Madre naturale in vita ed il suo diritto all’anonimato

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 22 settembre 2020, n. 19824.

La massima estrapolata:

Fino a quando la madre naturale è in vita, il suo diritto all’anonimato di cui la stessa si è avvalsa al momento del parto deve essere massimamente tutelato, a meno che sia la stessa donna con la propria inequivocabile condotta ad aver manifestato la volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa. Nel periodo successivo alla sua morte, tuttavia, il bilanciamento dei valori di rango costituzionale che segue la richiesta di accertamento dello status di figlio naturale cambia e «l’esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status».

Sentenza 22 settembre 2020, n. 19824

Data udienza 30 gennaio 2020

Tag/parola chiave: Maternità – Accertamento giudiziale – Madre naturale in vita – Diritto all’anonimato al momento del parto – Sussiste – Periodo successivo alla sua morte – Accertamento dello status di figlio – Bilanciamento dei valori di rango costituzionale – Esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna – Esigenza di tutela del figlio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28577/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 280/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 28/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2020 da Dott. FIDANZIA ANDREA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 28 luglio 2017 la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – rigettando l’appello proposto da (OMISSIS), ha confermato la sentenza del 19 maggio 2014 con cui il Tribunale di Taranto ha giudizialmente accertato che (OMISSIS) era figlio di (OMISSIS).
La Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui le prove raccolte (consulenza immunogenetica, deposizioni di testi non legati da vincoli di parentela e/o affinita’, verbale di testamento olografo) integrano plurimi indizi gravi, precisi e concordanti nell’unico senso che (OMISSIS) e’ figlio di (OMISSIS).
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandolo a due motivi.
(OMISSIS) si e’ costituito in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (OMISSIS) ha dedotto la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 8 maggio 1927, n. 798, articolo 9, articoli 190 e 191 c.c. del Regno d’Italia, Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 30, articolo 269 c.c., Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 93, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta la ricorrente che nel bilanciamento dei contrapposti interessi del figlio di accedere alle informazioni sulle proprie radici e della madre all’anonimato, deve attribuirsi prevalenza al secondo ove la scelta iniziale dell’anonimato non sia stata revocata.
Peraltro, nell’ipotesi in cui la madre sia morta e non abbia mai revocato la scelta dell’anonimato, il diritto del figlio di conoscere le generalita’ della madre non puo’ piu’ essere esercitato, anche perche’ il legislatore ha fissato in cento anni il termine per l’accesso ai dati.
Ne consegue l’inammissibilita’ della domanda proposta dal sig. (OMISSIS).
2. Il primo motivo non e’ fondato.
Va preliminarmente osservato che il diritto della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto – invocato, nel caso di specie, dalla ricorrente per impedire l’accertamento giudiziale della maternita’ nei confronti della propria madre premorta – trova il proprio riconoscimento nel nostro ordinamento in una pluralita’ di norme che, integrandosi tra loro, ne consentono la tutela nel modo piu’ ampio:
– il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, articolo 30, comma 1, secondo cui “la dichiarazione di nascita e’ resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volonta’ della madre di non essere nominata”;
– il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 93, comma 1 (codice in materia di dati personali), secondo cui “il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facolta’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articolo 30, comma 1, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformita’ alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento”;
– La L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 28, comma 7, secondo cui “L’accesso alle informazioni non e’ consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo”;
– l’allegato del Decreto Ministeriale 16 luglio 2001, n. 349, prescrive in caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) che si deve indicare il codice 999 per “Donna che non vuole essere nominata”.
Il diritto della madre all’anonimato e’ stato oggetto anche di un intervento della Consulta, che nella sentenza n. 278/2013, nel riconoscerne il fondamento costituzionale, ha evidenziato che riposa sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla piu’ eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumita’ di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perche’ la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per se stessa, la genitorialita’ naturale.
Se e’ pur vero che nella stessa sentenza sopra citata la Corte Costituzionale ha cercato di conciliare l’esigenza di riservatezza della identita’ della madre con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini (riconosciuto dall’articolo 8 CEDU per come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 25 settembre 2012, Godelli contro Italia), giungendo a dichiarare costituzionalmente illegittimo la L. n. 184 del 1983, articolo 28 comma 7, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 177, comma 2, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilita’ per il giudice di interpellare la madre (che ha dichiarato di non voler essere nominata) su richiesta del figlio, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione, tuttavia, tale statuizione non ha affatto inteso comprimere in alcun modo la pienezza del diritto all’anonimato riconosciuto alla madre. E’ stata, infatti, da un lato, contemplata la possibilita’ di revoca di tale scelta solo se cio’ corrisponde alla reale volonta’ della stessa genitrice, e, dall’altro, e’ stato correttamente rilevato che la previsione della irreversibilita’ della scelta puo’ non corrispondere affatto all’effettivo interesse della stessa madre, venendosi sostanzialmente ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione, “trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio”.
Nell’esame degli interessi che vengono in considerazione nel presente procedimento, non secondario rilievo deve, d’altra parte, attribuirsi anche al diritto (nel caso di specie rivendicato dal controricorrente) all’accertamento dello status filiationis.
In particolare, questa Corte ha gia’ statuito (vedi Cass. n. 24292/2016; conf. Cass. n. 11887/2015, Cass. n. 4020/2017) che “il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla verita’ biologica costituisce una delle componenti piu’ rilevanti del diritto all’identita’ personale che accompagna senza soluzione di continuita’ la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore eta’, ma in tutto il suo svolgersi. L’incertezza su tale “status” puo’ determinare una condizione di disagio ed un “vulnus” allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalita’ riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera all’interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verita’ attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (articolo 2 Cost. e articolo 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e relazionale”. Con tali articolate e condivisibili argomentazioni questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 270 c.c., sollevata in quel giudizio dalla parte ricorrente, che aveva lamentato che la previsione di imprescrittibilita’ dell’azione di accertamento giudiziale della paternita’ o maternita’, escluderebbe qualsiasi possibilita’ di valutazione da parte del giudice della domanda di dichiarazione giudiziale nei casi in cui l’azione sia proposta con notevole ritardo (in quella fattispecie circa quaranta anni), con l’effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilita’ dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, imponendogli a distanza di molto tempo un accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l’interessato avrebbe potuto richiedere prima.
In realta’, proprio la previsione della imprescrittibilita’ dell’azione di accertamento giudiziale sia della maternita’ che della paternita’ – unitamente a quella che la prova puo’ essere data con ogni mezzo, a norma dell’articolo 269 c.c., comma 2 – dimostra come il legislatore abbia inteso assicurare una piena tutela a tale diritto, riconoscendo l’interesse all’accertamento dello status di filiazione corrispondente alla verita’ biologica, in quanto componente essenziale del diritto all’identita’ personale, in ogni momento della vita di una persona e quindi anche in eta’ adulta.
Deve, tuttavia, osservarsi che, ad avviso di questa Collegio, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all’interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello status di filiazione, quello della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si ponga comunque in posizione preminente. Quest’ultimo diritto, infatti, come sopra gia’ evidenziato, e’ finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilita’ che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternita’.
Dunque, in tale prospettiva e per garantire ampia tutela alla donna che compie tale difficile scelta, il diritto all’anonimato non puo’ essere in alcun modo sacrificato o compresso per tutta la durata della vita della madre.
Tale regola puo’ essere, al limite, derogata (consentendo quindi l’esercizio dell’accertamento giudiziale della maternita’) solo ove fosse stata proprio la madre – come, peraltro, e’ accaduto nel caso che forma oggetto del presente procedimento – con la propria inequivocabile condotta, ad aver manifestato la volonta’ di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa, di rinuncia alla genitorialita’ giuridica, accogliendo nella propria casa il bambino come un figlio.
Tuttavia, al di fuori del caso limite sopra enunciato, la tutela del diritto all’anonimato della madre, per tutta la durata della vita della stessa, deve essere, come detto, massima.
A diverse conclusioni si deve, invece, addivenire con riferimento al periodo successivo alla morte della madre, in relazione al quale il diritto all’anonimato in oggetto e’ suscettibile di essere compresso, o indebolito, in considerazione della necessita’ di fornire piena tutela – a questo punto – al diritto all’accertamento dello status di filiazione.
E’ pur vero che questa Corte, con la sentenza n. 22838/2016, ha espressamente affermato che ogni profilo di tutela dell’anonimato non si esaurisce con la morte della madre, non dovendosi escludere la protezione dell’identita’ “sociale” costruita in vita da quest’ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all’anonimato (e proprio in relazione a tale esigenza e’ stato statuito che il trattamento delle informazioni relative alle origine del figlio deve essere circondato da analoghe cautele e in modo corretto e lecito, senza cagionare danno anche non patrimoniale all’immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primari rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati, come discendenti e/o familiari).
Tuttavia, non vi e’ dubbio che, in relazione a quanto sopra illustrato con riferimento all’ampiezza del diritto all’accertamento dello status di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all’interprete per il periodo successivo alla morte della madre, l’esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non puo’ che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status.
