Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 settembre 2024| n. 24391.
Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, è onere del genitore richiedente fornire la prove della sussistenza dei presupposti del diritto. Sussiste il diritto al mantenimento per il neomaggiorenne che abbia da poco intrapreso il percorso universitario, a nulla rilevando la circostanza di un cambio di percorso di studi in caso di dimostrazione dell’impegno negli studi.
Ordinanza|11 settembre 2024| n. 24391. Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
Data udienza 3 luglio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti – Separazione e divorzio – Accordo giudiziale – Contributo di mantenimento alle figlie – Iscrizione presso altra Università – Esami sostenuti con regolarità – Art. 2697 cc – Art. 337 septies, cpc – Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 00926/2022
promosso da
Ma.Wa., elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio dell’avv. Lu.Ma., rappresentata e difesa dall’avv. Ch.Se. in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Wa.Os., elettivamente domiciliato in Bolzano, via (…), presso lo studio dell’avv. Th.Br., che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 157/2021 della Corte d’Appello di Trento,
Sezione distaccata di Bolzano, pubblicato il 26/10/2021 e notificato il 27/10/2021, relativo al procedimento R.G. n. 52/2020 instaurato presso la menzionata Sezione distaccata della Corte d’Appello di Trento;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ma.Wa. ha intrattenuto una relazione con Wa.Os. dalla quale sono nate le figlie Wa.An. (nata nel 1999) e Wa.Le. (nata nel 2000), entrambe riconosciute dal padre sin dalla nascita.
Cessata la convivenza tra i genitori, con accordo giudiziale firmato in data 29/05/2012, il Wa.Os. si obbligava a pagare un contributo di mantenimento pari a Euro 550,00 mensili a favore di ciascuna delle figlie e tale obbligo veniva garantito dall’iscrizione di un’ipoteca per Euro 150.000,00 su un immobile di proprietà del padre, garanzia successivamente ridotta a Euro 75.000,00 e poi sostituita da fideiussione bancaria.
Con ricorso depositato il 19/12/2019, Wa.Os. chiedeva al Tribunale di Bolzano l’accertamento dell’intervenuta autosufficienza delle due figlie e la revoca o la riduzione del contributo di mantenimento con l’estinzione della garanzia bancaria o, in alternativa, l’ulteriore riduzione a Euro 25.000,00.
Si costituiva in giudizio la Ma.Wa., contestando le richieste avversarie e, con le conclusioni conformi del Pubblico Ministero, il Tribunale di Bolzano, con decreto depositato il 24/08/2020, dichiarava inammissibili le istanze del Wa.Os., il quale proponeva reclamo avverso tale provvedimento.
Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
Nel contraddittorio delle parti, la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con decreto depositato il 26/10/2021, accoglieva il reclamo, revocando l’obbligo di mantenimento del Wa.Os. nei confronti di entrambe le figlie con decorrenza di 6 mesi dal deposito della decisione, condannando la Ma.Wa. a rimborsare al Wa.Os. le spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, il Giudice del reclamo evidenziava che Wa.An., a distanza di 2 anni dal conseguimento della maturità nel 2018 si era iscritta in vari corsi di laurea in Germania, senza dare alcun esame se non una prova scritta in un seminario, poco prima del termine del procedimento di primo grado, e che Wa.Le. aveva appena concluso, con un ritardo di 3 anni, la scuola professionale e, come apprendista, aveva comunque lavorato e conseguito un proprio reddito, seppur modesto.
In entrambi i casi, dunque, ad opinione della Corte di merito, mancava la prova dell’impegno e del successo nello svolgimento del percorso formativo/professionale, per cui la Corte ha ritenuto insussistente l’obbligo di mantenimento in capo al padre.
Avverso tale decisione la Ma.Wa. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione.
L’intimato si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza camerale del 27/10/2023, con ordinanza interlocutoria n. 328/2024, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, in attesa che la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, trasmettesse a questa Suprema Corte la decisione impugnata, tradotta in lingua italiana, in applicazione dell’art. 25 D.P.R. n. 574 del 1988, come modificato dal D.Lgs. n. 283 del 2001.
Il provvedimento impugnato, debitamente tradotto, è, poi, pervenuto a questa Corte, che ha fissato nuova udienza camerale.
Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2697 c.c. e 337 septies c.p.c.
La ricorrente ha evidenziato che la Corte d’Appello ha ritenuto che, in via di massima, esiste una correlazione tra il raggiungimento della maggiore età e l’abilità lavorativa, sicché, una volta che i figli hanno compiuto i diciotto atti, sorge in capo a questi ultimi una loro autoresponsabilità nel rendersi autosufficienti economicamente, permanendo l’obbligo mantenimento parentale soltanto se viene fornita la prova del perseguimento di un percorso scolastico/formativo con successo e impegno. Secondo la parte, tuttavia, anche a seguire tale impostazione, la prova della permanenza del diritto a conservare il contributo al mantenimento può essere fornita anche per presunzioni e il relativo onere deve risultare particolarmente lieve in prossimità della maggiore età. Ad avviso della ricorrente, dunque, nella specie, la valutazione in ordine all’impegno delle figlie nel percorso formativo non poteva prescindere, ai fini di una corretta applicazione dell’art. 337 septies c.c., dalla considerazione della personalità delle stesse e delle loro inclinazioni e capacità, essendo il giudice tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo.
