Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7221.

La massima estrapolata:

Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poiche’ il carattere di specialita’ e’ deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce.
In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 139, comma 2, come modificato dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 32, comma 3-ter, inserito dalla L. di conversione n. 27 del 2012, l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrita’ psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l’esame clinico strumentale non e’ l’unico mezzo utilizzabile, salvo che cio’ si correli alla natura della patologia

Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7221

Data udienza 11 ottobre 2018

RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – BIOLOGICO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5981-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3/2017 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 2/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Nola n. 434/2011, pubblicata in data 1 febbraio 2011, con la quale quel Giudice, senza disporre c.t.u., riconobbe al predetto un danno biologico permanente nella misura dell’1%, nonche’ un’invalidita’ temporanea totale di giorni 10, un’invalidita’ temporanea parziale al 50% di giorni 15 e al 25% di ulteriori giorni 15 per le lesioni riportate a seguito del sinistro stradale verificatosi il 24 novembre 2006, allorche’ (OMISSIS) si trovava come trasportato sull’auto Fiat Palio tg. (OMISSIS), di proprieta’ e condotta da (OMISSIS) ed assicurata dalla (OMISSIS) S.p.a., e liquido’ tale danno sulla base dei parametri di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005.
Si costitui’ in secondo grado la sola (OMISSIS) S.p.a. (ora (OMISSIS) S.p.a.) resistendo all’appello.
Il Tribunale di Nola, con sentenza del 2 gennaio 2017, rigetto’ il gravame, condanno’ l’appellante alle spese di quel grado e pose a carico del predetto anche le spese di c.t.u..
Avverso la sentenza del Tribunale (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
2. Va anzitutto rilevato che la procura posta a margine del ricorso deve ritenersi valida, pur riferendosi la stessa espressamente ad “ogni stato e grado successivo” della “procedura di cui al presente atto”, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, al quale va data continuita’ in questa sede, secondo cui il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poiche’ il carattere di specialita’ e’ deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (Cass. 1/09/2014, n. 18468; v. anche Cass., ord., 22/01/2015, n. 1205).
3. Con il primo motivo, rubricato “Omesso esame di fatti decisivi della controversia, oggetto di discussione tra le parti, che rendono la motivazione manifestamente illogica relativamente alla valutazione delle lesioni; cio’ in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”, il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia “congruamente e logicamente motivato la sua decisione di disattendere la C. T. U. ed inoltre non (abbia) in alcun modo indicato quale criterio di valutazione abbia erroneamente applicato il C.T.U.” e sostiene che siano corrette le conclusioni cui e’ pervenuto l’ausiliare del giudice che, nella relazione della consulenza tecnica d’ufficio espletata in grado di appello, ha indicato come riportati dall’ (OMISSIS) postumi, valutabili come danno biologico, quantificabili nella misura del 2%, una ITT quantificabile in 10 giorni, una ITP al 50% quantificabile in 20 giorni e una ITP al 25% quantificabile in ulteriori 20 giorni.
4. Il secondo motivo e’ cosi’ rubricato; “Violazione del Decreto Ministeriale Salute 3 luglio 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2003 (“Tabella delle menomazioni alla integrita’ psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita’”), del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 32, commi 3 ter e 3 quater, dell’articolo 2043 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3″.
Il ricorrente sostiene che, nel disattendere le conclusioni del C.Testo Unico valorizzando che l’appellante, in occasione della visita medica effettuata presso il P.S., avesse rifiutato di sottoporsi ad esame radiografico, che non vi fosse prova dell’uso del collare, che per il tipo di lesioni subite (cervicalgia e dorsalgia postraumatiche) i testi medico-legali di riferimento prevedessero una percentuale di danno biologico uguale o inferiore al 2% e che l’ausiliare fosse giunto alla conclusione che la funzionalita’ del rachide cervicale e del rachide dorsale sarebbe stata compromessa soltanto in modo lieve, il Tribunale avrebbe violato il Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 32, commi 3-ter e 3-quater, per come interpretato da questa Corte. Sostiene, altresi’, il ricorrente che, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione del danno biologico permanente effettuata dal Giudice di pace (pari all’l%), perche’ “il tetto massimo del valore del danno da lesioni del tipo riportate dal danneggiato, nei testi medico-legali di riferimento sarebbe del 2%”, la sentenza impugnata violerebbe, “mal interpretandola”, la Tabella indicata nella rubrica del mezzo.
