Mancato rispetto del termine per il deposito del fascicolo di parte ritirato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 maggio 2022| n. 14069.

Mancato rispetto del termine per il deposito del fascicolo di parte ritirato.

Il processo deve tendere normalmente a concludersi con una decisione di merito, dovendosi chiudere con decisioni a contenuto meramente processuale soltanto a fronte di vizi non emendabili: tale non è il mancato rispetto del termine (pur perentorio) per il deposito del fascicolo di parte ritirato all’atto della rimessione della causa al collegio in sede di appello: l’inosservanza di questo termine, infatti, produce effetti limitati alla decisione del giudice di primo grado. (Nella specie la Suprema corte ha cassato con rinvio la decisione del giudice d’appello che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello sulla base del mero dato formale di avere l’appellante ritirato il proprio fascicolo all’udienza di precisazione delle conclusioni e averlo poi depositato oltre il termine fissato per il deposito delle comparse conclusionali).

Ordinanza|4 maggio 2022| n. 14069. Mancato rispetto del termine per il deposito del fascicolo di parte ritirato

Data udienza 28 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Immigrazione – Protezione internazionale – Vizio di procura alle liti all’uopo conferita ex art. 35 – bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 33163/2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/03/2022 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:
1. – Con ricorso affidato a tre motivi, (OMISSIS), cittadino nigeriano, originario di Sobe (Edo State), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, reso pubblico il 25 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attivita’ difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:
1. – Il ricorso e’ inammissibile per difetto di valida procura alle liti (cio’ che esime il Collegio dall’illustrare i motivi di censura).
2. – Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “il Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita’ del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialita’ rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli articoli 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorita’ della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilita’ del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticita’ della firma del conferente””.
3. – La questione di legittimita’ costituzionale del citato articolo 35-bis, comma 13 – sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, denunciandone il contrasto con gli articoli 3, 10, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 28 e articolo 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonche’ all’articolo 18, articolo 19, p. 2 e articolo 47 della Carta dei diritti UE e agli articoli 6, 7, 13 e 14 della CEDU, nella parte in cui prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilita’ del ricorso – e’ stata decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 2022 nel senso della non fondatezza.
4. – Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non e’ idonea, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato e’ successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
5. – Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’ in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato Ministero.
Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio – enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite – per cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorita’ rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullita’ e non da inesistenza”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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