Casi di litispendenza

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 19 giugno 2019, n. 16374.

La massima estrapolata:

Non sussiste la litispendenza ove perdurando tra gli stessi soggetti la contemporanea pendenza di due cause identiche per petitum e per causa petendi in una sia in discussione il merito della pretesa azionata, mentre nell’altra residui solo la questione delle spese processuali, essendosi sul merito formato il giudicato.

Ordinanza 19 giugno 2019, n. 16374

Data udienza 8 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2153-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 12/12/2017;
Il Collegio,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che chiede di disporre la prosecuzione del giudizio n. 3233/2017 dinanzi al Tribunale di Velletri, assegnando alle parti termine per la riassunzione del giudizio.

RILEVATO IN FATTO

che:
– (OMISSIS) chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del (OMISSIS) dal Tribunale di Brescia;
– il (OMISSIS) proponeva opposizione eccependo anche l’incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Velletri;
– (OMISSIS) aderiva all’eccezione;
– il Tribunale di Brescia con sentenza n. 2165/2016 revocava il decreto ingiuntivo e rimetteva la causa al Tribunale di Velletri, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo senza liquidare le spese;
– la causa non veniva riassunta nei tre mesi;
– dopo la scadenza del termine per la riassunzione la (OMISSIS) depositava un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, questa volta dinanzi al Tribunale di Velletri, che lo emetteva;
– il (OMISSIS), con atto di citazione notificato il 13.2.2017 proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Brescia, solo in relazione all’omessa liquidazione delle spese di lite;
– il (OMISSIS) proponeva anche opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Velletri, deducendo la litispendenza, e chiedendo che si disponesse la cancellazione della causa dal ruolo (e la revoca del decreto ingiuntivo), mentre la (OMISSIS) si opponeva, dicendo che le due cause avessero petitum e causa petendi diverse perche’ la prima causa proseguiva solo per le spese;
– con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Velletri ha invece ritenuto sussistente la litispendenza, e quindi ha cancellato la causa dal ruolo, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese di lite;
– (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per regolamento necessario di competenza nei confronti di (OMISSIS), avverso l’ordinanza adottata in data 12.12.2017 dal Tribunale di Velletri con la quale il giudice adito, visto l’articolo 39 c.p.c. dichiara la litispendenza del presente processo rispetto al giudizio n. 326 del 2017, pendente innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri nei confronti di (OMISSIS);
– con il predetto ricorso si chiede alla Corte adita di dichiarare l’insussistenza della litispendenza tra il giudizio n. 3233 del 2017, pendente dinanzi al tribunale di Velletri, e il giudizio n. 326 del 2017, pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia e quindi revocare l’ordinanza dichiarativa della litispendenza, revocare la cancellazione della causa dal ruolo e revocare il provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo emesso, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri;
vista la relazione del Procuratore Generale, che ha concluso per la fondatezza del regolamento, e quindi per la declaratoria di insussistenza della litispendenza, chiedendo di cassare la decisione adottata dal Tribunale di Velletri, revocando ogni consequenziale provvedimento e disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri.

RITENUTO

che:
il ricorso e’ fondato e va accolto, in conformita’ del principio di diritto gia’ affermato da questa Corte, secondo il quale il rapporto di litispendenza va accertato, nel giudizio successivo, con riferimento alla situazione processuale esistente al tempo della decisione della questione stessa, tenendo anche conto di eventi sopravvenuti incidenti sui rapporti processuali; pertanto non sussiste litispendenza ove – perdurando tra gli stessi soggetti la contemporanea pendenza di due cause identiche per petitum e per causa petendi – in una sia in discussione il merito della pretesa azionata, mentre nell’altra residui solo la questione delle spese processuali, essendosi sul merito formato il giudicato (v. Cass. n. 5022 del 1985; v. anche vedi Cass., Sez. Un., n. 14205 del 2005).
Nel caso di specie non sussiste dunque litispendenza.
Deve anche aggiungersi che la prima pronuncia sulla competenza ha perso ogni effetto poiche’ le parti non hanno riassunto il giudizio nei termini. La mancata riassunzione ha estinto il giudizio sul quale venne dichiarata la incompetenza. Della ammissibilita’ dell’appello, solo sulle spese, proposto dopo l’estinzione vi potrebbe di conseguenza essere anche ragione di dubitare, ma la questione non e’ oggetto del presente giudizio. Il ricorso deve quindi essere accolto, non sussistendo litispendenza tra le due cause, con conseguente revoca della cancellazione della causa dal ruolo e della revoca del decreto ingiuntivo, e la causa deve essere rimessa dinanzi al Tribunale di Velletri per la prosecuzione nei termini di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, regola la competenza, dichiara che non sussiste litispendenza, revoca la cancellazione della causa dal ruolo, revoca la revoca del decreto ingiuntivo e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Velletri per la prosecuzione del giudizio.
Liquida le spese del presente procedimento in Euro 6.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

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