Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 aprile 2021| n. 15115.
L’opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l’espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine e con l’osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell’impugnazione.
Sentenza|21 aprile 2021| n. 15115
Data udienza 26 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Procedura penale – Esecuzione – Sanzioni alternative alla detenzione – Espulsione dallo Stato – Opposizione – Inammissibilità – Ricorso per cassazione – Fondatezza – Procedimento di sorveglianza – Mancato invio avviso di fissazione udienza al difensore – Nullità assoluta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI Renato Giusep – Presidente
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/03/2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FODARONI M. Giuseppina, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per il prosieguo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile, in quanto sfornita di motivi contestuali alla dichiarazione, l’opposizione proposta, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, Testo Unico Imm., avverso l’anteriore Decreto del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, che aveva ordinato l’espulsione dallo Stato di (OMISSIS) a titolo di sanzione alternativa alla detenzione.
2. L’interessato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale, giacche’ l’udienza di sorveglianza sarebbe stata celebrata in assenza del difensore di fiducia, allontanatosi dall’aula dopo il rinvio a nuovo ruolo inizialmente disposto per l’impossibilita’ di attivare il collegamento da remoto con l’istituto penitenziario di detenzione. Risolto il problema tecnico, il Tribunale di sorveglianza sarebbe inopinatamente passato alla trattazione del procedimento gia’ rinviato, sulla base del consenso irritualmente espresso dall’interessato, mancante di interprete e solo formalmente assistito da un difensore di ufficio (privo della possibilita’ di interloquire con lui e non avente conoscenza alcuna degli atti).
Con il secondo motivo il ricorrente parimenti deduce violazione delle legge processuale, giacche’ il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare, ai fini dell’ammissibilita’ dell’opposizione, i motivi tempestivamente formulati, ancorche’ separatamente dalla dichiarazione d’impugnazione, dal difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
2. Come risulta dagli atti, che questa Corte e’ legittimata a compulsare in relazione alla natura processuale del vizio denunciato, il procedimento di sorveglianza era stato chiamato in udienza, presente il difensore di fiducia del condannato, e rinviato a nuovo ruolo per le ragioni indicate in narrativa.
A seguito di tale pronuncia, il medesimo difensore di fiducia aveva diritto a ricevere, nel rispetto del termine dilatorio di legge, l’avviso di rifissazione dell’udienza (Sez. 3, n. 35764 del 10/01/2017, Frontino, Rv. 270797-01; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Rv. 264159-01; Sez. 2, n. 51427 del 05/12/2013, Domenichini, Rv. 258065-01).
La rinnovata celebrazione di quest’ultima, omesso tale adempimento, integra una nullita’ assoluta e insanabile, essendo il difensore risultato nel prosieguo assente (Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199-01).
Ne’ la nullita’ puo’ ritenersi scongiurata dal preventivo assenso alla trattazione proveniente dall’interessato, se non altro perche’, all’atto della relativa dichiarazione, questi figurava del tutto privo di riscontrabile assistenza difensiva, posto che nel verbale di udienza il preteso difensore d’ufficio, nominato in sostituzione ex articolo 97 c.p.p., comma 4, non risulta neppure identificato.
3. L’accoglimento del primo motivo, che riveste carattere pregiudiziale, importa l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l’ha adottata per rinnovato giudizio, anche in ordine all’ammissibilita’ della proposta opposizione.
3.1. Va disposto l’annullamento con rinvio, perche’ tale esito costituisce la regola generale prevista per le ipotesi di annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, alla luce della clausola di eccettuazione (“fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622”) posta all’esordio dell’articolo 623 c.p.p. (in termini, Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 28052401; Sez. 1, n. 21826 del 21/07/2020, Mascolo, Rv. 279397-01) e non essendo qui integrata alcuna delle fattispecie tassativamente delineate di annullamento senza rinvio.
A tale conclusione non osta la natura processuale del vizio ritenuto. L’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera b), ne costituisce chiara conferma li’ ove esso stabilisce, mediante il richiamo all’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, che la Corte di legittimita’ disponga l’annullamento con rinvio appunto nel caso in cui siano accertate nullita’ assolute, o altre patologie processuali che impongano la regressione del procedimento ad un grado anteriore di giudizio.
3.2. Nel pronunciare nuovamente, il giudice di rinvio si atterra’, quanto all’ammissibilita’ dell’opposizione, al consolidato principio di diritto (Sez. 1, n. 41753 del 16/09/2013, Lassa, Rv. 256982-01; Sez. 1, n. 38699 del 28/09/2007, Sanif, Rv. 238047-01; Sez. 1, n. 6029 del 02/11/1999 dep. 2000, Ceanza, Rv. 215328-01; Sez. 1, n. 5433 del 20/03/1992, Contrino, Rv. 19031001; Sez. 1, n. 4902 del 17/12/1991, dep. 1992, Caccamo, Rv. 188904-01), secondo cui tale rimedio e’ assoggettato, secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, Testo Unico Imm., alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in forza delle quali i motivi possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purche’ entro il termine per impugnare stabilito dall’articolo 585 c.p.p., commi 1, 2 e 3, o da disposizioni speciali, e con l’osservanza dei modi e delle forme previsti dalla legge processuale (aspetti che il medesimo giudice avra’ cura di verificare).
Solo in difetto di rituali e tempestivi motivi, proposti o meno con la dichiarazione, l’impugnazione risultera’ geneticamente inammissibile. In questo caso, allora, il vizio non potra’ essere sanato dalla presentazione, nel termine di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 4, di motivi “nuovi”, ad integrazione della nuda dichiarazione, o a specificazione di quelli non conformi eventualmente gia’ dedotti (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851-01).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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