Litisconsorte necessario nella causa contro l’assicurazione è l’utilizzatore e non il concedente

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 28 settembre 2018, n. 23463.

La massima estrapolata:

Il contratto di leasing dell’auto non deve avere forma scritta, ed ai fini della relativa prova non occorre darne riscontro documentale. Litisconsorte necessario nella causa contro l’assicurazione è l’utilizzatore e non il concedente.

Sentenza 28 settembre 2018, n. 23463

Data udienza 26 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4053/2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Dr. (OMISSIS), quale procuratore speciale di (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 8499/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 07/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 4 motivo;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza n. 8499/2016 della Corte di appello di Milano con la quale e’ stata confermata la sentenza del Giudice di Pace di Milano che aveva dichiarato l’improcedibilita’ della domanda del (OMISSIS).
Era accaduto che il (OMISSIS) aveva fatto ricorso al Giudice di Pace di Milano esponendo che: a) in data (OMISSIS), mentre percorreva (OMISSIS), alla guida della propria vettura, quest’ultima era stata urtata da altro vettura (di proprieta’ della concedente societa’ (OMISSIS) srl e priva di copertura assicurativa), condotta da (OMISSIS); b) in tale circostanza la sua autovettura aveva subito danni materiali per un ammontare complessivo di Euro 1.600, comprensivo del danno da fermo tecnico. Sulla base di tali circostanze di fatto, il (OMISSIS) aveva chiesto l’accertamento della responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS) nella causazione dei danni lamentati e la condanna del predetto e degli altri convenuti (la societa’ (OMISSIS), nei cui confronti aveva successivamente rinunciato alla domanda, nonche’ le (OMISSIS) s.p.a. quale Impresa designata dal FGVS) alla corresponsione, in via solidale, del relativo risarcimento.
Si era costituita la compagnia assicuratrice, sollevando varie eccezioni preliminari, contestando nel merito la domanda attorea e formulando in ogni caso domanda di regresso nei confronti del responsabile del sinistro, mentre (OMISSIS) era stato dichiarato contumace.
Il Giudice di Pace, espletata l’istruttoria, aveva dichiarato l’improcedibilita’ della domanda attorea sul presupposto che “alle lettere di messa in mora inviate dall’attore a U.C.I., Consap e F.G.V.S. non risulta allegato il modulo C.A.I.” e che alle lettere “di Consap e F.G.V.S. neppure e’ stata allegata la risposta di U.C.I.”, con la conseguenza che “dette lettere sono carenti di informazioni essenziali, indispensabili per consentire alle controparti non solo una adeguata valutazione della pretesa risarcitoria, quanto altresi’ la corretta individuazione della fattispecie”.
La sentenza del giudice di primo grado era stata appellata dal (OMISSIS), ma l’impugnazione e’ stata respinta con la menzionata sentenza della Corte di Appello di Milano, che, ritenuto non provato che il convenuto contumace (OMISSIS) fosse l’utilizzatore del mezzo, ha ritenuto non costituita l’integrita’ del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (“proprietario ovvero utilizzatore dell’autoveicolo pretesamente responsabile del sinistro”).
2. Il (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale, articolando 4 motivi.
Hanno resistito con controricorso le Generali.
In vista dell’odierna udienza pubblica hanno depositato memoria: sia il ricorrente (OMISSIS) che la compagnia controricorrente.
3. All’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ed i Difensori delle parti presenti hanno concluso come in epigrafe indicato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ affidato a 4 motivi.
In sintesi, (OMISSIS), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
– con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 143, 148 e 287, Decreto del Presidente della Repubblica n. 45 del 1981, articolo 8, comma 2 e articolo 101 c.p.c., nonche’ dei principi fondamentali di diritto. Al riguardo, il ricorrente si lamenta che il giudice di appello ha confermato l’improcedibilita’ della domanda sul presupposto che lui non aveva allegato il modello CAI e del fatto che l’UCI aveva comunicato la mancata corrispondenza della targa al tipo di vettura. Rileva che la comunicazione UCI non e’ prevista a pena di improcedibilita’ da alcuna disposizione di legge, mentre il Decreto del Presidente della Repubblica n. 45 del 1981, articolo 8, comma 2, prevede si’ a tale fine il modello di constatazione, ma prevede altresi’ che lo stesso posso essere sostituito dalla “dettagliata descrizione, redatta secondo il modulo stesso, delle circostanze nelle quali si e’ verificato il sinistro, nonche’ delle relative conseguenze” (dettagliata descrizione che era stata per l’appunto offerta nelle raccomandate di messa in mora prodotte nel giudizio di primo grado). Si duole che comunque il Giudice di appello avrebbe violato l’articolo 101, avendo posto a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio senza aver previamente provocato sulla stessa il contraddittorio delle parti;
– con il secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1010 e 112 c.p.c., nonche’ dei principi fondamentali di diritto. Al riguardo, il ricorrente si lamenta che il giudice di appello ha dichiarato d’ufficio l’improcedibilita’ della domanda per non essere stato citato in giudizio il proprietario del veicolo-responsabile del danno e litisconsorte necessario, e, quindi, per mancata costituzione dell’integrita’ del contraddittorio. Richiama la distinzione tra titolarita’, attiva e passiva, della situazione giuridica sostanziale e legittimatio ad causam, attiva e passiva. Sottolinea che era pacifico tra le parti il fatto che il convenuto (OMISSIS) fosse utilizzatore del veicolo condotto in leasing, per cui la questione sarebbe stata erroneamente sollevata d’ufficio;
– con il terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c., nonche’ dei principi fondamentali di diritto nella parte in cui non e’ stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto ritenuto litisconsorte necessario;
– con il quarto motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 232 c.p.c., nonche’ degli articoli 1350 e 2725 c.c. e dei principi fondamentali di diritto (tra i quali quello della vicinanza della prova) nella parte in cui il giudice di appello ha affermato che il contratto di leasing doveva essere provato per iscritto e che comunque lui non aveva provato la qualita’ di utilizzatore del veicolo in leasing da parte di (OMISSIS). Al riguardo, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, detta qualita’ avrebbe dovuto ritenersi provata alla luce del generale principio di non contestazione e della mancata comparizione del convenuto (al quale era stata trasmessa l’ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio) al disposto interrogatorio formale.
2. Il quarto motivo di ricorso – che viene trattato per primo per ragioni di priorita’ logica – e’ fondato.
Preliminarmente occorre qui ribadire la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “in tema di responsabilita’ da circolazione stradale obbligato in solido ex articolo 2054 c.c., con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria e’ l’utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 91 e 196, in ipotesi di responsabilita’ alternativa e non concorrente, ed avendo solo l’utilizzatore la disponibilita’ giuridica del bene e quindi la possibilita’ di vietarne la circolazione. Ne discende che litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore in caso di danni da circolazione di veicoli, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex articolo 23 (“ratione temporis” applicabile), e’ esclusivamente il “lessee” (utilizzatore) e non il “lessor” (concedente), al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio, con esclusione del proprietario concedente, ne’ assume rilievo che l’utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni di leasing. (Sez. 3, Sentenza n. 14635 del 27/06/2014, Rv. 631703-01).
Cio’ posto, il Collegio osserva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, il contratto di leasing di un veicolo non deve avere ex lege la forma scritta ad substantiam e, ai fini della prova di detto contratto, non occorre darne riscontro documentale, in quanto nessuna disposizione di legge prescrive nel sistema giuridico vigente la forma scritta a pena di nullita’ per il contratto relativo alla locazione finanziaria di un’autovettura (e conseguentemente non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 2725 c.c.).
D’altra parte, il giudice di appello, da un lato, non facendo buon governo del generale principio della vicinanza della prova, ha ritenuto che l’odierno ricorrente, quale danneggiato, dovesse avere la disponibilita’ del contratto di leasing, intercorso tra (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) srl, ed ha conseguentemente posto a carico dello stesso l’onere della sua produzione. E, dall’altro, non facendo buon governo del generale principio di non contestazione e del disposto di cui all’articolo 232 c.p.c., ha ritenuto di non poter tener conto, ai fini della prova in capo al convenuto contumace della qualita’ di utilizzatore del veicolo in leasing, del comportamento dallo stesso complessivamente tenuto: (OMISSIS), invero, non soltanto non si e’ costituito (come era sua facolta’ fare) e non ha contestato la domanda attorea, ma, pur avendo ricevuto rituale notifica dell’ordinanza ammissiva di interrogatorio formale (avente ad oggetto la dinamica del sinistro e la propria qualita’ di utilizzatore del mezzo), ha ritenuto di non presentarsi per l’incombente.
3. Per le ragioni che precedono, in accoglimento del motivo in esame, dichiarati assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Milano (cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’) affinche’, in diversa composizione, dando corretta applicazione al generale principio di non contestazione ed al disposto di cui all’articolo 232 c.p.c., valuti se debba ritenersi provata in capo al convenuto contumace la qualita’ di utilizzatore del veicolo in leasing tramite la non contestazione e la mancata risposta all’interrogatorio formale; e, in caso positivo, esamini nel merito la domanda risarcitoria proposta dal (OMISSIS) in conseguenza del menzionato sinistro.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, ritenuti assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Milano, in diversa composizione, al quale demanda la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *