Mancata sottoscrizione dei libri contabili da parte del cedente dell’azienda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 settembre 2021| n. 23881.

Mancata sottoscrizione dei libri contabili da parte del cedente dell’azienda.

In tema di cessione d’azienda, nel caso disciplinato dall’art. 2560, comma 2, c.c., la sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie non si pone come requisito costitutivo al fine dell’assunzione, da parte del cessionario – quale accollante e nei confronti dei terzi creditori – della responsabilità per i debiti del cedente, potendo questi ultimi essere provati anche attraverso altri riscontri e mediante presunzioni; solo l’iscrizione nei libri contabili obbligatori dell’azienda rappresenta propriamente, infatti, un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente per i debiti inerenti all’azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori – già contraenti con l’impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all’art. 2560, comma 1, c.c. – quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, limitandosi ad esaminare il libro degli inventari e ritenendolo inopponibile all’imprenditore, siccome non sottoscritto, aveva valorizzato la sola annotazione del credito contenuta nell’inventario, trascurando di considerare che lo stesso credito era anche annotato sul libro giornale).

Ordinanza|3 settembre 2021| n. 23881. Mancata sottoscrizione dei libri contabili da parte del cedente dell’azienda

Data udienza 3 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Compensi professionali – Mancata sottoscrizione dei libri contabili obbligatori da parte del cedente dell’azienda – Possibilità di riconoscimento del credito vantato da un terzo nei confronti del cedente – Trasmissione del debito al cessionario – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 15947/’16) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza del di Napoli n. 741/2016 (pubblicata in C. APPELLO di Napoli in data 24 febbraio 2016);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza n. 617/2011 il Tribunale di Avellino, decidendo sulla domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) – diretta ad ottenere la condanna al pagamento della somma di Lire 15.000.000, per l’esercizio dell’attivita’ professionale di tenuta della contabilita’ e della redazione di bilanci ed attivita’ connesse per gli anni dal 1993 al 1996 svolta in favore dell’ (OMISSIS), titolare dell’omonima azienda commerciale poi ceduta alla (OMISSIS), con l’accollo dei relativi debiti -, l’accoglieva, condannando le convenute, in solido, al pagamento dell’importo di Euro 7.230,40, oltre interessi legali dalla domanda.
2. Pronunciando sull’appello formulato dalla (OMISSIS) e nella costituzione del solo appellato (OMISSIS), la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 741/2016 (pubblicata il 24 febbraio 2016), previa dichiarazione della contumacia di (OMISSIS), accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda iniziale proposta dal (OMISSIS), lo condannava al pagamento delle spese del doppio grado ed ordinava allo stesso la restituzione di quanto eventualmente corrisposto all’appellante in esecuzione della sentenza di prime cure.
A fondamento dell’adottata decisione la Corte partenopea riteneva non provata la ragione di credito del (OMISSIS) atteso che la mancata sottoscrizione del libro inventari da parte dell’ (OMISSIS), rendendo inesistente il documento, aveva determinato la compromissione della possibilita’ di considerare le relative risultanze quale elemento costitutivo fondante la responsabilita’ dell’acquirente dell’azienda (OMISSIS).
3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, (OMISSIS). Nessuna delle parti intimate ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli articoli 112, 342 e 346 c.p.c., sul presupposto che l’appello non conteneva alcuna censura circa l’inefficacia, per gli effetti di cui all’articolo 2560 c.c., del libro degli inventari per omessa sottoscrizione da parte della cedente, che, invece, la Corte di appello aveva ritenuto sussistente, dal momento che nel gravame si poneva riferimento ad un’annotazione in coda al bilancio con richiamo “dell’allegato A del libro mastro debiti non firmato ne’ siglato”.
Pertanto, l’impugnata sentenza avrebbe dovuto considerarsi esorbitante dai limiti di quanto devoluto con l’appello, cosi’ incorrendo nella violazione del citato articolo 112 c.p.c., in base al rilievo che, con il gravame, era stato dedotto che il libro mastro debiti e gli allegati erano inefficaci per omessa sottoscrizione, nel mentre il giudice di secondo grado aveva esaminato un diverso documento l’inventario – ed aveva d’ufficio escluso il suo valore probatorio per gli effetti di cui all’articolo 2560 c.c., comma 2, perche’ difettante di sottoscrizione, la quale, pero’, era stata apposta nella pagina non depositata, immediatamente successiva a quella dove era richiamato il bilancio al 31 dicembre 2006 e nella quale era riportato il conto profitti e perdite che chiudeva il bilancio stesso.
2. Con la seconda censura il ricorrente deduce – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’articolo 2560 c.c., comma 2, sostenendo che, poiche’ lo scopo di detta norma e’ quello di dare comunicazione al cessionario delle passivita’ inerenti all’azienda acquistata, al fine di fargli conoscere di quali debiti egli possa rispondere solidalmente con l’alienante, anche le risultanze del solo libro giornale, che e’ uno dei libri contabili obbligatori, assolvono a tale scopo, per cui ricorre anche in questo caso l’ipotesi contemplata dalla medesima norma, configurandosi tale iscrizione sul libro giornale come elemento costitutivo sufficiente della responsabilita’ dell’acquirente.
3. Con la terza ed ultima doglianza il ricorrente ha prospettato – sempre con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli articoli 2717 e 2709 c.c., sostenendo che la mancata sottoscrizione dell’inventario da parte dell’imprenditore non impedisce che esso possa far prova contro l’imprenditore che doveva sottoscriverlo. Da cio’ sarebbe dovuta conseguire l’erroneita’ dell’impugnata sentenza laddove la Corte di appello, essendosi limitata ad esaminare il libro degli inventari, giudicandolo inopponibile all’imprenditore perche’ non sottoscritto, aveva inteso avvalersi della sola annotazione del credito verso esso ricorrente contenuta nell’inventario, trascurando di considerare che lo stesso credito era annotato sul libro giornale. In tal modo si sarebbe venuta a verificare la violazione dell’articolo 2709 c.c., perche’, per accogliere l’appello e rigettare la sua domanda originaria contro l’imprenditore, era stato scisso il contenuto delle risultanze dei libri contabili obbligatori.
4. Rileva il collegio che il primo motivo e’ infondato e deve, percio’, essere respinto.
Diversamente da quanto con esso denunciato, la Corte partenopea non e’ incorsa nelle dedotte violazioni processuali, poiche’ la stessa si e’ proprio pronunciata sul motivo di gravame relativo alla mancata sottoscrizione dei libri contabili obbligatori, ravvisando l’erroneita’ del convincimento raggiunto dal primo giudice sull’allegato A del libro mastro debiti, la cui tenuta non era giustificata dalle dimensioni dell’azienda e che, invece, la documentazione prodotta era risultata priva di sottoscrizione sia della cedente che dell’acquirente. Al riguardo, la Corte di secondo grado ha ritenuto, con una motivazione assorbente con riferimento alla ravvisata fondatezza del proposto primo motivo di appello, che “a monte” veniva in rilievo la circostanza che il debito controverso risultava apposto in chiusura del libro degli inventari per l’anno 1996, il quale, tuttavia, non recava la firma dell’ (OMISSIS) (senza che, a tal fine, possa avere rilevanza il fatto – dedotto dal ricorrente – che l’inventario era stato sottoscritto in una pagina non depositata, poiche’ la relativa circostanza non faceva parte del “thema disputandum”).
5. Ad avviso del collegio sono, invece, fondati il secondo e terzo motivo.
In primo luogo non puo’ ritenersi conforme a diritto l’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, che la mancata sottoscrizione del libro inventari da parte dell’ (OMISSIS) (cedente dell’azienda) rendeva inesistente il documento, compromettendo la possibilita’ di considerare le relative risultanze quale elemento costitutivo sul quale si basava la responsabilita’ dell’acquirente (cessionaria).
Infatti, ad avviso della condivisibile piu’ recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 32134/2019), la sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie nel caso disciplinato dall’articolo 2560 c.c., comma 2, non si pone come requisito costitutivo, potendo essere sufficiente la sola annotazione dei debiti in dette scritture (eventualmente corroborata da altri riscontri) al fine dell’assunzione della responsabilita’ da parte dell’azienda cessionaria nei confronti dei terzi creditori.
In altri termini, e a tale principio di diritto dovra’ conformarsi il giudice di rinvio, la mancata sottoscrizione dei libri contabili obbligatori da parte del cedente dell’azienda non e’ impeditiva del riconoscimento del credito vantato da un terzo nei confronti di detto cedente, il cui debito si trasmette al cessionario accollante, potendo detto credito essere provato anche attraverso altri riscontri e pure mediante presunzioni. Solo l’iscrizione nei libri contabili obbligatori dell’azienda e’ propriamente un elemento costitutivo essenziale della responsabilita’ dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti (cfr. Cass. n. 22418/2017). E’ stato, in proposito, precisato (v. Cass. n. 23828/2012) che, in tema di cessione d’azienda, la disposizione di cui all’articolo 2560 c.c., comma 2, secondo cui l’acquirente risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, e’ dettata non solo dall’esigenza di tutelare i terzi creditori, gia’ contraenti con l’impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al medesimo articolo 2560 c.c., comma 1 ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificita’ che va esclusa nell’ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell’indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro.
Sotto altro profilo – avuto riguardo alla censura formulata con il terzo motivo va pure evidenziato che la mancata sottoscrizione dell’inventario da parte dell’imprenditore non impedisce che l’inventario, per quel che rileva nella controversia in questione, possa far prova contro l’imprenditore stesso che avrebbe dovuto sottoscriverlo.
Innanzitutto, sul piano generale, e’ pacifico che le disposizioni degli articoli 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l’efficacia probatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilita’ di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell’imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (cfr. Cass. n. 11912/2009 e Cass. n. 9968/2016).
In particolare, poi, e’ stato precisato che, ai sensi dell’articolo 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l’imprenditore, ma la parte che intenda trarne vantaggio non puo’ scinderne il contenuto, dovendo le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono (cfr. Cass. n. 26874/2018). Pure a questo ulteriore principio giuridico dovra’ conformarsi il giudice di rinvio.
Da cio’ consegue che, essendosi la Corte di appello limitata ad esaminare il libro degli inventari, ritenendolo inopponibile all’imprenditore perche’ non sottoscritto, ha inteso valorizzare la sola annotazione del credito verso il ricorrente contenuta nell’inventario, trascurando di considerare che lo stesso credito era anche annotato sul libro giornale. In tal modo si e’ venuta a configurare la dedotta violazione dell’articolo 2709 c.c., perche’, per pervenire all’accoglimento dell’appello e rigettare la domanda contro l’imprenditore, era stato scisso il contenuto delle risultanze dei libri contabili obbligatori.
6. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, respinto il primo, devono essere accolti il secondo e terzo motivo del ricorso, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione alle censure ritenute fondate ed il derivante rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che, oltre a conformarsi agli enunciati principi di diritto, provvedera’ a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *