Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 2 ottobre 2020, n. 20993.
Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto.
Ordinanza 2 ottobre 2020, n. 20993
Data udienza 2 luglio 2020
Tag/parola chiave: Locazione – Uso diverso – P.A. – Comune – Conduttore di immobile – Canoni locatizi e oneri condominiali – Vizio di motivazione – Illogicità ictu oculi – Non sussiste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35345-2018 proposto da:
COMUNE DI BARLETTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 708/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
A seguito di ricorso monitorio di (OMISSIS) e (OMISSIS) il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, emetteva il 1 luglio 2013 un decreto che ingiungeva al Comune di Barletta di pagare ai suddetti, quali locatori di un immobile di cui il Comune era conduttore, l’importo di Euro 10.979.076 per canoni locatizi nonche’ l’importo di Euro 672,79 per oneri condominiali.
Il Comune si opponeva, chiedendo di accertare la sussistenza di grave motivo ai sensi della L. n. 392 del 1978, articolo 27, u.c., per il suo recesso quale conduttore, e di revocare conseguentemente il decreto ingiuntivo.
Controparte si costituiva, insistendo nella propria pretesa.
Il Tribunale, con sentenza n. 1990/2016, dichiarava improcedibile l’opposizione – in quanto proposta mediante atto di citazione, anziche’ ricorso, la causa venendo poi iscritta a ruolo oltre 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo – compensando le spese.
(OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello in ordine alle spese compensate, cui resisteva il Comune. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 2 maggio 2018, accoglieva l’appello, condannando il Comune a rifondere a controparte le spese dei due gradi.
Il Comune ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, da cui (OMISSIS) e (OMISSIS) si sono difesi con controricorso.
Il Comune ha depositato una memoria il 27 giugno 2020 e una seconda memoria il 30 giugno 2020; i controricorrenti hanno depositato memoria il 29 giugno 2020.
CONSIDERATO
che:
In primo luogo deve rilevarsi che sono state depositate tre memorie, di cui l’unica tempestiva e’ evidentemente quella del 27 giugno 2020, le ulteriori non potendosi considerare.
1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 5, lettera c) e delle allegate “tabelle parametri forensi”.
Nel liquidare le spese di primo grado, il giudice d’appello avrebbe imposto anche le spese per fase istruttoria, nella misura di Euro 1600, nonostante la fase istruttoria non vi fosse stata. Vengono quindi ricalcolate le somme che sarebbero invece dovute.
Il motivo palesemente non e’ fondato, dal momento che la fase istruttoria include anche l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4. Detta norma, infatti, al comma 5 indica “esemplificativamente” il contenuto delle fasi, dopo avere nunciato proprio che il compenso “e’ liquidato per fasi”, che sono per il giudizio di cognizione la fase di studio della controversia (lettera a), fase introduttiva del giudizio (lettera b), fase istruttoria (lettera c), fase decisionale (lettera d).
La lettera c), dunque, include nella fase istruttoria anche “l’esame… dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione”. Non si puo’ negare che (Ndr: Testo originale non comprensibile) “in funzione dell’istruzione” anche quei provvedimenti da cui si desume la non necessita’ di procedere ad istruzione, trattandosi evidentemente di una funzione negativa. In tal senso e’ riconducibile all’esame anche il decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, il giudice d’appello si riferisce al valore medio della tariffa, non menzionando pero’ espressamente la fase istruttoria: “il Comune di Barletta va condannato alle spese del primo grado di giudizio che, in applicazione dei parametri del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, si liquidano in Euro 250,00 per esborsi ed Euro 4835,00 per compensi (pari al valore medio della tariffa)”, rectius, “pari” (evidente lapsus calami). E’ pertanto sostenibile che l’importo complessivamente medio sia stato liquidato dalla corte territoriale senza introdurre la fase istruttoria ma determinando in modo sufficientemente elevato le altre fasi per giungere a tale somma conclusiva.
2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Il giudice d’appello non avrebbe esaminato la questione, sollevata nella memoria di costituzione in appello dall’attuale ricorrente, della riduzione delle spese al 50% ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 1, questione che cosi’ sarebbe stata proposta: “Il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, lo stesso articolo 4, comma 1, del… prevede… possibilita’ di ridurre i valori medi fino al 50 per cento”.
Si tratta di una doglianza ictu oculi inconsistente, perche’ quel che richiama non e’ qualificabile ne’ domanda ne’ eccezione (palesemente tardivo e’ il contenuto al riguardo delle note conclusionali d’appello, se lo si potesse intendere come domanda o eccezione), bensi’ una mera enunciazione che non ha goduto (neppure nelle note conclusionali suddette) davanti alla corte territoriale di specifici argomenti in suo sostegno, per cui e’ rimasta su un piano astratto, per quanto emerge seguendo il contenuto del ricorso in termini di autosufficienza.
3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 91 c.p.c. in riferimento al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 1, in forza del quale per la liquidazione si devono tenere in conto le caratteristiche della causa; e qui si sarebbe trattato di una sola questione di rito. La Corte d’appello non avrebbe effettuato “rivisitazioni complessive della vicenda in primo grado”. Si invoca la sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale in relazione all’articolo 92 c.p.c., comma 2, per concludere che il giudice d’appello avrebbe liquidato “acriticamente” le spese nella erronea misura chiesta dagli appellanti.
Anche questo motivo e’ palesemente infondato, in quanto la quantificazione effettuata dal giudice d’appello si e’ collocata nell’ambito della forbice normativa, onde non e’ configurabile violazione della normativa stessa.
4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2: il giudice d’appello non avrebbe valutato una situazione di soccombenza reciproca.
Il motivo e’ manifestamente infondato non rinvenendosi nella vicenda processuale in relazione alla quale il giudice d’appello ha liquidato le spese alcuna soccombenza reciproca.
Non e’ affatto comprensibile, d’altronde, il quanto mai scarno argomento che rappresenta il motivo, e cioe’ che la condanna a Euro 1600 anche per la fase istruttoria del giudizio di primo grado “ha impedito al Giudice di merito di valutare una situazione di soccombenza reciproca” che avrebbe giustificato “una rivisitazione delle spese del secondo grado”
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controparte.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controparte le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonche’ agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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