Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 28 gennaio 2019, n. 4051.
La massima estrapolata:
Il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore – che legittimano la restituzione nel termine -, poiche’ consistono in una falsa rappresentazione della realta’, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione e non puo’ essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico.
D’altra parte, che la mancata impugnazione corrisponda ad una inadempienza del difensore fiduciario rappresenta una circostanza che il ricorrente si limita ad asserire, non avendo egli articolato alcuna specifica allegazione in ordine alle proprie contrarie aspettative, ne’ fornito alcuna prova dell'”imprevedibile ignoranza” del difensore circa la disciplina processuale
Sentenza 28 gennaio 2019, n. 4051
Data udienza 11 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICCOLI Grazia – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. ROMANO Michele – Consigliere
Dott. SESSA Renata – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/04/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza deliberata in data 17/04/2018, la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza irrevocabile di condanna di (OMISSIS) del Tribunale di Tivoli in data 08/11/2013.
Avverso l’indicata ordinanza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 – erronea applicazione dell’articolo 175 cod. proc. pen. e vizi di motivazione: erroneamente la sentenza impugnata richiama la nomina di un difensore di fiducia, la cui inadempienza doveva essere vigilata dall’imputato, in quanto, come risulta dai verbali di udienza, il difensore non aveva partecipato ad alcuna udienza, sicche’ l’imputato non ha avuto alcuna notizia del difensore di fiducia.
Con requisitoria scritta del 17/11/2018, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Cuomo ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile, per plurime convergenti ragioni.
Sotto un primo profilo, il ricorso e’ manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ – non scalfito dalla dedotta mancata partecipazione del difensore di fiducia alle udienze – in forza del quale il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore – che legittimano la restituzione nel termine -, poiche’ consistono in una falsa rappresentazione della realta’, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione e non puo’ essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito (Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Saracinelli, Rv. 266926; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660; Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Costica, Rv. 263761).
D’altra parte, che la mancata impugnazione corrisponda ad una inadempienza del difensore fiduciario rappresenta una circostanza che il ricorrente si limita ad asserire, non avendo egli articolato alcuna specifica allegazione in ordine alle proprie contrarie aspettative (cfr. Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, Rv. 244871), ne’ fornito alcuna prova dell'”imprevedibile ignoranza” del difensore circa la disciplina processuale (cfr. Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011, Lan, Rv. 250747).
Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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