ll giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 marzo 2021| n. 10828.

Il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’articolo 275-bis del codice di procedura penale.

Sentenza|22 marzo 2021| n. 10828

Data udienza 30 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misure cautelari – Detenzione sostanze stupefacenti – Detenzione di 2 kg di droga – Concessione misure cautelari – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. GALTERIO Donatel – rel. Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza in data 10.10.2019 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10.10.2019 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto nei confronti di (OMISSIS), gravemente indiziato del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, per trasporto di 2,1 Kg. di marijuana la misura della detenzione in carcere, a modifica degli arresti domiciliari applicati con il provvedimento genetico emesso dal GIP.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione sia del principio di adeguatezza in difetto di enunciazione delle ragioni che avrebbero consentito di soddisfare le medesime esigenze cautelari con l’applicazione della meno invasiva misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, contestando che la mancata dimostrazione di un reddito lecito e l’eventualita’ che il prevenuto potesse continuare a spacciare droga dal proprio domicilio fossero elementi sufficienti ad integrare l’idoneita’ della massima misura custodiale, sia del canone della proporzionalita’, sostenendo che il riferimento al solo dato quantitativo dello stupefacente senza alcuna disamina degli ulteriori elementi rivelatori della finalita’ di spaccio indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, quali le modalita’ di presentazione della droga, l’entita’ del principio attivo ivi contenuto e le altre circostanze dell’azione configuri un giudizio caduco e parziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, compendiandosi in censure astratte e meramente contestative delle argomentazioni spese dai giudici della cautela a sostegno della misura cautelare applicata, deve essere dichiarato inammissibile.
Non e’ affatto vero che il Tribunale de libertate abbia espresso una valutazione incompleta e parziale in punto di fumus commissi delicti avendo al contrario evidenziato, al fine di escludere la configurabilita’ dell’ipotesi di lieve entita’, non soltanto il dato quantitativo della sostanza trasportata, pari ad oltre 2 chili di marijuana, ma altresi’ la natura professionale mostrata nell’espletamento dell’attivita’ criminosa in ragione della dotazione di mezzi appositamente predisposti per il trasporto del carico illecito e il ricorso ad una versione dei fatti ampiamente collaudata nell’ambiente dei narcotrafficanti, secondo cui egli sarebbe stato il destinatario diretto dello stupefacente acquistato da un extracomunitario non identificabile, elementi questi neppure contestati che lasciano fondatamente presumere il suo stabile radicamento nel settore del commercio della droga e la conseguente esclusione di una ridotta circolazione di merce sul mercato. Siffatta motivazione si pone pienamente in linea, sia pure con i limiti sottesi alla natura degli indizi posti a fondamento di una misura cautelare, con il costante orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 dell’08/07/2016, Rv. 269149), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell’offensivita’ della condotta deve essere frutto di un giudizio complessivo che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, tenendo conto in particolare delle concrete capacita’ di azione del soggetto e delle sue relazioni con il mercato di riferimento, dell’entita’ della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, del numero di assuntori riforniti, della rete organizzativa e/o delle peculiari modalita’ adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine.
In ogni caso la difesa non si confronta con i plurimi fattori enucleati dall’ordinanza impugnata indicativi dell’inidoneita’ della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, inizialmente disposta dal GIP, a contenere il pericolo di reiterazione del reato, venendo a tal fine valorizzata oltre alla condizione di recidivo dell’indagato, gravato anche da precedenti penali specifici in materia di traffico di stupefacenti e la mancanza di fonti lecite di guadagno, altresi’ la circostanza che il delitto in contestazione fosse stato commesso non appena cessato il trattamento detentivo in precedenza subito: elementi questi che, complessivamente valutati, consentono di ritenere non manifestamente illogica la previsione che l’attivita’ di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti possa essere agevolmente espletata presso il suo domicilio, rendendolo percio’ immeritevole del regime cautelare fiduciario.
E poiche’ il giudizio del Tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce affermazione implicita sulla impossibilita’ di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’articolo 275-bis c.p.p. (ex multis Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019 – dep. 23/10/2019, MARSILI MAURIZIO, Rv. 277762), di nessuna censura e’ passibile l’ordinanza impugnata in relazione alla mancanza di esplicita pronuncia sulla possibilita’ di dotazione del braccialetto elettronico, dovendosi al contrario ritenere puntualmente assolto l’onere motivazionale sulla assoluta proporzionalita’ della misura carceraria.
Segue all’esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *