In tema di giudizio abbreviato e le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 aprile 2021| n. 14843.

In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna basata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell’imputato, riportate unicamente nel verbale di arresto, non sottoscritto dal predetto).

Sentenza|20 aprile 2021| n. 14843

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: STUPEFACENTI – DETENZIONE E SPACCIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la Sentenza della Corte di appello di Bari del 7 ottobre 2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Dr. Benedetto Paterno’ Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Locatelli Giuseppe, che ha chiesto la reiezione del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello Bari ha confermato la condanna resa in primo grado, in esito a giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Bari, nei confronti di (OMISSIS), ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 bis e 4, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish in misura di grammi 70 suddivisa in piu’ pezzetti (in numero di otto).
2. Propone ricorso il (OMISSIS), per il tramite del difensore di fiducia e adduce tre diversi motivi di ricorso.
2.1.Lamenta in primo luogo violazione dell’articolo 350 c.p.p. per avere i giudici del merito riferito la disponibilita’ della sostanza rinvenuta, in uno al materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, presso l’abitazione del prevenuto, all’interno della quale dimoravano anche la madre, i fratelli ed un soggetto estraneo al relativo nucleo familiare, facendo leva sulle asserite dichiarazioni rese dall’imputato riportate nel verbale di arresto, affette da inutilizzabilita’ patologica dovendosi ricondurre le stesse, in assenza di verbalizzazione e sottoscrizione, all’egida dell’articolo 350 c.p.p., comma 5 e non al comma 7 della medesima disposizione del codice di rito, come ritenuto in sentenza. Da qui il divieto assoluto di utilizzabilita’ previsto dal comma 6 dell’articolo citato.
2.2. Con il secondo motivo si adduce violazione dell’articolo 649 c.p.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 nonche’ vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta identita’ tra il fatto oggetto di scrutinio e quello sotteso alla condanna resa ai danni del (OMISSIS) per la detenzione di sostanza stupefacente (rinvenuta in esito alla perquisizione personale del 26 settembre 2018) del medesimo tipo di quella riscontrata presso la sua abitazione (il 1 ottobre del 2018).
Identita’ negata dai giudici del merito valorizzando circostanze probatoriamente neutre e comunque illogiche.
2.3. Con il terzo motivo si adduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata configurazione del fatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73. comma 5, avendo la Corte territoriale fatto unicamente leva sul dato ponderale, senza rispondere ai rilievi difensivi esposti sul punto con l’appello, che indicavano una valutazione globale e complessiva degli estremi utili alla relativa configurazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ fondato e impone l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, rendendo altresi’ indifferente l’attuale scrutinio degli ulteriori motivi, logicamente subordinati al giudizio di colpevolezza del ricorrente, messo in discussione, sul piano della relativa compiutezza motivazionale, dalla correttezza in diritto della detta censura.
Vero e’ che il secondo motivo di impugnazione ha, in tesi, un rilievo pregiudiziale. Presuppone logicamente, tuttavia, la verifica della riferibilita’ della condotta in contestazione al ricorrente, snodo valutativo imprescindibile per poi accertare l’addotta violazione dell’articolo 649.
2.Coglie nel segno l’eccepita inutilizzabilita’ patologica prospettata dalla difesa quanto alle dichiarazioni rese dall’imputato in occasione dell’arresto, relative alla riferibilita’ a se stesso della droga e degli ulteriori strumenti, utili alla commercializzazione illecita della sostanza, rinvenuti all’interno dell’abitazione presso la quale il (OMISSIS) scontava gli arresti in relazione ad altra condotta.
2.1.Vero e’ che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per cio’ stesso, nel giudizio abbreviato (Cass. S.U., n. 5 1150 del 25/09/2008 dep. 2009, Correnti, Rv. 241884; recentemente, Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642).
2.2. Va tuttavia ricordato che la polizia giudiziaria, a norma dell’articolo 350 c.p.p., comma 2, deve redigere verbale, tra l’altro, delle dette dichiarazioni spontanee: pur non essendo richiesto che la verbalizzazione riguardi ciascuna delle attivita’ svolte, specialmente se realizzate in contestualita’ spaziotemporale, resta fermo che le dichiarazioni spontaneamente rese dall’indagato, proprio perche’ allo stesso riferibili come espressione della sua volonta’ di rendere una dichiarazione, devono trovare confezione formale in un verbale che sia dal medesimo sottoscritto, non potendo essere sostituito detto atto dall’annotazione di polizia giudiziaria che di dette dichiarazioni fornisca contezza o riassunto. Le stesse, dunque, ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto e autonomo verbale (ex plurimis: Cass. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 243734; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Labonia, Rv. 252279), ma cio’ proprio perche’ il relativo verbale viene sottoscritto dall’indagato.
2.3. Ne consegue che, in linea con quanto recentemente precisato da questa stessa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12752 del 27/02/2019, Rv. 276176), non sono utilizzabili, ancorche’ si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria. E nel caso, lo scrutinio degli atti trasmessi, favorito dalla natura del vizio prospettato, consente di affermare che le dichiarazioni del ricorrente sulla base delle quali e’ stata ritenuta la riconducibilita’ della sostanza stupefacente e degli altri strumenti utili alla illecita commercializzazione della stessa, risultano riportate unicamente nel verbale di arresto (mentre non se ne rinviene cenno in quello di perquisizione e sequestro, sottoscritto dal (OMISSIS)).
2.4. Da qui l’inutilizzabilita’ del dato, alla luce delle superiori indicazioni in diritto; inutilizzabilita’ destinata a travolgere la decisione impugnata, atteso che sul punto, a fronte dei rilievi sollevati dalla difesa (legati alla presenza, nella detta abitazione, di piu’ soggetti, oltre all’imputato, cui poteva ascriversi in tesi la disponibilita’ della sostanza e della ulteriore strumentazione utile allo spaccio), la Corte territoriale ha motivato facendo leva, esclusivamente, su tali dichiarazioni.
Si impone in coerenza l’annullamento con rinvio per consentire alla Corte territoriale di valutare altrimenti il materiale probatorio acquisito agli atti in relazione al tema della ritenuta disponibilita’, in capo al prevenuto, della sostanza contestata, oggetto della contestata detenzione illecita. Aspetto, questo, logicamente assorbente gli ulteriori profili sollevati con le altre censure che compongono il ricorso in esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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