Mancata costituzione in giudizio della parte resistente od appellata

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 18 agosto 2020, n. 5078.

La massima estrapolata:

A fronte della mancata costituzione in giudizio della parte resistente od appellata nel termine ultimo del passaggio della causa in decisione, l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento del plico contenente l’atto d’appello, avviato alla notificazione per mezzo del servizio postale, comporta l’inammissibilità del gravame, a nulla rilevando, a fronte del divieto esplicito per il Giudice di “esaminare” la domanda, che la disposizione citata non preveda una sanzione specifica nel caso in cui quell’onere non sia adempiuto.

Sentenza 18 agosto 2020, n. 5078

Data udienza 16 giugno 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Impugnazione – Atto di appello – Notificazione – Parte resistente – Mancata costituzione – Omessa produzione dell’avviso di ricevimento del plico – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5763 del 2010, proposto dal sig. Ge. Jo. Ar., rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Ga.e Mi. Sa. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fr. A. Ma. in Roma via (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Terza del 7 maggio 2009, n. 784, resa tra le parti sul ricorso R.G. 3625/1995, proposto per l’annullamento della nota del 15.6.95 con la quale il Sindaco di Camaiore comunicava che la Commissione Edilizia comunale nella seduta del 5.6.94 (n. 698 di prot.) aveva respinto la richiesta di concessione edilizia del 22.4.94 (n. 5402/B di prot. Gen.) perché in contrasto con l’art. 10 della Legge Regionale 10/79, nonché di ogni atto presupposto, conseguente o correlato
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2020, svoltasi con modalità telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, e del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, notificato il 10 ottobre 1995 e depositato il successivo 4 novembre, il sig. Jo. Ar. Ge. esponeva di essere proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione, con annesso box in lamiera utilizzato come legnaia, sito in Camaiore, Santa Maria Albiano, località (omissis) per acquistone fatto con rogito notarile del 10 novembre 1990, per il quale la precedente proprietà aveva presentato in data 24 marzo 1986 domanda di condono in sanatoria ai sensi della L. 47/85 per ottenere la concessione edilizia per civile abitazione con annesso rurale, successivamente rilasciata (C.E. n. 13 del 13 marzo 1995).
Tanto premesso, impugnava la determinazione del 15 giugno 1995 con la quale il Sindaco del Comune di (omissis), in conformità al parere contrario espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta del 5 giugno 1994, ne aveva respinto la domanda del 22 aprile 1994 (n. 5402/B di prot. Gen.) intesa al rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell’art. 10 della L.R. della Toscana n. 10 del 10 gennaio 1977, per l’ampliamento dell’edificio, “perché in contrasto con l’art. 10 della L.R. 10/79”.
Con sentenza n. 784 del 7 maggio 2009 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Il sig. Geanuracos ha proposto appello avverso la decisione di primo grado.
Nelle more del giudizio si è costituito un ulteriore difensore per l’appellante.
All’udienza pubblica del 16 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione e con ordinanza collegiale del 19 giugno 2020, n. 3934, è stato dato avviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., dell’esistenza di una possibile causa d’inammissibilità dell’appello in relazione all’assolvimento dell’onere della prova del perfezionamento della notificazione all’Amministrazione appellata, non costituita, e della sussistenza, in via gradata, di un possibile profilo di improcedibilità dello stesso in relazione alla cessazione degli effetti del provvedimento impugnato in primo grado, oltre a segnalare un profilo di criticità concernente il deposito telematico della procura ad litem.
Entro il termine assegnato con l’ordinanza, l’appellante ha prodotto memoria con cui ha rappresentato, per un verso, che l’originale cartaceo della cartolina attestante il perfezionamento della notifica dell’atto di appello a mezzo posta (della quale copia informatica è allegata alla memoria) non fu prodotto per mero disguido e, per altro verso, che l’impugnata nota del 1995 non è mai stata formalmente fatta oggetto di un provvedimento di annullamento o revoca o ritiro da parte dell’amministrazione.

DIRITTO

L’appello è inammissibile.
In base all’art. 45, comma 3, c.p.a., fornire la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso al destinatario è adempimento indispensabile perché la domanda introdotta con quell’atto possa essere esaminata.
Pertanto, a fronte della mancata costituzione in giudizio della parte resistente od appellata nel termine ultimo del passaggio della causa in decisione, l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento del plico contenente l’atto d’appello, avviato alla notificazione per mezzo del servizio postale, comporta l’inammissibilità del gravame, a nulla rilevando, a fronte del divieto esplicito per il Giudice di “esaminare” la domanda, che la disposizione citata non preveda una sanzione specifica nel caso in cui quell’onere non sia adempiuto (ex ceteris, C.d.S., sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4370; sez. VI, 8 settembre 2017, n. 4257).
Al riguardo, questo Consiglio ha già chiarito che l’udienza di spedizione in decisione segna il momento ultimo entro il quale può essere fornita la prova del perfezionamento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio per il destinatario, o può essere comprovata la non imputabilità dell’omissione, e che, di conseguenza, se la mancata produzione degli avvisi di ricevimento viene rilevata in udienza la parte non può chiedere termine, mentre, se è rilevata con ordinanza ex art. 73 co. 3 ultimo periodo, la decadenza deve considerarsi già verificata (C.d.S., sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1678).
Quest’ultima è l’ipotesi avveratasi nel caso in esame, nel quale la dimostrazione del perfezionamento della notifica dell’appello, sebbene l’appellata non si sia costituita, è stata fornita dall’appellante, tardivamente, solo con la memoria prodotta a seguito dell’ordinanza collegiale ex art. 73, comma 3.
Può, comunque, osservarsi che l’appello sarebbe stato da dichiarare improcedibile.
Difatti, come emerge dalle più recenti sentenze intervenute tra le parti, l’appellante aveva presentato, in data 29 luglio 1995, un’istanza di riesame dell’atto impugnato.
Il Comune, all’esito di rinnovata istruttoria, l’aveva rigettata con nota dell’8 ottobre 1997, provocando l’instaurazione di un nuovo giudizio innanzi al medesimo T.A.R., con ricorso (r.g. 218/1998) che era stato, infine, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ciò perché anche questo provvedimento era stato, intanto, sostituito da una nuova determinazione, del 7 maggio 1998, con la quale l’amministrazione, come rilevato in quella sentenza, era “pervenuta ad individuare nuove ragioni di reiezione dell’istanza sulla base di una rinnovata istruttoria, incentrata su un inedito parere della commissione edilizia” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 15 luglio 2011, n. 1193).
Dunque, sebbene non fatto espressamente oggetto di annullamento, revoca o ritiro da parte dell’amministrazione, il provvedimento impugnato in primo grado (risalente al 15 giugno 1995) non era più produttivo di effetti, essendo stato sostituito da un nuovo provvedimento (dell’8 ottobre 1997) di natura non meramente confermativa, il quale, peraltro, era stato a sua volta sostituito da un più recente provvedimento di diniego (del 7 maggio 1998) fondato su diversa motivazione ed anch’esso impugnato dall’odierno appellante con nuovo ricorso al T.A.R. per la Toscana che, respinto in primo grado, è stato infine accolto in appello (C.d.S., sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 6496).
Nulla dev’essere disposto per le spese del presente grado del giudizio, in difetto di costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nelle camere di consiglio del giorno 16 giugno 2020 e del giorno 21 luglio 2020, svoltesi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere, Estensore

 

 

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