Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 dicembre 2022| n. 35557.
Liquidazione delle spese del giudizio di appello
In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale (nella specie, sulla correttezza della pronuncia di estinzione del processo da parte del primo giudice) idonea a definire il giudizio e l’attribuzione alla causa di un valore indeterminabile comporti la lievitazione dei parametri da applicare, l’individuazione del valore della lite deve essere compiuta in relazione alla domanda, in ossequio al criterio di effettività correlato agli interessi perseguiti dalle parti, enunciato dall’art. 5, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014.
Ordinanza|2 dicembre 2022| n. 35557. Liquidazione delle spese del giudizio di appello
Data udienza 15 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Risarcimento del danno – Spese giudiziali civili – GDP – Condanna alle spese – Applicazione del principio di soccombenza – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23022/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) P.I.c., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1700/2021, depositata il 29 gennaio 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere Iannello Emilio.
Liquidazione delle spese del giudizio di appello
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza in data 24 aprile 2014 il Giudice di pace di Roma ordino’, ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c., la cancellazione dal ruolo della causa promossa, per risarcimento danni da sinistro stradale, da (OMISSIS) e (OMISSIS) contro (OMISSIS) e la (OMISSIS) p.l.c. e dichiaro’ estinto il giudizio.
2. Interposero gravame gli attori deducendo di non avere ricevuto comunicazione del rinvio disposto all’udienza in cui essi non erano comparsi (ne’ i convenuti, rimasti contumaci).
Il Tribunale di Roma rigetto’ il gravame, ritenendo trattarsi di ordinanza non impugnabile e che l’unico rimedio fosse quello della riassunzione della causa.
2. In accoglimento del ricorso interposto dai soccombenti, la S.C., con ordinanza n. 4989 del 21/02/2019, ha cassato con rinvio tale decisione, rilevando che, nel vigore del nuovo testo dell’articolo 181 c.p.c., come novellato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 1133, contro l’eventuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione, atteso che il provvedimento definisce il giudizio in cui e’ pronunciata e assume carattere di sentenza in senso sostanziale.
3. Pronunciando in sede di rinvio, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1700/2021 del 29 gennaio 2021, ha dichiarato la nullita’ del provvedimento di estinzione del giudizio e rimesso la causa, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 2, al giudice di primo grado. Ha contestualmente condannato la resistente (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di appello, di quello di cassazione e di quello svoltosi innanzi a se’ quale giudice di rinvio, tutte distratte in favore del procuratore antistatario.
4. Avverso tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi; cui resiste la (OMISSIS) p.l.c. depositando controricorso.
L’altra intimata non svolge difese.
Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alla ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
La ricorrente ha depositato memoria.
Liquidazione delle spese del giudizio di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 10 c.p.c., articolo 91 c.p.c., comma 1 e articolo 92 c.p.c., nonche’, articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4; articolo 118 disp. att. c.p.c.; articoli 24 e 111 Cost., Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 Tabelle 2 e 12 e s.m.i. di cui al Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 – articolo 2233 c.c., comma 2, e L. n. 794 del 1942, articolo 24, L. n. 247 del 2012, articolo 13-bis (legge forense) – Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 1, 2, 4 comma 1 e 2, 5 commi 5 e 6 e relativi parametri allegati al detto decreto di cui alla tabella 2 colonna 4”.
Lamentano con tre sub-censure:
a) l’omessa liquidazione delle spese vive;
b) la violazione dei minimi tariffari, conseguente alla erronea attribuzione alla causa di valore compreso nello scaglione tra Euro 5.200 ed Euro 26.000, anziche’ di valore indeterminato e/o indeterminabile (a loro dire piu’ corretto, attesa la natura di mero rito delle questioni decise);
c) la mancata applicazione dell’aumento previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 2, per il caso, che essi assumono ricorrere nella specie, di difesa di piu’ soggetti aventi la stessa posizione processuale.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullita’ della sentenza, sia per violazione degli articoli 132 c.p.c., comma 2, n. 4; articolo 118 disp. att. c.p.c.; articoli 24 e 111 Cost., che, per inesistenza, apparenza, illogicita’, erroneita’ della motivazione, in punto di regolamento, quantificazione e liquidazione delle spese e compensi dei giudizi, di appello, di rinvio e di cassazione”.
