Mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2020| n. 24953.

Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione.

Ordinanza|6 novembre 2020| n. 24953

Data udienza 10 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Revocatoria ordinaria – Art. 2901 c.c. – Preliminare di vendita – Presupposti – Eventus damni – Scientia damni – Consapevolezza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio alle ragioni creditorie in re ispsa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23076-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) ARL in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso l’avv. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) ARL in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1128/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2020 dal Consigliere Dott. SCODITTI ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO.

RILEVATO IN FATTO

che:
il Fallimento del (OMISSIS) s.c.r.l. in liquidazione, con atto notificato in data 1 marzo 2013, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., proponendo azione revocatoria del contratto preliminare di vendita immobiliare del 13 novembre 2008 e del contratto definitivo di data 19 marzo 2009, con cui il primo aveva ceduto la nuda proprieta’ alla seconda, deducendo di avere proposto azione di responsabilita’ nei confronti del (OMISSIS) quale amministratore della societa’ fallita dal (OMISSIS). Il Tribunale adito rigetto’ la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la curatela fallimentare. Con sentenza di data 8 marzo 2018 la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello dichiarando l’inefficacia ai sensi dell’articolo 2901 c.c., degli atti impugnati.
Osservo’ la corte territoriale che il collegamento fra (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., coprotagonista secondo la curatela degli atti di mala gestio imputati agli amministratori della (OMISSIS), costituiva indizio che escludeva che l’acquirente fosse del tutto all’oscuro delle vicende che avevano interessato la societa’ fallita ed i suoi amministratori e che la consapevolezza del terzo acquirente circa il pregiudizio alle ragioni del creditore, oltre che l’eventus damni (per effetto degli atti di disposizione il patrimonio del (OMISSIS) risultava completamente sottratto alla garanzia dei creditori), era ulteriormente comprovata dalla sproporzione fra il prezzo di acquisto (Euro 285.000,00) ed il valore determinato dal CTU con riferimento all’epoca dei fatti (Euro 1.468.207,35), oltre la circostanza della promessa di vendita conclusa da (OMISSIS) due anni dopo l’acquisto per il doppio del prezzo di acquisto. Aggiunse che ricorrevano i presupposti della fattispecie di cui all’articolo 2909 c.c.: il Fallimento era titolare di un credito da fatto illecito, ancora sub iudice, gia’ insorto all’epoca degli atti dispositivi (il (OMISSIS) era nel consiglio di amministrazione di una societa’ in situazione di scioglimento e di insolvenza fin dal marzo 2007, percepibile dagli amministratori, che nondimeno avevano proseguito nell’ordinaria gestione, determinando ulteriori perdite); la vendita a prezzo vile dell’intero patrimonio immobiliare costituiva evento pregiudizievole per i creditori; l’esistenza e consapevolezza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio alle ragioni del creditore erano in re ipsa, ed a maggior ragione era ravvisabile la scientia damni non potendosi considerare la societa’ acquirente all’oscuro delle vicende che avevano interessato (OMISSIS) ed i suoi amministratori ed essendo sempre stata partecipe alla complessiva operazione posta in essere per la liquidazione del patrimonio del (OMISSIS).
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi e (OMISSIS) s.r.l. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso, nei confronti di ciascun ricorso, il Fallimento del (OMISSIS) s.c.r.l. in liquidazione. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1. E’ stata disposta la riunione delle impugnazioni. E’ stata presentata memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 e 2697 c.c., articoli 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la curatela ha preteso di provare la dolosa preordinazione sia del venditore che del terzo acquirente sulla base del collegamento fra il (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. e fra quest’ultima e l’acquirente e che il giudice di appello, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., ha omesso di pronunciare sulle eccezioni sollevate in sede di appello dal (OMISSIS) medesimo, e cioe’ che non vi era il contestato legame familiare fra il (OMISSIS) e l’amministratore unico di (OMISSIS) in quanto, come si evinceva dall’interrogatorio nel procedimento penale di (OMISSIS), proprietario di (OMISSIS) era quest’ultimo e che socio unico di (OMISSIS) era (OMISSIS) s.p.a., societa’ fiduciaria di primaria importanza appartenente ad uno dei maggiori gruppi bancari ((OMISSIS) s.p.a.), circostanza questa che rendeva non verosimile la condotta ascritta alla societa’.
Il motivo e’ inammissibile. In primo luogo la censura non coglie la ratio decidendi ed e’ dunque priva di decisivita’. L’elemento soggettivo rilevante per la sentenza impugnata, coerentemente alla riconosciuta antecedenza del credito rispetto all’atto impugnato, e’ la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e non la dolosa preordinazione, sulla quale invece verte il motivo di ricorso.
In secondo luogo, con riferimento alla denuncia di mancata pronuncia su eccezione di merito sollevata in sede di appello, va rammentato che non ricorre il vizio di omesso esame di un’eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicche’ il relativo mancato esame puo’ farsi valere non gia’ quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (articolo 112 c.p.c.), bensi’ come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimita’ sulla conformita’ a legge della decisione implicita e sulla decisivita’ del punto di cui sarebbe stato pretermesso l’esame (Cass. 29 luglio 2004, n. 14486). La censura e’ stata formulata irritualmente nei termini di violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, laddove deve considerarsi che le eccezioni in questione risultano incompatibili con la decisione adottata dal giudice di merito ed il relativo percorso motivazionale.
Con il secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), ed il primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) s.r.l., si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2901, 2697 e 2727 c.c., articolo 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che gli atti sono stati compiuti prima del sorgere del credito (in realta’ mai sorto) perche’ il decreto di scioglimento della societa’ e’ del 19 marzo 2009 e che la curatela fallimentare avrebbe dovuto dimostrare la dolosa preordinazione di entrambe le parti del contratto. Aggiungono che non vi e’ neanche un’aspettativa di credito prima della proposizione dell’azione di responsabilita’ verso l’amministratore della societa’ e che non vi e’ prova ne’ della lesione del principio di cui all’articolo 2740 c.c. ne’ dell’anteriorita’ del credito rispetto alla vendita.
Il motivo e’ inammissibile. Il giudice di merito ha accertato che il Fallimento era titolare di un credito da fatto illecito gia’ insorto all’epoca degli atti dispositivi, considerando in particolare che il (OMISSIS) era nel consiglio di amministrazione di una societa’ in situazione di scioglimento e di insolvenza fin dal marzo 2007, percepibile dagli amministratori, che nondimeno avevano proseguito nell’ordinaria gestione, determinando ulteriori perdite. Trattasi di giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede di legittimita’ se non nelle forme della rituale denuncia di vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie non proposta con il motivo in esame.
Va inoltre evidenziato che nel motivo di censura si sollevano profili di stretta valutazione della prova, riservati in quanto tali alla competenza del giudice di merito (salvo gli aspetti afferenti alla motivazione ed al rispetto delle pertinenti norme di diritto). Non comprensibile, e pertanto carente di specificita’, e’ poi il motivo di censura nella parte in cui, riferendo dell’inesistenza del credito prima dell’azione di responsabilita’ nei confronti dell’amministratore della societa’, sembra affermare che il credito, per il quale si chieda l’accertamento giudiziale, sorga per effetto del medesimo provvedimento giudiziale.
Con il terzo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), ed il secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) s.r.l., si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ violazione degli articoli 2901 e 2697 c.c., articolo 115 c.p.c.. Osservano i ricorrenti che nessun argomento e’ stato dal giudice di appello speso per ravvisare l’esistenza del requisito psicologico in capo all’acquirente, laddove invece le risultanze processuali escludevano la ricorrenza di tale requisito. Aggiungono che, non avendo la curatela mai contestato tali circostanze eccepite dalle controparti, doveva farsi applicazione del principio di non contestazione.
Il motivo e’ inammissibile. La censura consta di due submotivi. Con il primo submotivo si denuncia l’esistenza di vizio motivazionale. La denuncia non e’ stata formulata nel rispetto del vigente parametro di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo i ricorrenti specificatamente denunciato l’omesso esame di fatto decisivo e controverso, ma solo un’insufficienza motivazionale e la presenza di risultanze istruttorie di segno diverso dalla valutazione del giudice di merito.
Con il secondo submotivo si contesta la violazione del principio di non contestazione. Anche tale censura e’ formulata in modo irrituale. In primo luogo si riconduce l’oggetto dalla non contestazione non ad uno specifico fatto, ma alla difesa della controparte avente ad oggetto la carenza del requisito soggettivo in capo all’acquirente, e dunque ad un contegno processuale. In secondo luogo quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimita’ di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. n. 16655 del 2016), onere processuale nella specie non assolto.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 – quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.
Condanna (OMISSIS) al pagamento, in favore del Fallimento del (OMISSIS) s.c.r.l. in liquidazione, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna (OMISSIS) s.r.l. al pagamento, in favore del Fallimento del (OMISSIS) s.c.r.l. in liquidazione, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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