L’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 8 ottobre 2020, n. 28077.

L’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato. (Vedi Corte cost., n. 250 del 2010).

Sentenza 8 ottobre 2020, n. 28077

Data udienza 15 settembre 2020

Tag – parola chiave: EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE – ESPULSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/09/2019 del GIUDICE DI PACE di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MONICA BONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. BIRRITTERI LUIGI che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso e dell’istanza di sospensione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 17 settembre 2019 il Giudice di pace di Milano condannava (OMISSIS) alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato previsto dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 10-bis per essersi trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in assenza di titolo abilitante, fatto commesso in (OMISSIS).
2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, il quale ha dedotto:
a)contraddittorieta’ della motivazione e travisamento della prova in relazione alla annotazione di servizio della Questura di Milano del 4 febbraio 2017 per avere il giudice di pace ritenuto che l’imputato fosse stato controllato privo di documenti ed in condizioni di clandestinita’ mentre egli aveva esibito regolare passaporto ed era stato titolare di permesso di soggiorno, scaduto il 26 ottobre 2016, sicche’ la sua condizione era molto diversa da quella considerata dal giudice di pace. Tali circostanze assumono rilievo ai fini dell’applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34 e della determinazione della pena, che non e’ stata contenuta nel minimo edittale.
b) Violazione di legge ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 10-bis e Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34 per non avere il giudice di pace riconosciuto la particolare tenuita’ del fatto, nonostante l’esplicita richiesta difensiva in tal senso.
c) Omessa motivazione in relazione alla richiesta di proscioglimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, che non ha ricevuto nessuna risposta.
d) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 133 c.p. e contraddittorieta’ della motivazione in relazione alla determinazione della pena, frutto del travisamento delle circostanze di fatto sopra indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e merita dunque accoglimento.
1. Il Giudice di pace, nella motivazione della sentenza impugnata, redatta su modulo preconfezionato, ha riportato dati fattuali che la difesa ha dimostrato non essere rispondenti al vero e frutto di travisamento delle notizie riportate nell’annotazione di servizio del 4 febbraio 2017, redatta dal personale della Questura di Milano.
Infatti, contrariamente a quanto riportato in sentenza, l’imputato all’atto del controllo operato dagli agenti di polizia, non era risultato sprovvisto di documenti attestanti la sua identita’ personale, avendo esibito un regolare passaporto rilasciato dall’autorita’ consolare del suo paese d’origine; non e’ dato sapere come lo stesso fosse entrato nel territorio nazionale e quindi se cio’ fosse avvenuto in modo clandestino, ma e’ certo che alla data del controllo egli non era in possesso di titolo abilitante la sua permanenza, non perche’ mai conseguito, quanto perche’ il permesso di soggiorno gia’ rilasciatogli era scaduto il 26 ottobre 2016.
La scadenza della validita’ del documento e la mancata attivazione della procedura finalizzata al rinnovo rendono illegittima la sua condotta, consistita nell’essersi trattenuto nel paese in assenza di permesso di soggiorno e la stessa integra gli estremi del reato contestato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 10-bis.
1.1 Pertanto, come riconosciuto anche dalla sua difesa, il travisamento dell’esito degli accertamenti condotti dal personale di polizia, se pur compromette la correttezza logica della motivazione, perche’ basata su dati di fatto non riferibili alla situazione personale dell’imputato, non consente di ritenere insussistente il fatto di reato, che risulta perfettamente integrato anche nella sua componente soggettiva a fronte della accertata illegalita’ della sua permanenza in Italia e della mancata deduzione di una qualsiasi circostanza che potesse giustificare il comportamento tenuto.
1.2 Deve pero’ rilevarsi che il Giudice di pace non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell’imputato ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, pur formulata nell’ambito delle richieste conclusive, come riportato nel verbale dell’udienza di discussione del processo.
1.2.1 Va premesso che, come correttamente rilevato in ricorso, l’istituto dell’esclusione della procedibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui al Decreto Legislativo n. 28 agosto 2000, n. 274, articolo 34 in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, oggetto della contestazione in esame (sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari, rv. 249855; sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, rv. 256825; Corte Cost., n. 250 del 2010).
1.2.2 Secondo l’interpretazione datane da questa Corte, la disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34 indica anche i criteri per poter applicare la relativa causa di proscioglimento, rappresentata dalla “particolare tenuita’” del fatto, riconoscibile, non in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata, che ricorre quando sussista l’esiguita’ del danno o del pericolo, l’occasionalita’ della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza, indici che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all’astratta fattispecie (sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, La Greca, rv. 265143; sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, rv. 244910; sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006 Ciampa, rv. 234577; sez. 4, n. 15374 del 15/02/2005, Orengo, rv. 231549).
1.2.3 Nel caso in esame le circostanze fattuali emergenti dagli atti, che inducono ad un ridimensionamento della gravita’ oggettiva e soggettiva del fatto, avrebbero meritano di essere prese in considerazione per verificare se la reale dimensione offensiva della vicenda consentisse o meno di accogliere le conclusioni auspicate dalla difesa e comunque la loro eventuale incidenza sul giudizio di commisurazione della pena ai fini di un possibile contenimento entro il limite minimo assoluto.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera d), ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio (sez. 1, n. 36216 del 23/09/2010, Ssahhl Moamed, rv. 248279), affinche’, in piena autonomia, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente all’applicabilita’ dell’istituto di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, fornendo esauriente risposta e colmando la lacuna motivazionale sopra rilevata. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Va, infine, respinta l’istanza di sospensione del processo, avanzata dalla difesa ai sensi del D.I. n. 34 del 2020, articolo 103, comma 11, convertito dalla L. n. 77 del 2020. Alla richiesta e’ stata allegata copia di un documento informale, privo di attestazioni di conformita’ all’originale, della comunicazione dell’avvenuta presentazione della domanda per l’emersione di rapporto di lavoro nel settore dell’assistenza familiare, intercorso tra l’imputato ed altro soggetto. Nulla pero’ e’ dato conoscere sull’effettiva esistenza ed identita’ del preteso datore di lavoro, sul contratto di lavoro subordinato e sul suo contenuto. Tanto impedisce a questa Corte di apprezzare i presupposti di fatto per accordare la sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento amministrativo, innescato dalla predetta domanda.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Milano per nuovo giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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