Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 giugno 2022| n. 20292.

Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarita’ della situazione, salvo che l’eccezionalita’ del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella

Ordinanza|23 giugno 2022| n. 20292. Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

Data udienza 16 febbraio 2022

Integrale
Tag/parola chiave: Risarcimento del danno – Danno da perdita parentale – Liquidazione – Criteri – Parametri quali l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela – Valutazione – Esclusione – Parametri – Tabelle Milanesi – Utilizzo tabelle aggiornate alla data della decisione – Cass. 20 ottobre 2016, n. 21245

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 37678-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 3191/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno relativo al decesso del minore (OMISSIS) a seguito di sinistro stradale. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, liquidando per danno da perdita del rapporto parentale Euro 200.000,00 per ciascuno dei genitori ed Euro 75.000,00 per ciascuna delle sorelle, nonche’ per danno biologico Euro 162.685,74 per ognuno dei genitori ed Euro 45.334,35 per ognuna delle sorelle. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori. Con sentenza di data 14 maggio 2019 la Corte d’appello di Roma accolse parzialmente l’appello, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma in favore di (OMISSIS) di Euro 455.618,61, di (OMISSIS) di Euro 446.593,02, di (OMISSIS) di Euro 148.173,68 e di (OMISSIS) di Euro 149.098,90.
Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, che inammissibile era il motivo vertente sull’applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano non risultando le stesse allegate dagli appellanti e, quanto alla dedotta erronea applicazione con riferimento ai criteri fattuali presi in esame dalle tabelle, che la liquidazione operata dal Tribunale era legata ai valori tabellari che prevedevano (all’epoca) delle somme onnicomprensive per ogni danneggiato in relazione allo specifico rapporto parentale, a prescindere dall’eta’ dei singoli. Aggiunse che andava tenuta ferma l’applicazione delle tabelle romane e che l’errore del Tribunale nella quantificazione del danno andava corretto maggiorando gli importi liquidati di rivalutazione ed interessi legali dalla data dell’evento alla data della sentenza, oltre gli interessi da quest’ultima al saldo. Osservo’ ancora, circa la dedotta mancanza di personalizzazione del danno biologico, che gli appellanti, omettendo di adempiere alla prescrizione dell’articolo 342 c.p.c., non avevano allegato cosa fosse rimasto privo di ristoro per effetto della liquidazione operata.
Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi e resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., nonche’ omesso esame e difetto di motivazione. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non si e’ avveduto del deposito in atti delle tabelle milanesi e che comunque le dette tabelle sono facilmente accessibili sulle riviste specializzate o i siti web. Aggiunge che le tabelle romane hanno adottato un sistema a punti, sicche’ e’ errato affermare che tali tabelle prevedano somme “omnicomprensive…a prescindere dall’eta’ dei singoli”.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1226, 2056 e 2059 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, facendo erroneamente applicazione delle tabelle romane, ha omesso di adottare il criterio uniforme delle tabelle milanesi, sulla base delle quali, utilizzando i parametri vigenti all’epoca della decisione, si sarebbe dovuto pervenire ad una quantificazione diversa da quella operata dal giudice di merito sia per il danno da perdita parentale che per il danno biologico (risultandone importi superiori, rispetto a quelli liquidati, specificatamente indicati in motivo).
I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.
Va rammentato in via preliminare che la morte di un prossimo congiunto puo’ causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l’uno e l’altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtu’ del principio della “onnicomprensivita’” della liquidazione – di liquidazione unitaria (Cass. n. 28989 del 2019; n. 21084 del 2015).
Con riferimento al primo motivo deve essere data continuita’ a quanto affermato da Cass. n. 33005 del 2021, enunciando il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;”;
Venendo piu’ direttamente alla liquidazione del danno parentale, il Collegio intende dare continuita’ anche a Cass. n. 10579 del 2021, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformita’ di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularita’ e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’eta’ della vittima, l’eta’ del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonche’ l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilita’ di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarita’ della situazione, salvo che l’eccezionalita’ del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021. La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata, ma nel giudizio di rinvio il giudice di merito dovra’ si liquidare il danno non patrimoniale sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensi’ di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati. Ed invero, benche’ con il ricorso sia invocata la tabella elaborata dal Tribunale di Milano, cio’ che rileva, come si e’ appena detto, e’ che onere della parte e’ proporre l’istanza di liquidazione del danno patrimoniale mediante le tabelle, mentre spetta poi al giudice, in sede di qualificazione giuridica, applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto.
Resta fermo che per la liquidazione del danno biologico il giudice di merito deve fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti; ne consegue l’incongruita’ della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle tabelle di Milano consenta di pervenire (fra le tante Cass. 28 giugno 2018, n. 17018).
Vanno in conclusione enunciati i seguenti principi di diritto a cui dovra’ attenersi il giudice di merito:
“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;”;
“al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformita’ di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularita’ e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’eta’ della vittima, l’eta’ del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonche’ l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilita’ di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarita’ della situazione, salvo che l’eccezionalita’ del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”;
“per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l’eccezionalita’ del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione”.
Nel dare attuazione a tali principi di diritto il giudice di merito dovra’ fare applicazione di tabella aggiornata alla data della decisione (Cass. 20 ottobre 2016, n. 21245).

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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