L’omessa dichiarazione comporta l’obbligatorietà della confisca.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 settembre 2018, n. 40441.

La massima estrapolata:

L’omessa dichiarazione comporta l’obbligatorietà della confisca.

Sentenza 12 settembre 2018, n. 40441

Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20-02-2017 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa DI NARDO Marilia che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca.

RITENUTO IN FATTO

1. E’ impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata con la quale (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione per il delitto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 5 per aver omesso di presentare, pur essendovi obbligato e al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, la dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2008.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il Procuratore Generale articola un unico complesso motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce violazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)), limitatamente all’omessa applicazione della confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. La confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, comma 1, (e in precedenza dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143), alla cui salvaguardia e’ finalizzato il sequestro preventivo, e’ obbligatoria, con la conseguenza che, indipendentemente da un adottato sequestro, essa va disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su accordo delle parti.
In mancanza puo’ essere disposta in sede esecutiva.
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, puo’ emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessita’ della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661).
Il giudice della cognizione ha omesso la statuizione sulla confisca e pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui non e’ stata disposta la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato.
3. Non essendo necessari accertamenti di fatto, la confisca puo’ essere pertanto disposta dalla Corte di cassazione, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, fino all’ammontare di Euro 94.272,00 per l’imposta e’ data IRES e fino all’ammontare di Euro 130.149,00 per l’imposta evasa Iva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui non e’ stata disposta la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato, confisca che dispone fino all’ammontare di Euro 94.272,00 per l’imposta evasa IRES e fino all’ammontare di Euro 130.149,00 per d’imposta evasa Iva.

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