In conclusione, venendo meno per effetto della morte della madre, l’esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell’anonimato, non vi sono piu’ elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione (come affermato da Cass. 15024/2016 e Cass. 22838/2016), ma anche per la proposizione dell’azione volta all’accertamento dello status di figlio naturale, ex articolo 269 c.c..
Tale soluzione si impone anche per una lettura costituzionalmente orientata della norma sopra citata – alla luce degli articoli 2 e 30 Cost., ma anche articolo 24 Cost. – oltre che internazionalmente orientata (articolo 117 Cost.). In proposito, l’articolo 8 CEDU, nella lettura datane dalla Corte EDU (Corte EDU, 22/09/2012, Godelli c. Italia, Corte EDU, 13/02/2003, Odievre c. Francia), tende essenzialmente a premunire l’individuo contro ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non contentandosi di ordinare allo Stato di astenersi da simili ingerenze, ma aggiungendovi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata; tra questi non puo’ non rientrare il diritto a proporre le azioni che lo stesso ordinamento nazionale offre per il riconoscimento dello status di figlio naturale di una persona.
Ne consegue che, nel caso di specie, l’azione di accertamento giudiziale della maternita’ proposta da (OMISSIS) dopo il decesso della madre e’ pienamente ammissibile per due ordini di ragioni:
– e’ stata proposta dopo che il diritto della madre premorta a mantenere l’anonimato si era, per le ragioni sopra illustrate, indebolito;
– in ogni caso, e’ stata proposta per ottenere l’accertamento della maternita’ nei confronti di una donna che aveva dimostrato nei fatti – come sara’ evidenziato nell’ulteriore corso della trattazione – di aver superato essa stessa l’originaria scelta dell’anonimato, trattando l’odierno controricorrente come uno dei suoi figli.
3. Con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 269 c.c., comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta la ricorrente che le circostanze di fatto in base alle quali la Corte d’Appello ha accertato il rapporto di filiazione per cui e’ procedimento sono del tutto diverse rispetto a quelle normativamente richieste, che presuppongono l’accertamento della identita’ di colui che si pretende essere il figlio e di colui che fu partorito dalla donna che si assume essere madre.
In particolare, i giudici di merito non hanno accertato lo stato di gravidanza di colei che si sostiene essere madre nei mesi che precedettero la nascita del sig. (OMISSIS), ne’ che (OMISSIS) abbia partorito un figlio nel gennaio 1934.
In mancanza di tali imprescindibili accertamenti, la prova specifica della maternita’ non e’ stata conseguita dal richiedente, avendo la Corte d’Appello fondato la decisione su semplici indizi e non su una prova.
4. Il motivo e’ inammissibile.
Va osservato che e’ costante orientamento di questa Corte che, in tema di mezzi utilizzabili per provare la paternita’ naturale – analogo ragionamento vale per la maternita’ naturale – l’articolo 269 c.c., ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'”id quod plerumque accidit”, risultino idonei, per attendibilita’ e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternita’, sicche’ risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternita’ (cd. “tractatus”), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. “fama”), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore. (Cass. n. 1279/2014).
Inoltre, il principio della liberta’ di prova, sancito dal citato articolo 269 c.c., comma 2 – e riferibile anche alla maternita’ naturale – non tollera surrettizie limitazioni, ne’ mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternita’ o la maternita’ naturale, ne’, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di merito di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del “tipo” di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge (Cass. 6694/2006; Cass. 14976/2007; Cass. 12971/2012; Cass. 3479/2016).
I giudici di merito hanno fatto buon uso di tali principi, accertando il rapporto di filiazione del sig. (OMISSIS) con la sig.ra (OMISSIS) all’esito della valutazione di un complesso di circostanze, quali la consulenza immunogenetica, che ha concluso per un sicuro rapporto di parentela biologica tra i due, nonche’ le deposizioni di testi non legati da vincoli di parentela e/o affinita’ (ad eccezione di uno) con il richiedente, da cui sono emersi sia il “tractatus”, ovvero che sin dalla tenera infanzia il (OMISSIS) era stato trattato dalla (OMISSIS) come uno dei suoi figli (che lo aveva accolto nella propria casa), sia la “fama”, essendo opinione comune in paese che il (OMISSIS) fosse figlio della (OMISSIS), tanto e’ vero che alla morte di (OMISSIS), figlio di (OMISSIS), fu chiamato dai Carabinieri lo stesso (OMISSIS) per il riconoscimento del cadavere, essendo ritenuto dalla comunita’ “fratello” del defunto.
Non vi e’ dubbio che le censure della ricorrente – che vuole circoscrivere le circostanze di fatto in base alle quali valutare il rapporto di filiazione a quelle strettamente inerenti alla fase dello stato di gravidanza ed alla nascita – si pongano in netto contrasto con l’articolo 269 c.c., comma 2, che consente di provare la maternita’ con ogni mezzo, oltre ad essere inammissibili, in quanto di merito, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda processuale.
Il rigetto del ricorso non comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, sussistendo, in ragione della novita’ delle questioni trattate, giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
“Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a)”.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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