Mancato uso della cintura di sicurezza

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 16 settembre 2019, n. 22991

Massima estrapolata:

L’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata

Ordinanza 16 settembre 2019, n. 22991

Data udienza 18 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5949/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI TORINO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5580/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 15/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/01/2019 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:
che il Dott. (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Torino, confermando la decisione del giudice di pace di Chieri, ha rigettato la sua opposizione avverso l’ordinanza d’ingiunzione del prefetto di Torino che lo aveva sanzionato per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre era alla guida di una automobile;
che l’impugnata sentenza ha ritenuto che il mancato uso delle cinture di sicurezza potesse essere contestato solo con querela di falso, giacche’ solo al giudizio di falso sarebbe stata riservata “la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realta’ degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti” (pag. 3 della sentenza);
che con il primo motivo di ricorso, riferito al vizio di violazione e falsa applicazione di legge (articolo 172 C.d.S. e articolo 2700 c.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver statuito che la constatazione che il sig. (OMISSIS) circolava alla guida di autoveicolo senza indossare le cinture di sicurezza, contenuta nel verbale impugnato, facesse fede fino a querela di falso ex articolo 2700 c.c., ancorche’, si sottolinea nel mezzo di impugnazione, concernesse una circostanza oggetto di percezione sensoriale, come tale suscettibile di errore di fatto;
che con il secondo motivo si lamenta l’omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c., o, in via gradata, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla omissione della contestazione immediata da parte dei verbalizzanti, in difetto di motivi che rendessero la stessa impossibile;
che con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’articolo 200 e articolo 201 C.d.S. e dell’articolo 384 relativo reg. esec., in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che l’omissione della contestazione immediata fosse legittimata dalla circostanza, emergente dal verbale, che trasgressore “richiedeva notifica del verbale a casa perche’ aveva fretta”; nel mezzo di ricorso si argomenta che la “fretta” addotta dal trasgressore non potrebbe farsi rientrare nell’elenco dei motivi che consentono per legge l’omissione della contestazione immediata e che la richiesta del trasgressore di ricevere la notifica a casa non sarebbe assimilabile al rifiuto di ricevere la notifica, costituendo una semplice richiesta alla quale le forze dell’ordine avrebbero potuto e dovuto opporsi;
che la Prefettura di Torino non ha spiegato attivita’ difensiva in questa sede;
che la causa e’ stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 18.1.18, per la quale non sono state depositate memorie illustrative;
ritenuto:
che il primo motivo non puo’ trovare accoglimento perche’ le Sezioni Unite di questa corte hanno gia’ avuto modo di chiarire che l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata (sent. n. 17355/09, in conformita’, Cass. n. 25842/08);
che il secondo motivo di ricorso coglie un’effettiva omissione di pronuncia del tribunale sul motivo di appello con cui l’odierno ricorrente aveva riproposto in secondo grado la questione dell’inidoneita’ della richiesta del trasgressore a giustificare l’omissione di contestazione immediata della violazione; il motivo, tuttavia, non puo’ trovare accoglimento perche’ la questione su cui il primo giudice non si e’ pronunciato va risolta, come si vedra’ nell’esame del terzo motivo di ricorso, in senso sfavorevole all’odierno ricorrente (cfr. Cass. n. 8561/06: “In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il ricorso per cassazione che denunzi il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un motivo dell’opposizione puo’ condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l’enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessita’ di rimettere la causa ad altro giudice affinche’ dichiari infondato il motivo non esaminato” (conf., da ultimo, SSUU 2731/17);
che il terzo motivo di ricorso va infine rigettato, perche’ la contestazione immediata viene resa impossibile dall’allontanamento del trasgressore; che poi tale allontanamento avvenga senza l’autorizzazione dei verbalizzanti, o viceversa, avvenga con l’autorizzazione di costoro, all’esito di una richiesta in tal senso formulata dal trasgressore, e’ tutt’affatto irrilevante ai fini dell’integrazione della situazione – descritta nell’articolo 384 reg. C.d.S., lettera f), dell’accertamento in assenza del trasgressore;
che pertanto il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola;
che non vi e’ luogo a regolazione di spese, non avendo la Prefettura di Torino spiegato difese in questo giudizio di legittimita’;
che deve altresi’ darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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