Litisconsorzio fra il creditore il debitore diretto ed il terzo pignorato

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|18 maggio 2021| n. 13533.

Litisconsorzio fra il creditore il debitore diretto ed il terzo pignorato

In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.

Sentenza|18 maggio 2021| n. 13533

Data udienza 19 febbraio 2021

Integrale
Tag/parola chiave: Litisconsorzio fra il creditore il debitore diretto ed il terzo pignorato – Esecuzione forzata – Opposizioni esecutive – Terzo pignorato – Litisconsorte necessario – Articolo 102 Cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 4582/19 proposto da:
-) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), Difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Fallimento (OMISSIS), in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS), ed (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma 25.7.2018 n. 15480;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

Litisconsorzio fra il creditore il debitore diretto ed il terzo pignorato

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2014 la Corte Internazionale Arbitrale della Camera Internazionale di Commercio di Londra pronuncio’ un lodo col quale condanno’ la societa’ (OMISSIS)”(cioe’ “Limited Liability Company”; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”) al pagamento in favore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. della somma di 4.705.720,28 Euro.
2. Il lodo venne reso esecutivo dalla Corte d’appello di Roma con decreto 21 novembre 2014 n. 8612.
3. Con lo stesso decreto col quale rese esecutivo il lodo, la Corte d’appello autorizzo’ il fallimento a notificarlo alla societa’ debitrice per mezzo di corriere internazionale ex articolo 151 c.p.c..
4. Dopo aver notificato il decreto per mezzo di un corriere privato, il fallimento inizio’ l’esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi. Individuo’, a tal fine, quale terzo pignorato, l’Agenzia delle Entrate.
Al fine di procedere alla notifica del precetto e del pignoramento, il fallimento chiese preliminarmente al Tribunale di Roma (individuato quale giudice competente per l’esecuzione) l’autorizzazione a notificare il precetto e il pignoramento per mezzo di un corriere internazionale ed a mezzo telefax, ai sensi dell’articolo 151 c.p.c..
Il Tribunale autorizzo’ la richiesta con decreto 21 aprile 2015.
Precetto e pignoramento vennero notificati tramite un corriere della societa’ privata ” (OMISSIS)” al seguente indirizzo: “(OMISSIS)”.
La notifica a mezzo telefax invece non ando’ a buon fine.
5. Con ordinanza 29.10.2015 il Giudice dell’esecuzione assegno’ al fallimento la somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato.
6. La (OMISSIS) propose opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione, qualificata sia come opposizione agli atti esecutivi, sia come opposizione all’esecuzione.
A fondamento dell’opposizione la (OMISSIS) dedusse tre motivi:
a) di non aver mai ricevuto la notifica del titolo, ne’ del precetto, ne’ del pignoramento;
b) l’insussistenza della giurisdizione italiana;
c) in subordine, la competenza per territorio del Tribunale di Brindisi.
Solo in sede di discussione della sospensione dell’esecuzione, la (OMISSIS) dedusse altresi’ che titolo, precetto e pignoramento erano privi della traduzione in lingua araba.
7. Con sentenza 25 luglio 2018 n. 15480 il Tribunale di Roma rigetto’ l’opposizione.
Il Tribunale ritenne che:
-) le notifiche del titolo, del precetto e del pignoramento erano state regolarmente compiute all’indirizzo eletto dalla (OMISSIS) nella procedura arbitrale, e risultante dal titolo esecutivo;
-) non aveva alcuna efficacia probatoria la dichiarazione, proveniente dalla societa’ debitrice, secondo cui tra i propri dipendenti nessuno aveva il cognome apposto dal corriere sulla ricevuta di consegna del plico;
-) essendo valida e rituale la notifica del precetto e del pignoramento, le censure concernenti il difetto di giurisdizione, l’incompetenza per territorio e la mancata traduzione degli atti in lingua araba dovevano conseguentemente dichiararsi tardive, in quanto costituivano ragioni di opposizione agli atti esecutivi, ed erano state proposte oltre il termine di cui all’articolo 617 c.p.c., in quanto il pignoramento era stato notificato il 30 aprile 2015, mentre l’opposizione era stata proposta il 27 novembre 2015.
8. La decisione del Tribunale e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso il Fallimento, proponendo ricorso incidentale fondato su un solo motivo illustrato da memoria.

