Litispendenza e il processo innanzi al giudice successivamente adito

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 20 maggio 2019, n. 13500.

La massima estrapolata:

Per effetto della dichiarazione di litispendenza, il processo innanzi al giudice successivamente adito si esaurisce definitivamente, salvo il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., con la conseguenza che non è più possibile la ripresa del suo svolgimento attraverso la proposizione di un’istanza di riassunzione ma la parte può far valere il suo diritto nel diverso processo preventivamente instaurato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d’appello avesse erroneamente fatto discendere dall’ipotizzata – ma insussistente – inadempienza a un presunto obbligo di impugnare o in alternativa di proporre nuova azione di merito, anche rispetto a quella proposta e definita con dichiarazione di litispendenza, la conseguenza della prescrizione del diritto al risarcimento).

Sentenza 20 maggio 2019, n. 13500

Data udienza 26 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 849/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), E (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) ved. (OMISSIS), gia’ rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia, n. 1171/13, depositata il 21.8.2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2018 dal relatore Cons. Dott. Raffaele Sabato;
udito per le ricorrenti l’avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilita’ dell’incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato nel 1984 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto innanzi al tribunale di Rovigo il figlio dei primi due e nipote della terza, (OMISSIS), per l’accertamento della di lui sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita, senza data, di un fondo con fabbricati in (OMISSIS). Con separato atto i predetti attori hanno convenuto innanzi allo stesso tribunale (OMISSIS) per il rendiconto della gestione del fondo e di una stalla sociale. (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (i quali con (OMISSIS) avevano riassunto, quali eredi, i giudizi di cui innanzi, interrotti per morte dei genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), restando contumaci gli altri eredi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) hanno poi nel 1987 convenuto sempre innanzi al tribunale di Rovigo, in due diversi giudizi, (OMISSIS) per sentir convalidare un sequestro conservativo e per la condanna al risarcimento dei danni da diminuzione del valore commerciale del fondo.
2. Con sentenza depositata il 24 ottobre 1989, nonche’ ordinanza depositata in pari data, il tribunale di Rovigo, decidendo sui quattro procedimenti riuniti, ha accertato la sottoscrizione della scrittura privata, ha rigettato l’istanza di convalida di sequestro, ha rigettato le riconvenzionali, ha accertato l’obbligo di rendiconto e ha rimesso la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio di rendiconto.
3. La corte d’appello.di Venezia con sentenza depositata il 6 febbraio 1996, in accoglimento dell’appello principale proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ in rigetto dell’appello incidentale di (OMISSIS), ha in particolare condannato quest’ultimo al risarcimento dei danni – da liquidarsi in separato giudizio – da inadempimento della scrittura privata a sottoscrizione giudizialmente accertata e ha convalidato il sequestro conservativo.
4. Con atto di citazione notificato in data 13 marzo 1997 (OMISSIS) e (OMISSIS), quali figlie ed eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e quali nipoti ed eredi di Giuseppina Saltarin nel frattempo anch’ella deceduta, hanno convenuto (OMISSIS) per la liquidazione dei danni di cui alla sentenza della corte d’appello predetta.
5. Con sentenza e ordinanza depositate l’8 giugno 1999 il tribunale ha dichiarato la litispendenza rispetto alla causa proposta, unitamente ad altri litisconsorti, con l’atto di citazione notificato nel 1984, nonche’ disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6. Nel procedimento in prosecuzione innanzi al tribunale di Rovigo giusta la sentenza e l’ordinanza depositate il 24 ottobre 1989, disposta c.t.u., riassunto il giudizio per morte di (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), si e’ costituita quale erede (OMISSIS) eccependo tra l’altro – con memoria del 17 ottobre 2007 – la prescrizione del diritto al risarcimento, non avendo le controparti instaurato, nel decennio, autonomo giudizio finalizzato alla liquidazione successivamente alla sentenza della corte d’appello del 1996. Si sono costituiti (OMISSIS) e (OMISSIS), rinunciando al sequestro.
7. Disposta separazione di cause e decisa la sola causa di rendiconto, oggetto anche di giudizio di appello innanzi alla corte di Venezia, con sentenza depositata il 10 agosto 2011 il tribunale ha liquidato il danno e condannato la parte convenuta a risarcirlo a favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), con vittoria di spese di lite.
8. Con sentenza depositata il 21 agosto 2013 e notificata il 28-29 ottobre 2013 la corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello principale proposto da (OMISSIS) e, per l’effetto, ha rigettato la domanda risarcitoria di (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), con compensazione delle spese di lite e assorbimento dell’esame dell’appello incidentale volto alla migliore quantificazione dei danni.
A sostegno della decisione la corte d’appello ha ritenuto che la sua precedente sentenza, anziche’ decidere sul quantum della domanda risarcitoria come richiesto, avesse “erroneamente rimesso la relativa liquidazione ad un separato giudizio” (pp. 10-11); che essa era passata pero’ in giudicato; che era quindi “necessario… radicare un diverso e separato giudizio”, “cui invece le parti non hanno dato corso” (p. 11).
A tanto, secondo la corte d’appello, non era stata idonea la domanda introdotta con atto di citazione del 1998 da (OMISSIS) e (OMISSIS), “definita con sentenza… con cui e’ stata accertata erroneamente la litispendenza”, “condizione questa non sussistente nel caso di specie giacche’… il tribunale di Rovigo si era gia’ spogliato della questione di risarcimento”, onde “la decisione… avrebbe dovuto… essere impugnata… unicamente con il regolamento di competenza a norma dell’articolo 42 c.p.c.”; in mancanza, essendo il relativo giudicato di mero rito, le parti interessate “avrebbero… ben potuto riproporre il giudizio relativo alla quantificazione del danno con una nuova azione di merito”.
“La mancata proposizione della domanda” e “la mancata impugnativa della sentenza processuale” avrebbero pertanto, secondo la corte lagunare, “determinato la prescrizione del credito risarcitorio”.
9. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) in base a due motivi illustrati da memoria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, dichiarato dipendente dalla denegata ipotesi di accoglimento di quello principale.
10. Con ordinanza emessa all’udienza pubblica in data 27.3.2018 questa corte, constatato il decesso di entrambi i difensori di (OMISSIS), ha disposto rinvio a nuovo ruolo con avviso alla parte personalmente, effettuato il 5.7.2018. Il procedimento e’ stato indi trattato all’odierna udienza pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2934 e 2946 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si deduce che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano – diversamente da quanto ritenuto con la sentenza impugnata – coltivato la domanda di liquidazione del danno con la citazione notificata il 13 marzo 1997, su cui il tribunale di Rovigo aveva poi dichiarato la litispendenza per essere su essa competente il giudice dei procedimenti precedentemente instaurati. Il tribunale di Rovigo, nella persona del giudice di tali procedimenti, aveva dunque rettamente pronunciato sulla liquidazione, non essendovi alcuna necessita’ di riassunzione o instaurazione di ulteriore giudizio, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dalla corte d’appello, che quindi pure in violazione di legge aveva considerato decorsa la prescrizione in pendenza di lite. Illegittimamente, poi, la corte veneta si era arbitrata di imporre l’impugnazione della sentenza sulla litispendenza, cui i ricorrenti avevano inteso fare acquiescenza, o in alternativa l’instaurazione di separato giudizio.
2. Con il secondo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2934, 2935 e 2943 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si lamenta che, al contrario di quanto ritenuto dai giudici d’appello, la prescrizione era stata ripetutamente interrotta, in particolare non essendo il termine decennale decorso al momento del deposito dell’atto di riassunzione dopo la morte di (OMISSIS).
3. Il primo motivo e’ fondato, con assorbimento del secondo.
3.1. La sentenza impugnata, invero, non ha fatto retto governo delle indicate norme in tema di prescrizione, e in particolare del principio relativo all’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione secondo quanto stabilito dell’articolo 2945 c.c., comma 2.
3.2. Nel caso in esame, a fronte della (irrituale ma non oggetto di impugnazione) scissione della decisione sulla domanda risarcitoria operata dalla corte d’appello con la sentenza del 1996, mediante pronuncia sull’an e rimessione di quella sul quantum a separato giudizio, non e’ dubbio che (OMISSIS) e (OMISSIS) abbiano come correttamente sostenuto con il motivo di ricorso in esame coltivato la domanda di liquidazione del danno con la citazione notificata il 13 marzo 1997. Senonche’ – pur avendo il tribunale di Rovigo dichiarato in ordine a tale domanda giudiziaria la litispendenza, ritenendo su essa competente il giudice dei procedimenti precedentemente instaurati (pronuncia anche questa non oggetto di alcuna impugnazione, a prescindere tra l’altro dal fatto che i giudizi pendevano innanzi allo stesso ufficio – v. ad es. Cass. n. 21761 del 23/09/2013 e n. 9510 del 21/04/2010) – la corte d’appello di Venezia ha, come si evince da quanto sopra riepilogato, ritenuto malamente di poter sindacare (a differenza dello stesso tribunale di Rovigo, che con sentenza depositata il 10 agosto 2011 ha liquidato il danno e condannato la parte convenuta a risarcirlo) la dichiarazione di litispendenza, ritenendola “non sussistente… giacche’… il tribunale di Rovigo si era gia’ spogliato della questione di risarcimento”.
3.3. Inoltre, sempre portando la propria cognizione oltre i limiti segnati dalla devoluzione, ha affermato che, non essendo stato proposto regolamento di competenza, le parti interessate avrebbero dovuto “riproporre il giudizio relativo alla quantificazione del danno con una nuova azione di merito”, cosi’ ulteriormente tenendo in non cale l’avvenuta dichiarazione di litispendenza non impugnata, in quanto tale idonea a far ritenere alle parti stesse gia’ pendente la lite sulla domanda risarcitoria nell’ambito del giudizio previamente instaurato.
3.4. Proseguendo in tale costruzione del tutto avulsa dall’effettivo sviluppo processuale la corte d’appello ha, sempre erroneamente, fatto discendere dall’ipotizzata – ma insussistente – inadempienza a un presunto obbligo di impugnare o in alternativa di proporre nuova azione di merito (nuova, evidentemente, anche rispetto a quella proposta e definita con dichiarazione di litispendenza) la grave conseguenza (apparentemente, ma non esplicitamente, ricondotta, per effetto della pronuncia sulla litispendenza, al verificarsi del solo effetto interruttivo-istantaneo prodotto dall’atto con cui e’ stato iniziato il giudizio, e non di quello interruttivo-sospensivo secondo quanto stabilito dell’articolo 2945 c.c., comma 2) della prescrizione del diritto al risarcimento; effetto quest’ultimo non impedito da alcuna estinzione del processo.
3.5. In relazione a tutto quanto innanzi, a tacere del fatto che la giurisprudenza di questa corte (v. Cass. n. 17156 del 06/08/2007 concernente un caso con qualche profilo di affinita’) ha chiarito che l’identita’ di un giudizio rispetto ad altro pendente consente di ritenere unico il processo e, conseguentemente, prodotto l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, risulta da quanto sopra detto che la corte d’appello sia incorsa in una effettiva falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione invocate, cio’ cui segue la cassazione con rinvio come in appresso.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia violazione di norme processuali indicate negli articoli 280, 289 e 310 c.p.c., in quanto, dopo la sentenza dichiarativa di litispendenza, a norma dell’articolo 50 ult. co. c.p.c. all’epoca in vigore il processo si sarebbe estinto e non sarebbe mai stato nominato un giudice istruttore ex articoli 280 e 289 c.p.c., essendo nulla la sentenza emessa. Ne deriverebbe quindi la correttezza della pronuncia di prescrizione.
4.1. Il motivo e’ infondato. Esso – uniformandosi alla logica erronea della sentenza impugnata – si basa sul presupposto che dopo una sentenza dichiarativa di litispendenza (indebitamente assimilata, in detta logica erronea, a una dichiarazione di incompetenza o di cassazione) sia necessaria una riassunzione, in assenza della quale il processo si estinguerebbe; alla riassunzione dovrebbe seguire una designazione di giudice istruttore. Senonche’ e’ noto che, per effetto della dichiarazione di litispendenza, il processo innanzi al giudice successivamente adito si esaurisce definitivamente, salvo il regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c., con la conseguenza che non e’ piu’ possibile la ripresa del suo svolgimento attraverso la proposizione di un’istanza di riassunzione; ma la parte e cio’ indebitamente si trascura nella logica erronea anzidetta – puo’ allora far valere il suo diritto nel diverso processo preventivamente instaurato; quest’ultima e’ dunque la situazione processuale che avrebbe dovuto affermarsi nel caso di specie.
5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione dell’articolo 1227 c.c., contestandosi il sussistere della responsabilita’ di (OMISSIS) – non imposta dall’intervenuta pronuncia di condanna generica – essendo stata peraltro recepita acriticamente la relazione peritale, a fronte dell’esigenza che tutti gli eredi vendessero le quote di fondo necessarie per estinguere il mutuo, vendita delle altre quote non intervenuta; tale deduzione era stata gia’ formulata quale motivo di appello, ritenuto assorbito dalla sentenza della corte locale.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce ulteriore doglianza gia’ formulata quale motivo di appello, ritenuto assorbito, per “errore di diritto in rapporto alla pretesa quantificazione del danno”, per non essere provato altro che la conclusione di mutuo da parte di (OMISSIS), per non essere state vendute le quote di fondo da parte dei coeredi, nonche’ per non essere stato provato il decremento del valore del fondo dall’epoca della presunta mancata vendita.
5.1. I due motivi di ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente ed entrambi dichiarati assorbiti. Invero, per effetto della cassazione con rinvio a pronunciarsi, la corte d’appello sara’ tenuta a integrale nuova valutazione delle deduzioni delle parti a suo tempo non esaminate per effetto della dichiarata prescrizione del diritto al risarcimento.
6. Segue dunque la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso principale, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Venezia, che si atterra’ ai principi di diritto di cui innanzi e pronuncera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, a diversa sezione della corte d’appello di Venezia.

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