L’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione deve essere appellata dalla parte contumace

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3038.

L’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione deve essere appellata dalla parte contumace nel termine “breve” di cui all’articolo 702-quater del Cpc, decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine “lungo” di cui all’articolo 327 del Cpc che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo. Il termine breve per la proposizione dell’appello ex articolo 702-quater del Cpc decorre, dunque, quando il soccombente sia rimasto contumace in primo grado, solo nel caso in cui l’altra parte abbia notificato la decisione, sicché il disposto secondo il quale l’ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione opera unicamente nei confronti della parte costituita.

Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3038

Data udienza 4 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento sommario di cognizione – Ordinanza conclusiva – Appello dalla parte contumace – Termine “breve” di cui all’articolo 702 – quater c.p.c. – Decorrenza dalla notificazione della stessa – Termine “lungo” di cui all’articolo 327 c.p.c. – Applicabilità – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21748-2019 proposto da:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4571/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 5 luglio 2019, n. 4571/2018, resa dalla Corte d’Appello di Roma.
(OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. (avente causa della (OMISSIS) s.r.l.), resistono con distinti controricorsi. Rimangono altresi’ intimati, senza aver svolto attivita’ difensive, (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l..
La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico contro l’ordinanza ex articolo 702-ter c.p.c., resa dal Tribunale di Roma il 16 luglio 2014, con cui lo stesso Ministero era stato condannato al pagamento della somma di 23.582,15 oltre interessi in favore della (OMISSIS) s.r.l., a titolo di contributi L. 28 dicembre 2001, n. 448, ex articolo 52, comma 18, per le emittenti radiofoniche locali. La Corte d’appello ha rilevato che, essendo rimasto il Ministero contumace in primo grado, l’ordinanza pronunciata il 16 luglio 2014 era stata comunque “notificata all’Avvocatura Generale, mediante ritiro in cancelleria” in data 16 luglio 2014, sicche’ era tardivo l’appello poi notificato in data 8 ottobre 2014.
L’unico motivo di ricorso del Ministero dello Sviluppo Economico denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 702-quater, 136 e 327 c.p.c., avendo la Corte di Roma erroneamente affermato che il termine breve per la proposizione dell’appello ai sensi dell’articolo 702-quater c.p.c., decorra anche per la parte contumace che, come nella specie, abbia preso conoscenza non mediante comunicazione, ma mediante ritiro di copia in cancelleria.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorso e’ manifestamente fondato.
Questa Corte ha gia’ precisato, e va qui ribadito, che l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione deve essere appellata dalla parte contumace nel termine “breve” di cui all’articolo 702 quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine “lungo” di cui all’articolo 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo. Il termine breve per la proposizione dell’appello ex articolo 702 quater c.p.c., decorre, dunque, quando il soccombente sia rimasto contumace in primo grado, solo nel caso in cui l’altra parte abbia notificato la decisione, sicche’ il disposto secondo il quale l’ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione opera unicamente nei confronti della parte costituita (Cass. Sez. 3, 27/06/2018, n. 16893; Cass. Sez. 1, 13/12/2019, n. 32961).
Agli effetti della comunicazione prescritta dall’articolo 702-quater c.p.c., (la quale costituisce adempimento previsto dal codice di rito soltanto in favore delle parti costituite) non ha dunque rilievo, come invece sostengono i controricorrenti, e come ha supposto la Corte d’appello di Roma, che il Ministero dello Sviluppo Economico, contumace in primo grado, avesse comunque acquisito aliunde conoscenza dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale il 16 luglio 2014 mediante ritiro informale in pari data di copia del provvedimento in cancelleria. Va dunque accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che procedera’ a nuovo esame della causa uniformandosi all’enunciato principio e regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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