Lamentano che il giudice a quo non ha fornito motivazione alcuna in punto di: a) omessa liquidazione delle spese vive dei tre pregressi giudizi; b) valore da attribuirsi ai medesimi, parametri e relative tabelle di determinazione e liquidazione dei compensi; c) applicazione alla fattispecie processuale dei minimi di tariffario nell’occasione prescelti; d) mancato aumento del “venti per cento” degli importi liquidati a titolo di compensi professionali ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 4 comma 2.
3. Il primo motivo di ricorso si appalesa in parte inammissibile e in parte infondato.
3.1. E’ anzitutto inammissibile, ex articolo 366 c.p.c., n. 6, la doglianza relativa al mancato riconoscimento di spese vive, non essendo state specificate le singole spese asseritamente obliterate ma essendosi i ricorrenti limitati a indicare l’importo complessivo per ciascuno dei gradi o fasi del giudizio e a rimandare, inammissibilmente, alla compulsazione dei fascicoli allegati, senza tuttavia offrire alcuna specifica indicazione della natura e del contenuto degli atti cosi’ genericamente e complessivamente richiamati.
Va ricordato in proposito che, come costantemente affermato da questa Corte, e’ onere del ricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilita’ del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonche’ le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimita’ senza necessita’ di ulteriori indagini (Cass. n. 24635 del 19/11/2014).
3.2. E’ poi infondata la doglianza di violazione dei minimi tariffari nella liquidazione dei compensi d’avvocato: la liquidazione dei compensi appare correttamente rapportata al valore della causa (compreso nello scaglione tra Euro 5.200 ed Euro 26.000) quale risultante dalla somma degli importi richiesti in domanda a titolo di risarcimento.
Non ignora questo Collegio che, con costante indirizzo, e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte che “in tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessita’ da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiche’ l’esame di tale unica questione non comporta la necessita’ di esaminare il merito della causa” (Cass. n. 21613 del 2018; n. 21776 del 2021; n. 36406 del 2021; n. 7543 del 2022).
Tale principio e’ stato pero’ pressoche’ sempre affermato in una ottica di favor debitoris o, piu’ propriamente, in funzione limitativa dell’onere gravante sul soccombente giustificato da una prospettiva realistica o sostanzialistica che consideri in modo coordinato, da un lato, il valore della causa (calcolato secondo i criteri dettati dal codice di rito) e, dall’altro, l’effettivita’ dell’impegno professionale da compensare, in relazione alla natura delle questioni ritenendosi indebita una liquidazione parametrata ad un valore in ipotesi molto elevato del tema sostanziale di lite quando questo come nel caso predetto (o come piu’ spesso capita nel caso di regolamento di competenza) – non venga in alcun modo trattato e ad esso non si riferiscano le ragioni della soccombenza, bensi’ ad una questione meramente processuale, in se’ di valore indeterminabile.
Analoga esigenza, pero’, si pone in opposta direzione nel caso in cui, come accade nella specie, la questione processuale trattata e unico motivo di definizione della lite, in quanto di valore indeterminabile determini la lievitazione dei parametri da applicare per la liquidazione dei compensi verso importi significativamente superiori a quelli cui il tema sostanziale della controversia avrebbe imposto di rapportare la liquidazione delle spese. In tal caso e’ il valore della causa a doversi riguardare quale limite della liquidazione in ossequio a quel medesimo criterio di effettivita’, correlato agli “interessi perseguiti dalle parti”, enunciato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, comma 1, ultimo periodo (“In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”).
3.3. E’ infine inammissibile la doglianza relativa al mancato aumento dell’importo liquidato, in tesi spettante per la difesa in giudizio di soggetti aventi la stessa posizione processuale.
Va infatti ricordato che, secondo costante interpretazione, il detto aumento e’ discrezionale e non obbligatorio e come tale sfugge al sindacato di legittimita’ di questa Corte (v. Cass. n. 8399 del 2019; n. 19089 del 2019).
4. Il secondo motivo e’ inammissibile.
La statuizione sulle spese non e’ sindacabile se – come nella specie – e’ comunque corretta in diritto, indipendentemente dalla motivazione che sia stata o meno adottata.
5. La memoria che, come detto, e’ stata depositata dai ricorrenti, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2, non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.
6. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Avuto tuttavia riguardo alla peculiarita’ della questione di diritto posta dal primo motivo, si ravvisano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese.
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, articolo 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis,.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply