Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20338.

L’irregolarità del pignoramento di un diritto di credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi anziché in quelle del pignoramento diretto presso il debitore, va contestata con l’opposizione agli atti esecutivi e non nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo secondo il regime anteriore all’attuale testo dell’art. 549 c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, ha precisato che, in relazione ai crediti in questione, rappresentati da titoli cambiari, non sussisteva il paventato rischio per il terzo pignorato del “doppio pagamento”; infatti, poiché il pignoramento di detti titoli era avvenuto non nelle forme dell’espropriazione diretta presso il debitore, ma in quelle dell’espropriazione dei crediti presso terzi, il processo esecutivo aveva ad oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante e non quello cambiario, con la conseguenza che il terzo debitore, una volta effettuato il pagamento dell’obbligazione cambiaria dopo il pignoramento, benché non potesse opporre tale pagamento al creditore assegnatario, era tutelato dal diritto, a lui riconosciuto dall’art. 66, comma 3, l.camb., alla restituzione degli effetti emessi).

Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20338

Data udienza 2 luglio 2020

Tag/parola chiave: Processo civile – Oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo – Estensione ai vizi del processo esecutivo – Esclusione – Ratio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27362 dell’anno 2018, proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))
– ricorrente –
nei confronti di
I.N.P.S. – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (C.F.: (OMISSIS)), in persona del funzionario rappresentante (OMISSIS) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))
– controricorrente –
e
(OMISSIS) S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 1472/2018, pubblicata in data 22 marzo 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 luglio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.r.l., in rappresentanza dell’INPS, ha pignorato (in data 27 aprile 2010) i crediti vantati dalla propria debitrice (OMISSIS) S.r.l. nei confronti della (OMISSIS) S.r.l.. Non essendo stata resa la dichiarazione di quantita’, ha promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, secondo la formulazione dell’articolo 548 c.p.c. allora vigente.
La domanda e’ stata accolta dal Tribunale di Milano, che ha dichiarato sussistente un credito della societa’ pignorata di Euro 120.000,00.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre (OMISSIS) S.r.l., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’INPS.
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “(articolo 360 c.p.c., n. 4) nullita’ del procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo”.
La societa’ ricorrente fa presente che il proprio debito nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.r.l. era stato convenzionalmente regolato tramite l’emissione di una serie di effetti cambiari e sostiene che, di conseguenza, il pignoramento avrebbe dovuto avvenire mediante la materiale apprensione dei titoli, secondo le modalita’ dell’espropriazione diretta presso il debitore, restando altrimenti essa esposta al rischio di dover effettuare un doppio pagamento, in caso di girata del titolo a terzi. La nullita’ del procedimento esecutivo, promosso erroneamente dalla creditrice nelle forme dell’espropriazione presso terzi, a suo avviso, determinerebbe altresi’ la radicale nullita’ del conseguente giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.
Il ricorso e’ manifestamente infondato.
In base all’indirizzo di questa Corte, che le difese della ricorrente non contengono argomenti idonei ad indurre a rivedere, “qualora il pignoramento di un diritto di credito incorporato in un titolo di credito intervenga con le forme dell’espropriazione di crediti presso terzi anziche’, come impone l’articolo 1997 c.c., nelle forme del pignoramento diretto a carico del debitore principale in possesso del titolo, il soggetto pignorato che in forza di esso sia debitore cartolare ha un interesse (derivante dalla congiunta soggezione al non dover disporre della somma oggetto del credito consacrato nel titolo e dal rischio di vedersi chiedere il pagamento da chi del titolo sia in possesso) a dolersi dell’illegittimita’ delle forme del pignoramento con il mezzo dell’opposizione agli atti; della lesione di tale interesse detto soggetto non puo’ dolersi nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo secondo il regime anteriore all’attuale articolo 549 c.p.c.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 05/04/2016, non massimata, pronunciata in fattispecie del tutto analoga alla presente).
Nella specie non risulta proposta tempestiva opposizione agli atti esecutivi da parte della societa’ terza pignorata. Questa non puo’ comunque ritenersi legittimata ad eccepire successivamente la pretesa nullita’ del processo esecutivo nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Detto giudizio ha infatti autonomo oggetto, predeterminato per legge e limitato all’accertamento della sussistenza del credito pignorato e dell’opponibilita’ al creditore procedente di eventuali cause estintive di esso. Nel suo ambito non possono pertanto essere dedotte ne’ le questioni che attengono al diritto di procedere ad esecuzione forzata ne’ quelle che attengono alla regolarita’ degli atti esecutivi, le quali vanno fatte valere esclusivamente attraverso i rimedi endoesecutivi dell’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., ovvero dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c.. Non colgono nel segno le considerazioni espresse dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2, a sostegno del suo contrario assunto.
