Liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|10 novembre 2021| n. 33005.

Liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare.

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto.

Sentenza|10 novembre 2021| n. 33005. Liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare

Data udienza 5 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Errore medico – Danno non patrimoniale – Liquidazione – Tabelle di liquidazione del danno – Scelta discrezionale del giudice – Cass. 12408/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17273/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 437/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito il pubblico ministero Dott. ALESSANDRO PEPE.

Liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS) in proprio e quale genitore di (OMISSIS), (OMISSIS) in proprio e quale genitore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti in proprio e quali eredi di (OMISSIS), convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore l’ASL (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo il risarcimento del danno per la morte del congiunto (OMISSIS) cagionata da errore medico. Si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa le rispettive societa’ assicuratrici.
2. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, liquidando il danno non patrimoniale all’attualita’ nella misura di Euro 30.000,00 in favore del coniuge e di Euro 20.000,00 per ciascuno dei figli, “…stante il grado e l’intensita’ del rapporto di parentela sussistente fra il de cuius e gli istanti, l’eta’ dello stesso, e la mancata deduzione e, ancor piu’, la mancanza di ulteriori elementi di valutazione” e considerando per la moglie la circostanza della convivenza, sicche’ aveva “piu’ intensamente vissuto il dolore per la perdita”.
3. Avverso detta sentenza proposero appello sia le societa’ assicuratrici che gli attori.
4. Con sentenza di data 12 maggio 2017 la Corte d’appello di Salerno rigetto’ gli appelli. Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, che gli appellanti, pur avendo invocato l’applicazione delle tabelle di Milano, ne avevano omessa la produzione e che, quanto alla liquidazione equitativa del danno, mentre il Tribunale aveva valorizzato il diverso grado ed intensita’ del rapporto parentale nonche’ l’eta’ del defunto, sottolineando altresi’ la mancanza di deduzione di ulteriori elementi di valutazione, gli appellanti non avevano articolato alcuna specifica doglianza idonea a contrastare la ratio della decisione, ne’ avevano fornito circostanziate deduzioni in ordine alla natura ed entita’ dello sconvolgimento delle abitudini familiari di portata diversa da quella considerata dal primo giudice.
5. Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS). E’ stata rimessa la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 380 bis c.p.c.. E’ stata depositata memoria di parte. Anche il pubblico ministero ha presentato memoria.

 

Liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1226 e 2056 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, sulla base di Cass. n. 392 del 2018, nel caso di sentenza di appello pronunciata dopo il 7 giugno 2011 e’ sufficiente l’invocazione dell’applicazione della tabella milanese senza obbligo di produzione della stessa.
1.1. Il motivo e’ fondato. Non si puo’ non muovere nello scrutinio del motivo dal passaggio rilevante di Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, la quale ha condizionato tutta la giurisprudenza successiva in materia di tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale. Affinche’ il ricorso per cassazione non sia dichiarato inammissibile per la novita’ della questione posta, afferma la pronuncia citata che non sara’ “sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrera’ che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti”. La successiva giurisprudenza si e’ uniformata a tale dictum, affermando che la denuncia in sede di legittimita’ della violazione delle tabelle diffuse dal Tribunale di Milano e’ ammessa esclusivamente ove nel giudizio di merito la parte abbia prodotto tali tabelle, o almeno ne abbia allegato il contenuto (anche a mezzo della loro riproduzione negli scritti defensionali conclusionali), al piu’ tardi in grado di appello, ed abbia posto la questione dell’applicazione dei relativi parametri (Cass. 21 novembre 2017, n. 27562; 7 settembre 2016, n. 17678; 16 giugno 2016, n. 12397; 23 febbraio 2016, n. 3505; 17 febbraio 2016, n. 3015; 13 novembre 2014, n. 24205; 7 novembre 2014, n. 23778).
Deve essere chiarita, proprio alla luce della portata della decisione del 2011, la differenza fra il proporre l’istanza di applicazione delle tabelle e l’onere di produzione o quanto meno di allegazione del contenuto delle tabelle medesime negli scritti defenzionali.
1.2. Come illustrato in modo piu’ approfondito nella motivazione di Cass. 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia per ogni approfondimento, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all’articolo 1226 c.c.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all’esigenza di preservazione dell’uniformita’ e prevedibilita’ delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza. Cass. n. 12408 del 2011 ha riconosciuto che garantisce tale uniformita’ di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso gia’ ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.
Attraverso il sistema del punto variabile per la misura del risarcimento a seguito di danno biologico, la tabella elaborata dall’ufficio giudiziario, per astrazione dalle sentenze di merito monitorate, definisce un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell’uniforme risoluzione delle controversie. L’omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano ha comportato, secondo l’insegnamento di questa Corte, l’integrazione della violazione dell’articolo 1226 c.c., per la corrispondenza del precipitato tabellare delle prassi giurisprudenziali, elaborato da quell’ufficio giudiziario, alla corretta interpretazione della clausola di valutazione equitativa del danno.
Essendo equivalenti alla morfologia della fattispecie legale, le tabelle constano di un elemento materiale, costituito dalla circostanza fattuale del punto d’invalidita’, e di un elemento formale, rappresentato dal valore monetario. La giurisprudenza di questa Corte richiede che il parametro delle tabelle sia invocato nei gradi di merito perche’ la liquidazione del danno mediante tabella non corrisponde ad una mera qualificazione ma, avendo la tabella una portata equivalente alla fattispecie e costituendo essa l’alternativa alla clausola generale di cui all’articolo 1226, presuppone che l’elemento materiale del danno corrispondente al punto di invalidita’ sia stato dedotto in giudizio, mediante per l’appunto l’invocazione dell’applicazione delle tabelle. Stante il rimedio alternativo della concretizzazione giudiziale della clausola generale, la parte attrice, se mira alla liquidazione del danno mediante tabella, e’ tenuta a dedurre in giudizio il danno cosi’ come standardizzato in forma di tabella, alla stessa stregua della fattispecie da allegare con la domanda.
Non cosi’ per la tabella unica nazionale di cui all’articolo 138 cod. assicurazioni, non ancora adottata al momento della presente decisione. Dal momento della sua adozione, la tabella nazionale sara’ l’esclusiva forma di liquidazione del danno non patrimoniale, senza che la clausola generale dell’articolo 1226 possa conservare una valenza residuale. E’ sufficiente quindi per l’attore allegare il danno non patrimoniale: sara’ poi compito del giudice, stavolta in sede puramente qualificatoria, fare applicazione della tabella unica nazionale.
1.3. Come si e’ detto, la giurisprudenza di questa Corte richiede non solo che l’applicazione delle tabelle sia stata invocata nei gradi di merito, ma richiede anche che “nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate”, le tabelle siano state versate in atti, mediante deposito o riproduzione negli scritti difensionali.
Le tabelle non sono una fonte di diritto che il giudice e’ tenuto a conoscere in virtu’ del potere di qualificazione giuridica dei fatti. Esse tuttavia, quale monitoraggio della giurisprudenza di merito sul danno non patrimoniale ed estrazione da essa di parametri standard per la relativa liquidazione, integrano il diritto vivente se acquistano, come nel caso delle tabelle del Tribunale di Milano, la valenza di determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto. Deve considerarsi che, quando nel 2011 questa Corte enuncio’ l’esistenza dell’onere di produzione in giudizio, le tabelle milanesi, pur ampiamente diffuse sul territorio nazionale (ed anche a motivo di cio’ da adoperare ai fini dell’uniforme liquidazione del danno), non erano comunque “comunemente adottate” in tutti gli uffici giudiziari. Da cio’ la necessita’ di riversarle in atti, ove se ne invocasse l’applicazione. Il decennio da allora trascorso, che ha consolidato il diritto vivente in termini di utilizzo delle tabelle milanesi quale parametro di liquidazione del danno non patrimoniale basato sul sistema del punto variabile, impone di presumere non solo che l’assoluta prevalenza degli uffici giudiziari abbia adottato nella propria giurisprudenza le tabelle in discorso, ma anche che le tabelle siano facilmente accessibili mediante i comuni mezzi di comunicazione, ed in primo luogo i mezzi informatici.
Piu’ in generale l’informatica giuridica e’ ormai mezzo universalmente diffuso per l’accesso alle tabelle in generale di liquidazione del danno patrimoniale adoperate dagli uffici giudiziari, non solo quindi quelle milanesi (ad esempio, a parte le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, quelle adottate dal Tribunale di Roma). Puo’ pertanto sul punto concludersi che onere necessario e sufficiente per la parte e’ quello dell’istanza di liquidazione del danno patrimoniale non mediante la clausola generale dell’articolo 1226 ma mediante le tabelle. Sara’ poi il giudice, sulla base della domanda, ad applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto.
1.4. Lo scrutinio del motivo non puo’ dirsi esaurito perche’, trattandosi nella specie di danno da perdita di rapporto parentale, il Collegio intende dare continuita’ alla citata recente Cass. 21 aprile 2021, n. 10579, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformita’ di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularita’ e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’eta’ della vittima, l’eta’ del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonche’ l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilita’ di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarita’ della situazione, salvo che l’eccezionalita’ del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021. La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata, ma nel giudizio di rinvio il giudice di merito dovra’ si liquidare il danno non patrimoniale sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensi’ di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati.
1.5. Vanno in conclusione enunciati i seguenti principi di diritto:
“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;”;
“al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformita’ di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularita’ e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’eta’ della vittima, l’eta’ del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonche’ l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilita’ di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarita’ della situazione, salvo che l’eccezionalita’ del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e articolo 156 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, nella liquidazione operata dal Tribunale, non vi e’ stato ancoraggio a parametri obiettivi, da cui il carattere arbitrario della decisione, e che non e’ dato comprendere da dove siano emersi i valori monetari indicati.
1.1 Il motivo e’ fondato. Nella valutazione equitativa del danno ai sensi dell’articolo 1226 c.c., la motivazione non e’ solo forma dell’atto giurisdizionale imposta dalla Costituzione e dal codice processuale, ma e’ anche sostanza della decisione, perche’ la valutazione equitativa, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone. Gli argomenti (cosi’ come quando si bilanciano principi costituzionali) coincidono con la valutazione. Valutare e’ argomentare. L’argomentazione e’ la procedura che mira ad assicurare il piu’ esteso esame delle circostanze del caso. Una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione, e’ pertanto violazione non solo della legge processuale, ma anche dell’articolo 1226, perche’ cio’ che difetta e’ non solo la motivazione, ma anche la valutazione.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva dedotto dal grado ed intensita’ del rapporto parentale, unitamente alla circostanza dell’eta’ del defunto ed a quella della convivenza quanto al coniuge, la quantificazione del danno all’attualita’ nella misura di Euro 30.000,00 in favore del coniuge e di Euro 20.000,00 per ciascuno dei figli. Il punto correttamente censurato con l’atto di appello, e non colto dal giudice di appello che ha rilevato l’assenza di una specifica doglianza, e’ la mancanza di un passaggio logico fra le circostanze evidenziate e gli importi identificati. Cio’ che resta privo di motivazione, e che rende quindi apparente quella resa nel provvedimento, e’ il perche’ di quei determinati importi, poste in premessa le circostanze evidenziate. La lacuna motivazionale e’ sull’inferenza degli importi dai presupposti dati. Sul punto quindi della quantificazione del danno la motivazione e’ meramente apparente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *