Mancata consegna all’avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata

Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3965.

La massima estrapolata:

La mancata consegna all’avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata (c.d. P.E.C.) produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso, le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo, attraverso l’utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito.

Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3965

Data udienza 26 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25467-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ape legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 855/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 7368/2016, in rigetto del ricorso avverso diniego di annullamento in autotutela di avviso di accertamento IRPEF IVA 2008, ed ha depositato memoria difensiva;
l’Agenzia delle Entrate si e’ costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:
1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16 bis), in quanto, pur non avendo il ricorrente ricevuto comunicazione della fissazione della pubblica udienza innanzi alla CTP, la CTR aveva affermato la validita’ della comunicazione mediante deposito in cancelleria dell’avviso di fissazione di udienza per omessa consegna imputabile al destinatario della PEC (nella specie “casella inibita alla ricezione”), senza verificare che fosse stato effettuato tale adempimento dalla segreteria della CTP;
1.2. la doglianza va disattesa;
1.3. dalla disamina della sentenza e dalle stesse deduzioni del ricorrente risulta che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione innanzi alla CTR non fu recapitato al destinatario avendo la relativa P.E.C. restituito messaggio di errore (“casella inibita alla ricezione”) attestante l’impossibilita’ della ricezione per causa allo stesso imputabile, ragione per la quale la comunicazione fu effettuata mediante il deposito dell’atto presso la Segreteria della C.T.P.;
1.4. orbene, alla luce di tali risultanze, l’eccezione difensiva deve ritenersi destituita di fondamento, dovendosi al riguardo richiamare i condivisi principi affermati da questa Corte (cfr. Cass. Pen. 54141/2017), secondo cui, in tema di notificazione o comunicazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata (c.d. P.E.C.), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in Cancelleria, ai sensi del Decreto Legge 16 ottobre 2012, n. 179, articolo 16, comma 6, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di P.E.C. sia imputabile al destinatario;
1.5. nella pronuncia sopra richiamata si osserva che laddove il messaggio inviato tramite P.E.C. (ovvero il sistema che, per espressa previsione di legge – Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2005, n. 68 -, consente di inviare e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno) non risulti consegnabile, la disciplina cambia a seconda della causa della mancata consegna, se, cioe’, essa sia imputabile o meno al destinatario;
1.6. invero, se la comunicazione non si e’ potuta effettuare telematicamente per causa non imputabile al destinatario, ai sensi del citato Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 8, “si applicano l’articolo 136 c.p.c., comma 3, e articolo 137 c.p.c. e seguenti,” e la notificazione, pertanto, avviene nelle forme ordinarie previste dal codice di rito;
1.7. diverse sono le conseguenze nel caso in cui la mancata notifica sia ascrivibile al destinatario del messaggio, poiche’ al riguardo occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, articolo 20, (“regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. B2, e successive modificazioni, ai sensi del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24”), disciplina i “requisiti della casella di P.E.C. del soggetto abilitato esterno”, imponendo a costui una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di P.E.C. e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica;
1.8. in particolare, il “soggetto abilitato esterno”, cioe’, nel caso che ci occupa, il difensore della parte privata, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 2, comma 1, lettera m): a) “e’ tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l’assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati” (comma 2); b) “e’ tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia” (comma 3); c) e’ tenuto a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che “deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 34,” (comma 4); d) “e’ tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l’effettiva disponibilita’ dello spazio disco a disposizione” (comma 5);
1.9. di conseguenza, la mancata consegna e’ imputabile al destinatario nel caso in cui costui, venendo meno agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 20, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza;
1.10. quando la trasmissione via P.E.C. non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario (come nel caso di specie), trova allora applicazione il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 6, secondo cui le notificazioni e le comunicazioni “sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria”;
1.11. nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario e’ comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell’avvenuto deposito;
1.12. ai sensi del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 16, comma 4, infatti, “nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata (…) viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto nella cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori”;
1.13. la notifica depositata in Cancelleria e’ inoltre a disposizione dell’Avvocato, il quale, per estrarne copia, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 40, comma 1 ter, deve pagare il decuplo dei diritti normalmente dovuti;
1.14. alla luce di tale premessa, deve ritenersi validamente effettuata dalla Segreteria della CTP la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza, non essendo stata recapitata la comunicazione a mezzo p.e.c. del decreto di fissazione del giudizio di appello per causa imputabile al destinatario dell’atto, non avendo cioe’ reso accessibile la casella P.E.C. per superamento dello spazio ad essa relativo, ne’ il ricorrente ha dato prova di non aver potuto avere conoscenza del decreto per mancata pubblicazione dell’avviso su Portale dei Servizi Informatici e per impossibilita’ di estrarre copia presso la Segreteria della CTP;
2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 101 e 112 c.p.c., per avere la CTR respinto l’appello basandosi su questioni alla stessa non devolute, in particolare affermando che l’istanza di annullamento in autotutela non poteva avere alcun effetto con riguardo ad avviso di accertamento non impugnato nei termini di legge;
2.2. la doglianza e’ infondata dovendo al riguardo osservarsi che la particolare struttura che il processo tributario assume nel nostro ordinamento, come processo necessariamente instaurato mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, comporta la formazione di preclusioni in conseguenza dell’omesso esercizio del diritto di impugnazione, nel termine di decadenza all’uopo previsto (cfr. Cass. 24.9.2003, n. 14162; Cass. 16.1.2001, n. 542; Cass. n. 5206/1999), e tali preclusioni, laddove risultanti nel processo, possano essere rilevate anche d’ufficio dal Giudice, ed e’ sottratta al regime delle eccezioni nuove (cfr. Cass., n. 5862/2013, 21510/2004);
2.3. e’ opportuno infatti altresi’ evidenziare che nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela puo’ riguardare soltanto eventuali profili di illegittimita’ del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (cfr. Cass. n. 21146/2018), ipotesi neppure prospettate nel caso in esame, come emerge dall’esposizione dei fatti processuali nella sentenza impugnata;
3.1. il rigetto del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo motivo, con cui si lamenta omesso esame del motivo di appello parimenti relativo all’impugnazione del diniego di autotutela per ragioni che esulano da quelle di interesse generale dianzi illustrate (nella specie, si contesta che l’Ufficio finanziario abbia affermato l’irrilevanza dei compensi accertati ai fini del superamento della soglia prevista dall’agevolazione della legge finanziaria 2008 sul cd. regime dei minimi), e del quarto motivo, con cui si lamenta la condanna alle spese di lite in ragione della soccombenza nel grado di appello;
4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto quanto ai primi due motivi di ricorso, assorbiti i rimanenti;
5. nulla sulle spese stante la mancanza di attivita’ difensiva dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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