In primo luogo va esclusa la possibilita’ di estendere ai vizi del processo esecutivo l’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo: i limiti di tale oggetto derivano infatti dalla sua stessa struttura normativa e non impediscono, del resto, alle parti ed al terzo pignorato (laddove, come nella specie, ne abbia interesse) di far valere i rispettivi diritti e le rispettive ragioni, mediante gli indicati rimedi oppositivi di cui agli articoli 615 e 617 c.p.c., anche con riguardo a tutti gli eventuali vizi della procedura esecutiva. E’ opportuno sottolineare, in proposito, che e’ costante l’indirizzo di questa Corte secondo il quale tutte le questioni relative alla stessa pignorabilita’ dei crediti oggetto dell’azione esecutiva, anche in presenza di eventuali vincoli di destinazione che ne possano determinare l’impignorabilita’ rilevabile di ufficio, esulano dall’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (cfr. ad es., Cass., Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456541; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615; Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151; Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 20/05/2015, Rv. 635445; Sez. 3, Sentenza n. 13015 del 23/06/2016, Rv. 640395 – 01, in motivazione).
Ne’ potrebbe, di per se’, valere a giustificare tale estensione la stessa eventuale qualificazione in termini di “inesistenza giuridica” (o comunque in termini di nullita’ non sanabile e rilevabile di ufficio dal giudice dell’esecuzione per tutto il corso del processo esecutivo) del vizio del pignoramento non eseguito direttamente sui titoli di credito, ai sensi dell’articolo 1997 c.c. (questione in relazione alla quale nell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11178 del 1995, che la ricorrente richiama a sostegno dei propri assunti, non e’ in realta’ espresso alcun principio di diritto e che e’ invece specificamente affrontata nella sentenza n. 6536 del 2016, piu’ sopra richiamata; si tratta peraltro di questione che non puo’ ritenersi direttamente rilevante ai fini della decisione del presente ricorso, in quanto assorbita dalle considerazioni che precedono sull’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nonche’ da quelle che seguiranno in ordine alle eccezioni proponibili dal terzo debitore in relazione all’azione causale).
Pare peraltro effettivamente opportuna una precisazione, con riguardo al paventato rischio per la societa’ terza pignorata di rimanere esposta al pericolo di un “doppio pagamento”, in virtu’ dell’autonomia dell’obbligazione cambiaria e della libera circolazione del titolo, e cio’ sebbene la questione in concreto esuli dallo specifico oggetto del presente giudizio (pur essendo logicamente ad esso collegata).
In caso di pignoramento non eseguito direttamente, nelle forme dell’espropriazione diretta presso il debitore, ai sensi dell’articolo 1997 c.c., sui titoli di credito emessi per regolare un determinato rapporto obbligatorio, ma nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi, il processo esecutivo ha ovviamente ad oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante, non quello cambiario.
Di conseguenza, laddove venga accertato, nel giudizio di cui agli articoli 548 e 549 c.p.c., che il credito oggetto del pignoramento e’ stato oggetto di regolamento tramite l’emissione di effetti cambiari, di modo che il terzo debitor debitoris abbia diritto, in caso di esercizio dell’azione causale, alla restituzione degli effetti emessi al momento del pagamento, ai sensi dell’articolo 66 L. Cambiaria, comma 3, tale diritto restera’ fermo anche nei rapporti con il creditore assegnatario, che acquista la posizione creditoria del suo debitore (e cioe’, nella specie, esclusivamente quella relativa all’azione causale, non quella relativa all’azione cambiaria, in mancanza di pignoramento eseguito sui titoli), con tutti i suoi limiti, e al quale, quindi, possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili all’originario creditore (fatta sempre salva l’operativita’ dell’articolo 2917 c.c. e quindi l’inopponibilita’ al suddetto creditore delle cause estintive o modificative del credito pignorato verificatesi dopo la notificazione dell’atto di pignoramento).
Ne consegue che se, da una parte, come precisato nella gia’ richiamata decisione n. 6536 del 2016 di questa Corte, l’eventuale pagamento dell’obbligazione cambiaria effettuato dal terzo dopo il pignoramento non sara’ comunque, in quanto tale, opponibile al creditore assegnatario, il diritto alla restituzione dei titoli di credito in occasione dell’esercizio dell’azione causale porra’ comunque, d’altra parte, lo stesso terzo pignorato al riparo dal paventato rischio del “doppio pagamento”, sulla base degli stessi principi generali in tema di circolazione dei titoli di credito e di esercizio delle azioni ad essi ricollegabili.
2. Il ricorso e’ rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione delle oggettive incertezze interpretative sussistenti in relazione alle questioni oggetto della presente decisione.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:
– rigetta il ricorso;
– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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