5. I primi due motivi del ricorso sono inammissibili, non essendo configurabili, nella specie, ne’ il dedotto omesso esame di fatti decisivi (primo motivo) ne’ la lamentata violazione di legge (secondo motivo), peraltro, in realta’, solo apparentemente prospettata.
5.1. Si osserva che il Tribunale ha motivatamente disatteso le conclusioni del C.T.U., non ha violato le norme richiamate ne’ risulta aver deciso in contrasto con i principi affermati da questa Corte con le sentenze n. 18773 del 26/09/2016 e n. 1272 del 19/01/2018, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 139, comma 2, come modificato dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 32, comma 3-ter, inserito dalla L. di conversione n. 27 del 2012, l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrita’ psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l’esame clinico strumentale non e’ l’unico mezzo utilizzabile, salvo che cio’ si correli alla natura della patologia. Ed invero il Tribunale non ha affatto – come sembra sostenere il ricorrente (v. ricorso e memoria) – affermato che siano necessari gli accertamenti strumentali per determinale l’entita’ delle lesioni riportate ma ha, invece, nel valutare le risultanze istruttorie specificamente indicate nella decisione impugnata, considerato, tra gli altri elementi: 1) il comportamento dell’attuale ricorrente, che in occasione della visita medica effettuata presso il P.S. ha rifiutato di sottoporsi ad esame radiografico; 2) il non provato l’uso del collare; 3) la circostanza che il C.Testo Unico non ha dato specifica risposta al quesito postogli e relativo al se le lesioni riportate dall’ (OMISSIS) siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo; 4) l’aver ritenuto il medesimo ausiliare che la funzionalita’ del radiche cervicale e del rachide dorsale del ricorrente e’ stata compromessa solo in modo lieve, si’ da apparire ingiustificato – ad avviso del Giudice di appello – il riconoscimento, da parte dell’ausiliare, di un danno biologico nella misura massima delle tabelle di riferimento (2%) e congrua, invece, rispetto alla gravita’ e al tipo di lesioni riportate, la valutazione della I.P. (1%) operata dal Giudice di primo grado.
5.2. Va inoltre evidenziato che, comunque, entrambi i motivi in parola tendono, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.
6. Con il terzo motivo, rubricato “Omesso esame di fatti decisivi della controversia, oggetto di discussione, relativamente alla liquidazione delle spese”, il ricorrente deduce che il Tribunale abbia omesso di motivare sul motivo di gravame con il quale aveva lamentato un’insufficiente liquidazione delle spese giudiziali in primo grado e ne aveva richiesto una rideterminazione in melius.
6.1. Anche il motivo all’esame e’ inammissibile, cosi’ come formulato, evidenziandosi che l’omessa motivazione su un motivo di appello non costituisce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti – come invece sostenuto dal ricorrente -, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensi’ la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello; pertanto l’omessa pronuncia su un motivo di appello – di cui in sostanza si duole il ricorrente – integra la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e, qualora – come nel caso all’esame – il vizio sia dedotto come violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass., ord., 16/03/2017, n. 6835).
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 17931 del 24/07/2013, hanno pure precisato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di’ una delle predette ipotesi; pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte – e quindi anche in ordine ad un motivo di appello, come nel caso ora all’esame -, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’articolo 112 c.p.c., purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante – come nella specie – o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (v. in senso conforme anche Cass., ord., 7/05/2018, n. 10862).
A quanto precede va poi aggiunto che il motivo e’ inammissibile pure sotto altro profilo, non avendo, comunque, il ricorrente indicato se il motivo di appello in questione sia stato mantenuto nel giudizio di secondo grado, in sede di precisazione delle conclusioni (v. Cass., 3/03/2010, n. 5087), conclusioni che non risultano riportate ne’ in ricorso ne’ nella sentenza del Tribunale ora impugnata.
7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
8. Non vi e’ luogo a provvedere per le spese, non avendo le parti intimate svolto attivita’ difensiva in questa sede.
9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.

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