Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 maggio 2022| n. 20238.
ll reato di coltivazione di stupefacenti
Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto.
Sentenza|25 maggio 2022| n. 20238. ll reato di coltivazione di stupefacenti
Data udienza 15 febbraio 2022
Integrale
Tag – parola: Sostanze stupefacenti – Coltivazione domestica contenuta e rudimentale di piante di marjuana – Indiscusso uso personale – Assenza di prova del pericolo per la salute pubblica – Irrilevanza penale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Luigi – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1883/2019 della Corte di appello di Ancona del 10 dicembre 2019;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa FILIPPI Paola, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
ll reato di coltivazione di stupefacenti
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona ha, con sentenza del 10 dicembre 2019, riformato la precedente decisione con la quale, in data 16 febbraio 2018, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva assolto con formula ampia (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, avendo egli atteso alla coltivazione di alcune piante di marijuana sul terrazzo della propria abitazione; in particolare, secondo quanto emerge dalla sentenza della Corte distrettuale, il Tribunale aveva escluso la rilevanza penale della condotta posta in essere dal (OMISSIS), essendo la produzione di sostanza stupefacente derivante dalla coltivazione in questione destinata esclusivamente all’uso personale del predetto.
Nel ribaltare la decisione del giudice di primo grado, affermando la responsabilita’ penale del prevenuto e condannando il medesimo, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 700,00 di multa, la Corte dorica ha ritenuto che la, pur modesta, attivita’ di autoproduzione di sostanze stupefacenti, presumibilmente destinata al consumo personale dell’imputato, potendo comportare il ricavo di poco piu’ di 30 dosi medie giornaliere di sostanza stupefacente, esulava dalla inoffensivita’ del comportamento e, pertanto, anche sulla base della prevalente giurisprudenza di questa Corte in materia, avrebbe integrato gli estremi della rilevanza penale.
Avverso la predetta sentenza e’ insorto il prevenuto, articolando, con l’ausilio del proprio difensore fiduciario, ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, con il quale lo stesso si e’ doluto, sotto il profilo della erronea applicazione normativa, del fatto che la Corte di Ancona abbia disatteso il recente insegnamento delle Sezioni unite penali di questa Corte di cassazione, secondo il quale sono da considerarsi estranee al fuoco della disposizione penale precettiva le attivita’ di coltivazione di sostanza stupefacente di minime dimensioni, svolte in forma domestica e con tecniche rudimentali, che, per lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile e la mancanza di indici di inserimento della attivita’ in tal modo svolta nel mercato degli stupefacenti, appaiono destinate all’uso esclusivamente personale.
In data 1 febbraio 2022 la ricorrente difesa ha fatto pervenire una memoria scritta con la quale ha insistito, associandosi alle conclusine del Procuratore generale, per l’annullamento della sentenza impugnata.
ll reato di coltivazione di stupefacenti
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Deve, infatti, rilevarsi che in materia di coltivazione domestica di piante dalla quale sia possibile ricavare sostanze stupefacenti e’ stata, in tempi che, seppure non possono essere piu’ definiti recenti, sono comunque successivi al momento in cui e’ stata adottata 1sentenza ora in rassegna, la cui pronunzia risale al 10 dicembre 2019, interessata da una sentenza delle Sezioni unite di questa Corte, attraverso la quale e’ stato definito un contrasto giurisprudenziale insorto in seno a questa stessa Corte di legittimita’.
Infatti, a fronte di un orientamento che affondava le proprie radici in una ben consolidata, sino ad allora, giurisprudenza di questa Corte, che, d’altra parte, la stessa Corte di Ancona ha ritenuto richiamare, secondo la quale la coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti e’ penalmente rilevante a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 26 e 28, a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica, posto che l’attivita’ in se’, in difetto delle prescritte autorizzazioni, e’ da ritenere potenzialmente diffusiva della droga (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 19 dicembre 2013, n. 51497))senza che neppure rilevi il grado di maturazione della pianta o la quantita’ di principio attivo che sia in concreto estraibile da essa, essendo determinante solamente la conformita’ della pianta al tipo botanico previsto dal legislatore e la sua attitudine alla produzione delle sostanze droganti (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 22 luglio 2019, n. 32485), in quanto l’espressioneacoltivarg e’ riferibile all’intero ciclo evolutivo dell’organismo biologico (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 6 marzo 2017, n. 10931), si e’ andato, progressivamente, contrapponendo un orientamento sostanzialmente diverso.
Secondo quest’ultimo, il quale e’ sviluppato sotto il profilo della necessaria offensivita’ del fatto in danno del bene interesse tutelato dalla norma (nel caso di specie la salute pubblica) acciocche’ esso assurga alla rilevanza penale, ai fini della configurabilita’ del reato di coltivazione di piante stupefacenti, non e’ sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacita’ drogante, ma e’ altresi’ necessario verificare se tale attivita’ sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 luglio 2017, n. 36037; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 26 febbraio 2016, n. 8058; idem Sezione VI penale 9 febbraio 2016, n. 5254).
Come si accennavaiquesto secondo orientamento e’ stato, con sentenza emessa dalle Sezioni unite penali di questa Corte, autorevolmente avallato, sulla base del rilievo secondo il quale non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicita’, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Corte di cassazione, Sezioni unite penali 16 aprile 2020, n. 12348).
Un tale indirizzo, non senza qualche difficolta’ e resistenza da parte della giurisprudenza di questa Corte (si veda, infatti, in senso sostanzialmente ripristinatorio del precedente orientamento: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 29 gennaio 2021, n. 3593), e’ stato, successivamente ulteriormente riprodotto, rilevandosi che, laddove la coltivazione sia caratterizzata da forme del tutto elementari e non presenti la predisposizione di accorgimenti – come impianti di irrigazione e/o di illuminazione – finalizzati a rafforzare la produzione, e sia tale, in relazione al grado di sviluppo raggiunto dalle piante, da consentire l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato, essa e’ priva di rilevanza penale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 19 febbraio 2021, n. 6599).
Rileva questo Collegio, condividendo l’orientamento ultimo esposto, di dovere dare continuita’ ad esso e dovendosi, quanto al caso di specie, rilevare che la stessa Corte di appello di Ancona – a fronte della coltivazione di tre piantine di canapa indiana realizzata all’aperto nel balcone della abitazione occupata dal ricorrente, in assenza di strumentazioni tecniche atte ad incrementare artificialmente artificialmente la produttivita’ delle medesime piantine – a concludere per la verosimile destinazione all’uso esclusivamente personale della esigua quantita’ di sostanza stupefacente ricavabile dalla attivita’ svolta.
Sulla base di tale indicazione, contraddittoriamente sottovalutata dalla Corte di merito, ritiene il Collegio che, conformemente a quanto osservato dal Tribunale ascolano e disattendendo il contrario avviso di cui si e’ fatta portatrice la Corte dorica, la condotta del (OMISSIS) – non comportando essa alcuna effettiva lesione per il bene interesse tutelato dalla norma che si ipotizza essere stata violata da quello, attesa la irrilevanza da punto di vista dell’incremento del mercato delle sostanze stupefacenti dell’apporto che ad esso potrebbe essere fornito con la quantita’ prodotta dall’imputato, ma dovendo, anzi, considerare che, dal punto di vista meramente economico, la produzione di un bene per il suo esclusivo autoconsumo e’ fattore che, lungi dall’incrementare la vivacita’ di un mercato, tende piuttosto a deprimerlo essendo priva di offensivita’ deve intendersi estranea alla tipicita’ penale come delineata dal legislatore.
La sentenza impugnata, con la quale, invece, il prevenuto e’ stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per la insussistenza del fatto.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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