Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12403.
La massima estrapolata:
L’omessa rilevazione dell’incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l’omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare “ante causam” non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all’ufficio adìto anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza, stabilito dall’art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669-octies e novies c.p.c., all’esito della fase cautelare “ante causam”, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.
Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12403
Data udienza 9 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Contratti e obbligazioni – CAI – – Centrale di allarme interbancaria – Nominativo – Cancellazione – Procedimenti cautelari – Regolamento di competenza – Inammissibilità – Ragioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13604-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), domiciliato ex articolo 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 1350/8/2018 del Tribunale di Napoli Nord, depositata il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore D’Arrigo Cosimo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Cardino Alberto che ha chiesto che il regolamento di competenza sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO
La (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) ricorrevano innanzi al Tribunale di Napoli Nord per richiedere, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., la cancellazione del nominativo del (OMISSIS) dall’archivio della Centrale d’allarme interbancaria, ove era stato segnalato dalla (OMISSIS) s.p.a., nonche’ la riduzione dell’iscrizione ipotecaria effettuata da quest’ultima. L’istituto di credito, costituitosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in via cautelare, evidenziando che tutti i contratti da cui traeva origine il debito inadempiuto, per il quale era stata effettuata la segnalazione alla CAI, contenevano una clausola che assegnava la competenza esclusiva per ogni controversia al foro di Venezia.
Il Tribunale, disattesa l’eccezione preliminare di incompetenza, accoglieva solo in parte la domanda cautelare.
Avverso tale provvedimento la (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
La (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., u.c..
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte come riportate in epigrafe. La (OMISSIS) s.p.a. ha depositato memorie.
CONSIDERATO
Il regolamento di competenza e’ inammissibile, in quanto il provvedimento avverso il quale e’ stato proposto ha natura cautelare. Infatti, in tema di procedimenti cautelari e’ inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorieta’ e dalla riproponibilita’ illimitata – sia perche’ l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’articolo 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitivita’, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (Sez. U, Ordinanza n. 18189 del 29/07/2013, Rv. 627257 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 16091 del 09/07/2009, Rv. 608985 – 01)
In particolare, l’omessa rilevazione dell’incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice nel procedimento cautelare ante causam non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all’ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza, stabilito dall’articolo 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena (Sez. 3, Ordinanza n. 2505 del 03/02/2010, Rv. 611615 – 01). Ne consegue che il giudizio di merito instaurato all’esito della fase cautelare ante causam, puo’ essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorche’ diverso da quello della cautela. Anzi, questa rappresenta la corretta via processuale per dedurre, in un giudizio a cognizione piena, la questione della competenza territoriale.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello gia’ dovuto per l’impugnazione proposta.
Sussistono, infine, i presupposti perche’ la ricorrente sia condannata d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto essa ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere la tesi proposta, in presenza di un risalente e consolidato orientamento di questa Corte di segno opposto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonche’ al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 2.000,00 ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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