Nella specie, ad opinione della parte, tale valutazione era stata del tutto omessa dalla Corte di merito, che aveva ritenuto, in modo apodittico, gravare sul titolare dell’assegno l’onere di provare lo svolgimento del percorso scolastico/formativo con impegno e successo, per giungere ad affermare che, nella specie, tale prova non era stata nella specie offerta. La ricorrente ha ricordato anche che, secondo costante giurisprudenza, anteriore all’arresto citato dalla Corte d’Appello (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020), era pacifico che il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso dovesse fornire la prova che il figlio avesse raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipendesse da un atteggiamento di colpevole inerzia o di rifiuto ingiustificato delle opportunità di lavoro offerte, aggiungendo che, in tale ottica, la Corte territoriale aveva fatto errato governo degli artt. 1697 e 337 septies c.c. e l’errore è stato decisivo, dato che il padre non aveva minimamente provato né l’autosufficienza delle figlie, né che le stesse fossero state poste nelle condizioni di poter essere economicamente autosufficienti, senza trarre utile profitto per loro colpa o per loro scelta, emergendo, anzi, che le ragazze non avessero ancora concluso il loro percorso formativo, che seguivano con diligenza, senza aver conseguito l’indipendenza economica.
Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 337 septies c.c., oltre che l’erroneità della motivazione e la violazione delle regole ermeneutiche.
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale aveva omesso di considerare alcuni fatti decisivi.
In particolare, rispetto alla situazione di Wa.An., la Corte d’Appello non aveva tenuto conto delle comprovate iscrizioni a vari seminari (cfr. doc. 29, 30, 31), degli esami sostenuti (cfr. doc. 28 nonché doc. 3 e 4 depositati in sede di reclamo), né aveva considerato che, durante la pandemia tanti studenti non erano riusciti a frequentare le lezioni, evidenziando che la Corte non aveva nemmeno accennato ai comprovati problemi di salute di Wa.An. (anoressia nervosa), che non sempre le consentivano di seguire il percorso universitario con la necessaria serenità e determinazione, oltre alla situazione estremamente conflittuale tra i genitori, che rendeva il percorso formativo delle figlie tutt’altro che agevole. Per quanto riguardava la figlia Wa.Le., la ricorrente ha ricordato che quest’ultima aveva svolto una formazione con il cosiddetto sistema “duale” (lezioni teoriche alternate a periodi di apprendistato) che le ha sì consentito di conseguire un modesto reddito (Euro 6.931,00 lordi l’anno, pari a Euro 440,00 netti mensili), ma detti introiti non erano certo idonei a determinare l’autosufficienza economica della figlia.
Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., non avendo il Giudice del reclamo tenuto conto della parziale soccombenza del Wa.Os., il quale, quanto meno in primo grado, aveva chiesto non solo la revoca/riduzione del contributo di mantenimento, ma anche l’estinzione/riduzione della garanzia bancaria, che è stata rigettata dal Tribunale per inammissibilità e non è stata reiterata in sede di appello, con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto dare rilievo alla soccombenza reciproca delle parti in primo grado, compensando le spese di lite.
2. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la intima connessione esistente, risultando entrambi fondati nei termini di seguito evidenziati.
2.1. Non senza qualche iniziale discordanza, questa Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall’età del figlio – destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento -e dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
2.2. Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Il disposto dell’art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne (“…salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli.”) e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell’assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, “le attuali esigenze del figlio”.
Ai sensi dell’art. 337 septies c.c., poi, il giudice, “valutate le circostanze”, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
Tali “circostanze” impongono di valutare in concreto e nell’attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l’età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni – proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell’art. 337 ter, comma 4, c.c. – che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo.
Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione, ove.
2.3. Nel caso di specie, la Corte di appello non risulta avere operato una siffatta valutazione in concreto e nell’attualità, poiché non ha tenuto conto che si è trattato di giovani ragazze che, al momento in cui è stato instaurato il giudizio di merito, avevano da poco raggiunto la maggiore età ed avevano comunque deciso di impegnarsi negli studi, né ha tenuto conto della loro effettiva e attuale loro situazione personale ed economica.
Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
Con riferimento ad Wa.An., ferma l’obiettiva mancanza di indipendenza economica per il mancato svolgimento di attività lavorativa, la Corte d’Appello ha dato rilievo al fatto che al momento della decisione del Tribunale, la ragazza avesse svolto un solo esame peraltro, poco importante, e avesse cambiato Università, ma non ha esaminato quanto offerto alla decisione in sede di reclamo dalla ricorrente, in ordine agli esami poi sostenuti dalla giovane una volta effettuato il cambiamento.
Anche con riguardo alla percezione di reddito da attività lavorativa da parte della figlia più piccola, Wa.Le., che pure aveva avuto difficoltà nel proseguire regolarmente gli studi, la Corte si è fermata a stigmatizzare la lentezza con cui la giovane ha seguito il percorso formativo (verosimilmente quando era ancora minorenne), aggiungendo, poi, che la stessa aveva cominciato a svolgere attività lavorativa, senza valutare tale attività in rapporto alla sua formazione e alla possibilità o meno di considerare, per ciò solo, la ragazze autosufficiente.
3. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso rende superfluo l’esame del terzo, da ritenersi assorbito.
4. In conclusione, accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di legittimità.
5. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di legittimità;
dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 03 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria l’11 settembre 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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