Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 20 maggio 2020, n. 9255.
La massima estrapolata:
L’ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all’estinzione. Ne consegue che avverso tale provvedimento sono inammissibili l’appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., poiché la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, i quali sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali.
Sentenza 20 maggio 2020, n. 9255
Data udienza 28 novembre 2019
Tag – parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9692-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 5061/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c. del 7/12/2017 la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dal sig. (OMISSIS) in relazione alla pronunzia Trib. Napoli 19/5/2016, di interruzione del giudizio dal medesimo promosso nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e del sig. (OMISSIS), rispettivamente di restituzione di somma indebitamente percepita e di risarcimento di pretesamente subito danno, all’esito della messa in liquidazione del Fondo comune d’investimento “(OMISSIS)”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.).
L’altro intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 131 e 299 c.p.c., Decreto Legislativo n. 385 del 1998, articolo 83, Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 56.
Si duole essersi dai giudici di merito erroneamente dichiarata nella specie l’interruzione del giudizio di primo grado per la messa in liquidazione del Fondo comune di investimento denominato “(OMISSIS)”, che viceversa comporta l’improcedibilita’ della domanda nei confronti del medesimo proposta.
Lamenta non essersi considerato che la declaratoria di interruzione ha nella specie “natura decisoria”, in quanto “attraverso la sua emanazione il giudice non si e’ affatto limitato a regolamentare lo svolgimento del giudizio, ma ha esercitato la propria potesta’ di imperium, esaurendo il proprio potere decisionale”.
Il ricorso e’ inammissibile ex articolo 360 bis c.p.c.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, l’ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria, in quanto non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio ne’ definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione, o, in mancanza, fino all’estinzione.
Ne consegue che avverso tale provvedimento e’ inammissibile l’appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, poiche’ la parte interessata ha la possibilita’ di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, che sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice, che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali (v. Cass., 1/8/2014, n. 17531).
E’ al riguardo appena il caso di osservare che allorquando, come nella specie/sussiste una ragione oggettiva di inammissibilita’ dell’impugnazione, per essere stata essa nella specie proposta avverso un provvedimento non suscettibile di impugnazione con il mezzo esperito, la relativa questione prevale ed il giudizio dev’essere definito sulla base di essa, senza necessita’ di esaminare un’eventuale ragione di ammissibilita’ dell’impugnazione relativa o all’individuazione del soggetto passivo di essa o alla notificazione dell’impugnazione nei suoi confronti (v. Cass., 28/2/2007, n. 4733), come pure di legittimazione all’esercizio del diritto di impugnazione, atteso che non e’ possibile ragionare di tale legittimazione se non in relazione ad un mezzo di impugnazione del quale consti l’esperibilita’ sul piano oggettivo, cioe’ l’esperimento contro un provvedimento suscettibile di essere assoggettato al tipo di impugnazione azionato (v. Cass., 12/1/2007, n. 449).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), seguono la soccombenza.
Non e’ viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.400,00, di cui Euro 4.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore della controricorrente societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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