 

Litisconsorzio fra il creditore il debitore diretto ed il terzo pignorato

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ritiene il Collegio superfluo dar conto dei motivi di impugnazione (che pure involgono le cospicue questioni della notifica all’estero in Paesi privi di legami convenzionali con l’Italia e della giurisdizione e della competenza del giudice dell’espropriazione presso terzi contro un debitore privo di residenza o sede in Italia), in quanto il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullita’ processuale che e’ indispensabile in questa sede rilevare ex officio. Al presente giudizio, infatti, non ha partecipato il terzo pignorato, e cioe’ l’Agenzia delle Entrate.
E’ avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta.
Cio’ per molteplici ragioni: di sistema, di semplicita’ e di coerenza.
1.1. Sul piano sistematico, il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attivita’, o di compierne altre (articoli 545 e 546 c.p.c.).
Tali obblighi staranno o cadranno in base all’esito dell’opposizione eventualmente proposta: e dunque l’esito di questa non puo’ mai dirsi “indifferente” per il terzo pignorato.
Se il terzo infatti, dopo il pignoramento, adempisse la propria obbligazione nelle mani dell’originario creditore (che ha la veste di debitore esecutato) pagherebbe male, ma avrebbe per cio’ solo interesse all’esito dell’accertamento dell’insussistenza del credito per cui si procede o dell’irregolarita’ della procedura.
Se il terzo invece, dopo il pignoramento, adempisse la propria obbligazione nelle mani del creditore procedente in esecuzione di una ordinanza di assegnazione, nel caso di caducazione del pignoramento o di vizio procedurale avrebbe diritto alla ripetizione dell’indebito soggettivo, diritto attribuitogli dall’articolo 2033 c.c..
Se poi il terzo pignorato decidesse di adempiere la propria obbligazione nelle mani del creditore procedente prima ancora della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, avrebbe interesse all’esito dell’opposizione: il rigetto di questa, infatti salvaguarderebbe l’efficacia liberatoria del suddetto pagamento.
Lo stesso dicasi nelle ipotesi in cui il terzo, dopo il pignoramento e dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, venisse meno all’obbligo di pagamento nelle mani del creditore procedente: in tal caso, infatti, dall’esito dell’opposizione dipenderebbe la legittimita’ o l’illegittimita’ di tale condotta, e la conseguente esposizione del terzo all’esecuzione forzata, sulla base dell’ordinanza di assegnazione.
In conclusione, se pure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all’esito dell’opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell’opposizione esecutiva sussiste sempre, quale che dovesse l’atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento.
Del resto, e’ quanto accade con ogni evidenza nella fattispecie in esame, in cui l’opposizione, che l’opponente assume non avere potuto proporre tempestivamente a causa della nullita’ della notifica, investe ab imis fundamentis la procedura esecutiva, sicche’ il suo eventuale accoglimento comporterebbe il travolgimento di quella e, con essa, di tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione e della legittimita’ dei pagamenti su quelli fondati, con inevitabile diritto alla ripetizione.
1.2. Sul piano della semplicita’, questa Corte ha ripetutamente affermato che, dinanzi a norme processuali ambigue o suscettibili di essere interpretate in piu’ modi, tutti consentiti dalla lettera della legge, l’interprete ha il dovere di preferire l’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicita’ del dettato normativo.
Una diversa interpretazione, infatti, contrasterebbe sia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost.), sia con quello sovranazionale del giusto processo (articolo 6 CEDU, in quanto richiamato dall’articolo 6 TUE).
Contrasterebbe col primo, perche’ la nimia subtilitas nell’interpretazione delle norme processuali fomenta le liti, spiazza i litiganti e prolunga, per conseguenza, la durata dei processi.
Contrasterebbe col secondo, perche’ tanto la Corte EDU, quanto la Corte di giustizia dell’Unione Europea, nell’interpretare l’articolo 6 CEDU hanno ripetutamente affermato che possono dirsi coerenti con l’articolo 6, § 1 CEDU, solo le interpretazioni delle norme processuali che siano chiare ed univoche (ex multis, Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06; pronunce richiamate dalla giurisprudenza di legittimita’, fin da Cass. ord. 07/12/2016, n. 25074, nonche’, a Sezioni Unite, da Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8312, ovvero Cass. Sez. U. 30/01/2020, n. 2089).
1.3. Infine, sul piano della coerenza, e’ doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo cosi’ ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria.
Il problema di cui si discorre venne affrontato per la prima volta da Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 09/07/1969, Rv. 342086 – 01, e risolto nel senso che il terzo pignorato e’ litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione tutte le volte che in esso si discuta della “validita’ e congruita’ della forma di pignoramento adottata” (nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 3899 del 07/09/1977, Rv. 387590 – 01).
Si ammise, poi, che il terzo pignorato potesse intervenire volontariamente nel processo oppositivo tutte le volte che vi avesse un interesse: ma la definizione di tale “interesse” venne concepita in modo cosi’ ampio, da farvi rientrare praticamente tutte le piu’ frequenti ipotesi astrattamente concepibili.
Si e’, cosi’, ammesso l’intervento del terzo giustificato dalla volonta’ di controllare la destinazione delle somme pignorate (Sez. 1, Sentenza n. 1968 del 09/07/1973, Rv. 365073 – 01) o di “sostenere le ragioni dell’opponente” (Sez. 3, Sentenza n. 249 del 13/01/1983, Rv. 425068 – 01); e se ne e’ ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l’opposizione abbia ad oggetto l’invalidita’ del pignoramento (Sez. 3, Sentenza n. 9571 del 01/10/1997, Rv. 508411 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 493 del 15/01/2003, Rv. 559748 – 01) o l’illegittimita’ dell’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di esso (Sez. 3, Sentenza n. 9527 del 22/12/1987, Rv. 456603 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2423 del 26/03/1990, Rv. 466148 – 01); la validita’ dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva provveduto su una richiesta di sequestro conservativo di crediti del debitore esecutato (Sez. 3 – Sentenza n. 3899 del 17/02/2020, Rv. 656901 – 01); la validita’ dell’ordinanza di assegnazione di crediti di mantenimento di figlio minorenne (Sez. 3 -, Sentenza n. 10813 del 05/06/2020, Rv. 657920 – 01).
Il breve excursus che precede svela come la giurisprudenza di questa Corte abbia talmente allargato il novero delle ipotesi di necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione, da imporre la conclusione che tale partecipazione costituisca per diritto vivente la regola, e non l’eccezione. Dire, infatti, che il terzo “di regola” non e’ litisconsorte necessario salvo che abbia un interesse; e definire poi questo “interesse” in termini cosi’ ampi da ricomprendervi tutte le ipotesi piu’ frequenti e rilevanti, e’ conclusione non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente gli interpreti si attendono da questa Corte, ai sensi dell’articolo 65 ord. giud.
Coerenza e chiarezza impongono dunque di superare la massima tralatizia di cui sopra e constatare l’avvenuta emersione, quale jus receptum, del principio per cui il terzo pignorato e’ sempre litisconsorte necessario, ex articolo 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive.
1.4. Al riguardo, la non integrita’ originaria del contraddittorio e’ rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimita’ e determina la cassazione con rinvio, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3 e articolo 354 c.p.c. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all’integrazione del contraddittorio (cosi’ gia’ Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326 – 01, in seguito sempre conforme: Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/05/1967, Rv. 327303 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/05/1973, Rv. 364263 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/06/1999, Rv. 527811 – 01; Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/07/2000, Rv. 538672 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23572 del 17/10/2013, Rv. 628729 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 – 01).
1.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in applicazione del seguente principio di diritto:
“nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli articolo 543 c.p.c. e ss. il terzo pignorato e’ sempre litisconsorte necessario”.
2. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
(-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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