioni per cui la clausola in questione, li’ dove ha previsto (come si evince dalla sentenza impugnata, p. 5) l’obbligo della Compagnia assicuratrice (ovvero, come la stessa sostiene, l’agente generale di Cagliari) di pagare “l’intera provvigione” dovuta al broker (e cioe’, in ipotesi, alla societa’ attrice) della cui attivita’ l’Azienda assicurata si e’ dichiaratamente avvalsa, esponga tale pattuizione, in ragione della posizione di un terzo (qual e’, appunto, il broker) ad essa rimasta estraneo ed al quale non risulta essere stato attribuito alcun potere di rappresentanza dei contraenti, al rischio che lo stesso potesse operare in conflitto d’interessi con gli stessi, tanto piu’ che, ove mai sussistente in fatto, tale situazione determina solo l’annullabilita’ del contratto cosi’ stipulato (articolo 1395 c.c.) e non, di certo, come ha ritenuto la corte d’appello, la sua nullita’, limitandola, peraltro, solo alla clausola in questione.
8. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la societa’ controricorrente, lamentando la nullita’ della sentenza impugnata per omessa pronuncia suil’eccezione di carenza d’interesse in capo alla (OMISSIS) in proprio ad impugnare la declaratoria d’incompetenza territoriale contenuta nella sentenza di primo grado, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, e, in subordine, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata per non avere rilevato che, per come emerge dall’intestazione dell’atto di appello e dalla relativa procura alle liti, la (OMISSIS) aveva proposto appello soltanto in proprio e non anche nella qualita’ di mandataria a.t.i., e che la stessa, non avendo la rappresentanza processuale dell’a.t.i. nei confronti di soggetti diversi dall’ente pubblico in relazione al quale l’associazione e’ stata costituita, non aveva, pertanto, l’interesse ad impugnare la sentenza di prime cure sotto il profilo dell’incompetenza territoriale, riferita soltanto alla domanda proposta dalla (OMISSIS) quale mandataria dell’a.t.i..
9. Il motivo e’ assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso principale.
10.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la nullita’ della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva della societa’ convenuta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, e, in subordine, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sull’eccezione, riproposta con appello incidentale, con la quale la (OMISSIS) aveva lamentato come il tribunale avesse erroneamente respinto l’eccezione di difetto della sua legittimazione passiva sul rilievo che l’agente di Cagliari aveva agito quale procuratore e rappresentante della compagnia e che la stessa, pertanto, era parte dei contratti di assicurazione, senza, tuttavia, considerare che, nel caso in esame, si discute non delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione ma della pretesa attivita’ di mediazione svolta dalla (OMISSIS) tra l’ (OMISSIS) e l’agente di Cagliari, il quale, infatti, solo a titolo personale ha riconosciuto alla (OMISSIS) un compenso pari al 10% della provvigione corrispostagli da UnipolSai, riservandosi, peraltro, di verificare la legittimita’ della clausola broker, e gia’ tale circostanza dimostra da sola che la legittimazione passiva fa esclusivamente capo all’agente di Cagliari. Il rapporto, del resto, e’ proseguito a licitazione privata poiche’ l’Azienda Regionale ha comunicato all’agenzia generale di Cagliari che la gara non era stata aggiudicata, dichiarandosi contestualmente disponibile ad avviare una trattativa diretta che in seguito si e’ svolta, senza alcun intervento del broker, tra la stessa Azienda regionale e l’agenzia generale di Cagliari.

 

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0.2. Tale agenzia, peraltro, ha aggiunto la controricorrente, e’ un’agenzia a “gestione libera” c:he e’ ben distinta dalle agenzie denominate “ad economia” alle quali, al contrario delle prime, sono preposti institori legati da un rapporto di lavoro subordinato e che sono, in effetti, filiali e sedi secondarie dell’impresa assicuratrice. Gli agenti generali in gestione libera, come quella generale di Cagliari, sono, invece, ausiliari autonomi dell’impresa che gestiscono, a proprio rischio e a proprie spese, in completa autonomia decisionale, produttiva ed organizzativa, e cioe’ attraverso un’attivita’ imprenditoriale, le attivita’ connesse alla ricerca ed alla conclusione degli affari, alla ricerca ed alla preparazione dei collaboratori destinati alle vendite, all’amministrazione interna ed alla conduzione del personale ad essa adibito.
10.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la nullita’ della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla correzione della motivazione posta a fondamento della sentenza di primo grado, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, e, in subordine, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, avendo ritenuto assorbente l’eccezione di nullita’ della clausola broker, ha ritenuto superfluo valutare, nel merito, le pretese avanzate da (OMISSIS), in ordine alle quale la ricorrente incidentale ha ribadito: – innanzitutto, che l’accordo intercorso in data 1/12/1993 fra la Gerenza di Roma della (OMISSIS) e la (OMISSIS) e’ totalmente irrilevante rispetto alla vicenda oggetto causa posto che tale “accordo di libera collaborazione” non riguarda i rapporti che possono intercorrere tra il predetto broker e gli agenti della compagnia, che sono operatori autonomi e indipendenti, e non e’ in alcun modo riferibile ne’ alla (OMISSIS) ne’ all’a.t.i. costituita tra quest’ultima e la (OMISSIS), cui fa espresso riferimento l’Azienda Regionale nel bando di gara, ove precisa di avvalersi della consulenza della predetta a.t.i., tant’e’ che e’ la stessa (OMISSIS) ad aver affermato che la pretesa attivita’ di consulenza e mediazione sarebbe stata svolta insieme al broker (OMISSIS) e, quindi, al di fuori dell’ambito dell’accordo del 1993; – in secondo luogo, che l’accordo in esame, come aveva giustamente rilevato il tribunale, prevede che la sua applicabilita’ era condizionata alla stipulazione di ulteriori e diversi contratti, da formalizzarsi secondo quanto prescritto nell’accordo medesimo, e cioe’, per un verso, una valida proposta da parte del mediatore ed una valida accettazione della compagnia, da effettuarsi in forma scritta, e, per altro verso, lo svolgimento di un’effettiva mediazione da parte del broker, per cui le provvigioni (il cui ammontare puo’ essere modificato dalle parti) diventano efficaci ed operanti solo quando siano posti in essere veri e propri rapporti di mediazione ovvero quando l’incontro di volonta’ di tutte le parti contraenti venga a perfezionarsi tramite specifici accordi successivi, indipendenti, aventi forma scritta e rispettosi della procedura prevista dalla “lettera di libera collaborazione” del 1993.
11. Ritiene la Corte che tali motivi, involgendo questioni riaperte con l’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, e cioe’ la sussistenza della legittimazione passiva della societa’ convenuta e l’applicazione alla vicenda in esame dell’accordo di libera collaborazione stipulato l’1/12/1993, risultano, evidentemente, assorbiti.
12. La Corte, pertanto, rigetta il primo motivo di ricorso principale e accoglie, invece, il secondo, dichiarando l’assorbimento del terzo e di tutti i motivi del ricorso incidentale, e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
13. Il giudice di rinvio, in particolare: – previo accertamento della legittimazione attiva della societa’ attrice (per tutte o per parte delle pretese azionate: si tenga conto, come detto, che le statuizioni assunte ai fini della competenza circa la domanda o le domande proposte e le qualita’ giuridiche a tal fine spese non pregiudicano una differente soluzione delle relative questioni ai fini della decisione di merito delle stesse) e della legittimazione passiva della societa’ (a suo tempo) convenuta in giudizio, provvedera’ a verificare, in base alla volonta’ delle parti, quale emerge dal testo dei regolamenti contrattuali da loro sottoscritti e dal comportamento assunto dalle stesse prima e dopo la loro stipulazione, compresa la buona fede, e agli interessi che le parti hanno specificamente inteso perseguire, se, a fronte delle clausole “broker” – e cioe’ del patto con il quale, in coerenza con il bando di gara, le parti dei contratti di assicurazione (vale a dire l’Azienda assicurata, che aveva l’interesse a riceverne le prestazioni, e la Compagnia di assicurazione, che ne ha assunto l’onere) hanno convenzionalmente attribuito al broker designato dall’ente (all’epoca) assicurando, a norma degli articoli 1411 ss. c.c., il diritto di ricevere dalle compagnia assicuratrice il diritto al compenso maturato per l’attivita’ svolta – il riconoscimento di tale diritto richiede soltanto che la societa’ broker abbia svolto l’attivita’ di consulenza e di assistenza in favore dell’ente pubblico che le ha conferito l’incarico (del quale la predetta clausola, mediante l’accollo del relativo obbligo da parte della compagnia, ha ribaltato il costo su quest’ultima) ovvero se sia anche (o solo) necessario che la stessa abbia svolto un’attivita’ d’intermediazione determinativa, sul piano dell’efficienza causale, della sottoscrizione delle polizze di assicurazione (con la previsione dell’obbligo al pagamento del relativo compenso in capo alla sola compagnia di assicurazione).

 

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14. La decisione con la quale il tribunale di Roma, implicitamente separandola dalle altre, ha statuito la propria incompetenza sulle domande proposte dalla societa’ attrice in qualita’ di “mandataria dell’a.t.i.” con la (OMISSIS) s.a.s., in conseguenza del rigetto del primo motivo di ricorso proposto avverso la statuizione d’inammissibilita’ dell’appello proposto nei suoi confronti, e’ destinata, come visto sub 5.6., al (solo) formale passaggio in giudicato, con la conseguenza che, in relazione a tale parte del giudizio, le ricorrenti, secondo il criterio della soccombenza, devono essere condannate al pagamento, nella misura stabilita in dispositivo, delle corrispondenti spese processuali e al conseguente reddito del contributo unificato.
15. La Corte, in. ne, da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il primo, assorbiti il terzo e tutti i motivi di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio; condanna le ricorrenti, in relazione al primo motivo di ricorso principale, a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

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